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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3741/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15355/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 06/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041445857000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7604/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 15355/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sez.
6 - in data 11.10.2024 e depositata il 06.11.2024 - con la quale si
Ricorrente_1rigettava il ricorso della contribuente con condanna alle spese – la S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame parte appellante ripropone l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella tramite indirizzo PEC del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege, argomentando che il destinatario potrebbe essere tratto in inganno rispondendo sulla stessa pec ricevuta e producendo una notifica nulla, in contrasto con un orientamento costituzionalmente orientato e con la certezza del traffico dei rapporti giuridici, anche in considerazione dei continui avvisi antipishing dell'agenzia.
Con il secondo motivo di appello la società contribuente insiste nell'eccezione di decadenza dal diritto alla pretesa impositiva, in quanto la notifica dell'atto impositivo era avvenuta oltre il termine previsto dal combinato disposto degli art. 25, DPR. 602/73, 3 e 1 della L. 212/2000 e 2964 c.c., fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, la cui decorrenza ha inizio dalla data ultima prevista per l'invio della liquidazione periodica (nel caso di specie il 31 maggio 2020 per il primo trimestre 2020 e il 30 settembre 2020 per il secondo trimestre 2020) e non dall'anno di presentazione della dichiarazione annuale.
Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante ripropone l'eccezione di violazione dell'art. 36 bis e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, in quanto il controllo era stato effettuato oltre il termine annuale ivi previsto, termine da considerare perentorio dopo lo statuto del contribuente legge 212/2000 e non prorogato da alcuna norma.
Parte appellata si costituisce in giudizio con controdeduzioni, controargomentando punto per punto rispetto alle eccezioni riproposte dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
Quanto al primo motivo di appello, concernente l'eccezione di inesistenza o nullità insanabile della notifica della cartella impugnata che sarebbe avvenuta a mezzo PEC, ma proveniente da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri, essa risulta infondata.
Ed invero, con riguardo alla questione della notifica a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo non presenti negli elenchi pubblici indicati dall'art. 16 ter del d.l. 179/2012, il c.d. “principio del raggiungimento dello scopo” è prevalso in seno alla giurisprudenza di legittimità, che a Sezioni Unite ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. Civ., SS. UU., Sentenza n. 15979 del 18.05.2022).
Con riferimento al secondo motivo di gravame, esso risulta parimenti infondato.
Condivisibilmente rispetto a quanto affermato dai giudici di prime cure, invero, deve ritenersi che il termine di decadenza oltre il quale è precluso all'amministrazione finanziaria di procedere agli accertamenti automatizzati ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 iniziano a decorrere con riguardo alla dichiarazione IVA e non alle precedenti liquidazioni periodiche rispetto alle quali sia stata inviata dall'Agenzia la sola lettera di compliance e non già un atto impositivo ex art. 54 bis.
Nel caso di specie, il ruolo è stato iscritto a seguito della liquidazione ai sensi dell'art. 54 bis della dichiarazione IVA n. P.IVA_2 del 29.04.2021 per l'anno d'imposta
2020 e consegnato all'Agente in data 25.01.2024. Essendo stata presentata la dichiarazione nell'anno 2021, il termine per la relativa notifica spirava, quindi, in data 31.12.2024 (vale a dire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. a) DPR 602/73), con conseguente tempestività della notifica della cartella, avvenuta in data 07.03.2024.
Del pari infondato appare il terzo motivo di appello, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il termine annuale di cui al comma 1 dell'articolo 54 bis del D.P.R. n.
633/1972 ha natura non perentoria.
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Presidente estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3741/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15355/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 06/11/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041445857000 IVA-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7604/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 15355/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sez.
6 - in data 11.10.2024 e depositata il 06.11.2024 - con la quale si
Ricorrente_1rigettava il ricorso della contribuente con condanna alle spese – la S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame parte appellante ripropone l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella tramite indirizzo PEC del mittente non contenuto nei pubblici elenchi certificati ex lege, argomentando che il destinatario potrebbe essere tratto in inganno rispondendo sulla stessa pec ricevuta e producendo una notifica nulla, in contrasto con un orientamento costituzionalmente orientato e con la certezza del traffico dei rapporti giuridici, anche in considerazione dei continui avvisi antipishing dell'agenzia.
Con il secondo motivo di appello la società contribuente insiste nell'eccezione di decadenza dal diritto alla pretesa impositiva, in quanto la notifica dell'atto impositivo era avvenuta oltre il termine previsto dal combinato disposto degli art. 25, DPR. 602/73, 3 e 1 della L. 212/2000 e 2964 c.c., fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, la cui decorrenza ha inizio dalla data ultima prevista per l'invio della liquidazione periodica (nel caso di specie il 31 maggio 2020 per il primo trimestre 2020 e il 30 settembre 2020 per il secondo trimestre 2020) e non dall'anno di presentazione della dichiarazione annuale.
Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante ripropone l'eccezione di violazione dell'art. 36 bis e dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/72, in quanto il controllo era stato effettuato oltre il termine annuale ivi previsto, termine da considerare perentorio dopo lo statuto del contribuente legge 212/2000 e non prorogato da alcuna norma.
Parte appellata si costituisce in giudizio con controdeduzioni, controargomentando punto per punto rispetto alle eccezioni riproposte dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
Quanto al primo motivo di appello, concernente l'eccezione di inesistenza o nullità insanabile della notifica della cartella impugnata che sarebbe avvenuta a mezzo PEC, ma proveniente da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri, essa risulta infondata.
Ed invero, con riguardo alla questione della notifica a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo non presenti negli elenchi pubblici indicati dall'art. 16 ter del d.l. 179/2012, il c.d. “principio del raggiungimento dello scopo” è prevalso in seno alla giurisprudenza di legittimità, che a Sezioni Unite ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. Civ., SS. UU., Sentenza n. 15979 del 18.05.2022).
Con riferimento al secondo motivo di gravame, esso risulta parimenti infondato.
Condivisibilmente rispetto a quanto affermato dai giudici di prime cure, invero, deve ritenersi che il termine di decadenza oltre il quale è precluso all'amministrazione finanziaria di procedere agli accertamenti automatizzati ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 iniziano a decorrere con riguardo alla dichiarazione IVA e non alle precedenti liquidazioni periodiche rispetto alle quali sia stata inviata dall'Agenzia la sola lettera di compliance e non già un atto impositivo ex art. 54 bis.
Nel caso di specie, il ruolo è stato iscritto a seguito della liquidazione ai sensi dell'art. 54 bis della dichiarazione IVA n. P.IVA_2 del 29.04.2021 per l'anno d'imposta
2020 e consegnato all'Agente in data 25.01.2024. Essendo stata presentata la dichiarazione nell'anno 2021, il termine per la relativa notifica spirava, quindi, in data 31.12.2024 (vale a dire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 25, comma 1 lett. a) DPR 602/73), con conseguente tempestività della notifica della cartella, avvenuta in data 07.03.2024.
Del pari infondato appare il terzo motivo di appello, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il termine annuale di cui al comma 1 dell'articolo 54 bis del D.P.R. n.
633/1972 ha natura non perentoria.
Ne deriva, pertanto, che il gravame spiegato dalla parte appellante non può trovare accoglimento in quanto infondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori se dovuti per legge.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Presidente estensore