Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 151
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica PEC da indirizzo non certificato

    La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha affermato il principio del raggiungimento dello scopo, ritenendo non nulla la notifica PEC da indirizzo istituzionale non presente negli elenchi pubblici, purché abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.

  • Rigettato
    Decadenza per notifica oltre i termini previsti

    Il termine di decadenza per gli accertamenti automatizzati ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 decorre dalla dichiarazione IVA e non dalle precedenti liquidazioni periodiche. Nel caso specifico, la dichiarazione IVA per l'anno 2020 è stata presentata il 29.04.2021, il termine di notifica scadeva il 31.12.2024, e la cartella è stata notificata tempestivamente il 07.03.2024.

  • Rigettato
    Controllo effettuato oltre il termine annuale previsto

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine annuale di cui al comma 1 dell'articolo 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 ha natura non perentoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 151
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 151
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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