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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/10/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3405/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato STEFANO FRESCHI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via Aranci n.31, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) A far tempo dal deposito del presente ricorso i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. 2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con residenza abituale e prevalente presso la madre, signora . Parte_1
3) I figli vivranno con la madre, nella casa in Seravezza (LU), via Barsanti n. 191, Int. 3.
4) In relazione alla gestione dei figli minori, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé, in ragione delle esigenze lavorative, i figli in base alle modalità e al calendario di seguito esposto:
- a settimane alterne dalla giornata del venerdì dall'uscita delle rispettive scuole con cena e pernottamento presso di sé (venerdì, sabato e domenica) e riaccompagno a scuola il lunedì
1 successivo;
- nella seguente settimana, il padre avrà la facoltà accordarsi con la madre per tenere i figli il giovedì dall'uscita delle rispettive scuole, con cena e pernottamento presso di sé e riaccompagno a scuola il mattino seguente;
- il fine settimana i figli rimarranno con la madre, e il calendario si ripeterà dal lunedì successivo;
- ferie estive: salvo diversi e previ accordi, entro il 31 maggio di ogni anno le parti si comunicheranno reciprocamente il periodo di ferie – due settimane, anche consecutive – prescelto da trascorrere con i figli. Le parti dovranno comunicarsi il luogo di vacanza e si obbligano a garantire contatti telefonici (chiamate, sms ecc.), almeno una volta al giorno, con l'altro genitore;
- festività natalizie e pasquali, ponti, etc.: salvo diversi e previ accordi tra le parti, i figli rimarranno con il padre una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze natalizie, tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali mentre il giorno della Vigilia, il giorno di Natale, e il giorno di Pasqua i figli li trascorreranno alternativamente con la madre o con il padre in modo che un anno trascorra la Vigilia con la madre e il Natale col padre e l'anno successivo viceversa, la Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo col padre e l'anno successivo viceversa. Per quanto riguarda eventuali ponti ed altre festività verrà seguito il calendario suindicato;
5) le parti, in ossequio con quanto stabilito dagli artt. 155 e ss. c.c., così come novellato dalla L. 54/2006 sull'affido condiviso, si danno reciprocamente atto che la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e che questi ultimi avranno l'obbligo di consultarsi e di assumere concordemente qualunque decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei minore stessi (scelta del percorso scolastico, frequentazione di attività o corsi sportivi o ricreativi, ecc.);
6) Entrambi i coniugi generano un reddito sufficiente per il rispettivo mantenimento e, pertanto, concordemente dispongono di non pretendere alcuna somma di contributo a titolo personale e di aver già concordemente disposto la divisione di tutti i beni mobili;
7) Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo esclusivamente di contributo per il mantenimento dei figli, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 – quattrocento/00 euro – (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla stessa: IBAN IT71 S062 3070 1500 0003 0946 800; l'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla madre. Tale vincolo sarà valido e vincolante tra le parti fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli, anche in ossequio al percorso scolastico che vorranno liberamente seguire.
8) Il marito contribuirà, altresì, nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli minori sotto indicate, con la precisazione che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e
2 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso scritto.
9) I signori e avranno l'obbligo di comunicare Parte_1 Parte_2 reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
10) L'accompagnamento delle minori ad eventuali corsi sportivi/attività ludiche/visite mediche sarà a carico del genitore che li ha in gestione nella giornata di interesse. Le Parti concordano nel prevedere che, allorquando un genitore eccezionalmente dovesse trovarsi impossibilitato a tenere i figli nei giorni di sua competenza, chiederà all'altro di potersi occupare in sua assenza delle minori prima di rivolgersi a babysitter;
laddove sia indispensabile, i due ripartiranno al 50% i costi della babysitter.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla suddivisione, con piena soddisfazione, di ogni altro bene che formasse eventualmente oggetto di comunione e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, eccezion fatta per gli impegni assunti e recepiti nel presente atto.
12) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per i figli minori
[...]
ed . Per_1 Persona_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Brebu (ROMANIA) il 26/9/2015, dal quale sono nati i due figli Per_1
3 (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Persona_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Brebu (ROMANIA) in data 26/9/2015, debitamente trascritto Pt_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 33, Parte II, Serie C, dell'Anno 2025, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato STEFANO FRESCHI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via Aranci n.31, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) A far tempo dal deposito del presente ricorso i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'impegno di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. 2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con residenza abituale e prevalente presso la madre, signora . Parte_1
3) I figli vivranno con la madre, nella casa in Seravezza (LU), via Barsanti n. 191, Int. 3.
4) In relazione alla gestione dei figli minori, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé, in ragione delle esigenze lavorative, i figli in base alle modalità e al calendario di seguito esposto:
- a settimane alterne dalla giornata del venerdì dall'uscita delle rispettive scuole con cena e pernottamento presso di sé (venerdì, sabato e domenica) e riaccompagno a scuola il lunedì
1 successivo;
- nella seguente settimana, il padre avrà la facoltà accordarsi con la madre per tenere i figli il giovedì dall'uscita delle rispettive scuole, con cena e pernottamento presso di sé e riaccompagno a scuola il mattino seguente;
- il fine settimana i figli rimarranno con la madre, e il calendario si ripeterà dal lunedì successivo;
- ferie estive: salvo diversi e previ accordi, entro il 31 maggio di ogni anno le parti si comunicheranno reciprocamente il periodo di ferie – due settimane, anche consecutive – prescelto da trascorrere con i figli. Le parti dovranno comunicarsi il luogo di vacanza e si obbligano a garantire contatti telefonici (chiamate, sms ecc.), almeno una volta al giorno, con l'altro genitore;
- festività natalizie e pasquali, ponti, etc.: salvo diversi e previ accordi tra le parti, i figli rimarranno con il padre una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze natalizie, tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali mentre il giorno della Vigilia, il giorno di Natale, e il giorno di Pasqua i figli li trascorreranno alternativamente con la madre o con il padre in modo che un anno trascorra la Vigilia con la madre e il Natale col padre e l'anno successivo viceversa, la Pasqua con la madre e il lunedì dell'Angelo col padre e l'anno successivo viceversa. Per quanto riguarda eventuali ponti ed altre festività verrà seguito il calendario suindicato;
5) le parti, in ossequio con quanto stabilito dagli artt. 155 e ss. c.c., così come novellato dalla L. 54/2006 sull'affido condiviso, si danno reciprocamente atto che la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e che questi ultimi avranno l'obbligo di consultarsi e di assumere concordemente qualunque decisione di primaria importanza relativa all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei minore stessi (scelta del percorso scolastico, frequentazione di attività o corsi sportivi o ricreativi, ecc.);
6) Entrambi i coniugi generano un reddito sufficiente per il rispettivo mantenimento e, pertanto, concordemente dispongono di non pretendere alcuna somma di contributo a titolo personale e di aver già concordemente disposto la divisione di tutti i beni mobili;
7) Il marito si obbliga a versare alla moglie, a titolo esclusivamente di contributo per il mantenimento dei figli, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 – quattrocento/00 euro – (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla stessa: IBAN IT71 S062 3070 1500 0003 0946 800; l'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla madre. Tale vincolo sarà valido e vincolante tra le parti fino al raggiungimento della piena indipendenza economica dei figli, anche in ossequio al percorso scolastico che vorranno liberamente seguire.
8) Il marito contribuirà, altresì, nella misura del 50% delle spese straordinarie per i figli minori sotto indicate, con la precisazione che il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e
2 fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso scritto.
9) I signori e avranno l'obbligo di comunicare Parte_1 Parte_2 reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico mettendo a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori.
10) L'accompagnamento delle minori ad eventuali corsi sportivi/attività ludiche/visite mediche sarà a carico del genitore che li ha in gestione nella giornata di interesse. Le Parti concordano nel prevedere che, allorquando un genitore eccezionalmente dovesse trovarsi impossibilitato a tenere i figli nei giorni di sua competenza, chiederà all'altro di potersi occupare in sua assenza delle minori prima di rivolgersi a babysitter;
laddove sia indispensabile, i due ripartiranno al 50% i costi della babysitter.
11) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla suddivisione, con piena soddisfazione, di ogni altro bene che formasse eventualmente oggetto di comunione e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, eccezion fatta per gli impegni assunti e recepiti nel presente atto.
12) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per i figli minori
[...]
ed . Per_1 Persona_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Brebu (ROMANIA) il 26/9/2015, dal quale sono nati i due figli Per_1
3 (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Persona_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Brebu (ROMANIA) in data 26/9/2015, debitamente trascritto Pt_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 33, Parte II, Serie C, dell'Anno 2025, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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