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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4721/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI EL elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA 29
50121 FIRENZE presso il difensore avv. TI EL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONICOLI CP_1 C.F._2 IA e dell'avv. IRACI SARERI SALVATORE ( C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONICOLI IA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso ex art. 615, co. 1 c.p.c. del 17.4.2024 il signor ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto al medesimo notificato in data 9.4.2024 con il quale la signora gli intimava il pagamento della complessiva somma di Euro CP_1
5.403,19 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, In via preliminare: sospendere ex art. 615, comma 1, c.p.c.,
l'efficacia esecutiva del titolo nella parte contestata riguardante “il contributo casa”, pagina 1 di 5 ricorrendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. Nel merito: accogliere
l'opposizione e dichiarare che l'opponente nulla deve alla Sig.ra in forza CP_1
del titolo azionato in quanto il credito è estinto e, comunque, non dovuto per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo ed inefficacie l'atto di precetto per il pagamento della somma di €5.403,19, notificato in data 09.04.2024, dalla Sig.ra all'odierno attore. Condannare la Sig.ra al CP_1 CP_1 pagamento delle spese di lite”.
In buona sostanza, l'opponente contestava in diritto la pretesa di Parte_1
pagamento azionata dalla signora fondata sulla sentenza n. 1130/2021 del 22- CP_1
26.4.2021 con la quale questo Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti per avere la figlia , di anni 21, dal mese di Persona_1
settembre 2021 iniziato a vivere stabilmente a Milano per ragioni di studio e quindi cessato di convivere con la madre da oltre due anni non trovando perciò più applicazione le condizioni economiche concordate tra i coniugi e recepite nella predetta sentenza secondo cui tra le altre l'impegno dal medesimo assunto nel corrispondere la somma di Euro 1.300 mensili a titolo di contributo per la locazione-acquisto della nuova casa da parte della impegnatasi a lasciare quella coniugale “cesserà a scalare di CP_1
1/3 quando ciascun figlio cesserà di convivere con la madre per un anno consecutivo”.
Con comparsa depositata per via telematica il 30.5.2024 la convenuta opposta CP_1
chiedeva il rigetto della spiegata opposizione adducendone in buona sostanza
[...]
l'infondatezza in assenza di fatti sopravvenuti idonei a determinare una riduzione e-o non debenza del “contributo casa” dimorando la figlia -non economicamente Per_1
autosufficiente - a Milano al solo fine di frequentare l'università e quindi non stabilmente tanto da essere ancora con lei residente;
fatti in ogni caso da farsi valere esclusivamente con lo strumento del ricorso volto a modificare il titolo giudiziale – i.e. nella fattispecie le condizioni economiche stabilite dalla sentenza di divorzio- posto a fondamento dell'esecuzione allo stato titolo esecutivo pienamente valido ed efficace;
in particolare, persistendo l'inadempimento del rispetto all'obbligo di pagamento Pt_1
del detto contributo con riferimento ai mesi oggetto di intimazione di pagamento, per il complessivo importo di Euro 5.403,19.
All'esito della udienza di comparizione della parti del 30.9.2024, il Giudice dott.ssa
MA SE LO rinviava la causa su istanza delle parti pendenti trattative al
16.12.2024 poi di nuovo per impedimento del procuratore di parte attrice all'udienza del pagina 2 di 5 3.2.2025 in esito della quale con ordinanza riservata del 15.5.2025 rigettava le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente perché volte a provare circostanze irrilevanti ai fini del decidere quindi fissando per discussione orale ex art. 281 - sexies l'udienza del
29.9.2025.
Con decreto n. 61 del 23.5.2025 vista la riassegnazione del ruolo ex dott.ssa
LO il magistrato incaricato del coordinamento di questa sezione dott. Ghelardini assegnava a questo giudice il presente procedimento.
Con decreto del 28.9.2025, revocata la decisione della causa a seguito di trattazione orale ex art. 281 – sexies c.p.c., veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 4.12.2025 con assegnazione di termini per note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
189 e 281- quinquies c.p.c..
A tale udienza tenutasi in forma cartolare secondo le modalità previste dall'art. 127 – ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
Innanzitutto il Tribunale ritiene che ad esame della documentazione dimessa in atti nella fattispecie non risulti verificata la condizione prevista in sede di divorzio secondo cui il “contributo casa” di Euro 1.300 mensili si ridurrà di un terzo per ogni figlio che cessi per un anno consecutivo di convivere con la madre affidataria ovvero solo in presenza di una cessazione effettiva e stabile della convivenza.
E' infatti pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità che il mero allontanamento per motivi di studio dalla casa genitoriale del figlio economicamente non autosufficiente non determini ex se il venire meno della convivenza qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno come risulta provato nel caso in scrutinio dalla documentazione dimessa in atti dalla quale si deduce che la figlia frequenti l'università a Milano condividendo Per_1
in affitto ad uso transitorio con altri studenti un appartamento mantenendo la propria residenza anagrafica presso la madre nel cui stato di famiglia risulta tuttora iscritta (Cfr.
pagina 3 di 5 Cass. n. 30179/2024).
Ancora assume poi particolare rilievo per la decisione della odierna fattispecie di causa che la Corte di Cassazione, nel ribadire il principio secondo cui il fatto sopravvenuto non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, c.d. rebus sic stantibus, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi famigliare, rilevante per l'ordine pubblico (Cfr. tra le altre Cass. n. 17689/2019).
A fronte dei richiamati principi di diritto, nella fattispecie, non essendo in contestazione la sentenza di divorzio, è del tutto evidente che l'odierno attore, al fine di contrastare il credito azionato dalla in sede esecutiva con l'atto di precetto e CP_1
vantato a titolo di assegno di mantenimento, come fissati in sede di divorzio, avrebbe dovuto proporre il procedimento camerale ora previsto 473 bis n. 29 c.p.c, onde ottenere la modifica dei provvedimenti assunti in sede di divorzio, ma non proporre, in un autonomo giudizio, domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla opposta limitandosi ad allegare il mutamento della situazione di fatto (trasferimento fuori sede per motivi di studio) deducendo che tale circostanza avrebbe comportato il venir meno della causa del titolo esecutivo invocato ed azionato dalla odierna convenuta opposta.
Alla luce di quanto precede, nel caso in esame, la opposizione deve perciò essere rigettata.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ.,
pagina 4 di 5 sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta opposta è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenuta da CP_2
liquidate con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità nonché di attività istruttoria si reputa congruo liquidare nei valori medi gli onorari per le quattro quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.552,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese processuali del Parte_1 CP_1
presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.552,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 19.12.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4721/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TI EL elettivamente domiciliato in VIA ALFONSO LAMARMORA 29
50121 FIRENZE presso il difensore avv. TI EL
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONICOLI CP_1 C.F._2 IA e dell'avv. IRACI SARERI SALVATORE ( C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BONICOLI IA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. cod. proc. civ.-
Con ricorso ex art. 615, co. 1 c.p.c. del 17.4.2024 il signor ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto al medesimo notificato in data 9.4.2024 con il quale la signora gli intimava il pagamento della complessiva somma di Euro CP_1
5.403,19 chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, In via preliminare: sospendere ex art. 615, comma 1, c.p.c.,
l'efficacia esecutiva del titolo nella parte contestata riguardante “il contributo casa”, pagina 1 di 5 ricorrendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. Nel merito: accogliere
l'opposizione e dichiarare che l'opponente nulla deve alla Sig.ra in forza CP_1
del titolo azionato in quanto il credito è estinto e, comunque, non dovuto per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare nullo ed inefficacie l'atto di precetto per il pagamento della somma di €5.403,19, notificato in data 09.04.2024, dalla Sig.ra all'odierno attore. Condannare la Sig.ra al CP_1 CP_1 pagamento delle spese di lite”.
In buona sostanza, l'opponente contestava in diritto la pretesa di Parte_1
pagamento azionata dalla signora fondata sulla sentenza n. 1130/2021 del 22- CP_1
26.4.2021 con la quale questo Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti per avere la figlia , di anni 21, dal mese di Persona_1
settembre 2021 iniziato a vivere stabilmente a Milano per ragioni di studio e quindi cessato di convivere con la madre da oltre due anni non trovando perciò più applicazione le condizioni economiche concordate tra i coniugi e recepite nella predetta sentenza secondo cui tra le altre l'impegno dal medesimo assunto nel corrispondere la somma di Euro 1.300 mensili a titolo di contributo per la locazione-acquisto della nuova casa da parte della impegnatasi a lasciare quella coniugale “cesserà a scalare di CP_1
1/3 quando ciascun figlio cesserà di convivere con la madre per un anno consecutivo”.
Con comparsa depositata per via telematica il 30.5.2024 la convenuta opposta CP_1
chiedeva il rigetto della spiegata opposizione adducendone in buona sostanza
[...]
l'infondatezza in assenza di fatti sopravvenuti idonei a determinare una riduzione e-o non debenza del “contributo casa” dimorando la figlia -non economicamente Per_1
autosufficiente - a Milano al solo fine di frequentare l'università e quindi non stabilmente tanto da essere ancora con lei residente;
fatti in ogni caso da farsi valere esclusivamente con lo strumento del ricorso volto a modificare il titolo giudiziale – i.e. nella fattispecie le condizioni economiche stabilite dalla sentenza di divorzio- posto a fondamento dell'esecuzione allo stato titolo esecutivo pienamente valido ed efficace;
in particolare, persistendo l'inadempimento del rispetto all'obbligo di pagamento Pt_1
del detto contributo con riferimento ai mesi oggetto di intimazione di pagamento, per il complessivo importo di Euro 5.403,19.
All'esito della udienza di comparizione della parti del 30.9.2024, il Giudice dott.ssa
MA SE LO rinviava la causa su istanza delle parti pendenti trattative al
16.12.2024 poi di nuovo per impedimento del procuratore di parte attrice all'udienza del pagina 2 di 5 3.2.2025 in esito della quale con ordinanza riservata del 15.5.2025 rigettava le istanze istruttorie formulate da parte ricorrente perché volte a provare circostanze irrilevanti ai fini del decidere quindi fissando per discussione orale ex art. 281 - sexies l'udienza del
29.9.2025.
Con decreto n. 61 del 23.5.2025 vista la riassegnazione del ruolo ex dott.ssa
LO il magistrato incaricato del coordinamento di questa sezione dott. Ghelardini assegnava a questo giudice il presente procedimento.
Con decreto del 28.9.2025, revocata la decisione della causa a seguito di trattazione orale ex art. 281 – sexies c.p.c., veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 4.12.2025 con assegnazione di termini per note di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
189 e 281- quinquies c.p.c..
A tale udienza tenutasi in forma cartolare secondo le modalità previste dall'art. 127 – ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie rispettive conclusioni ed il Tribunale ha quindi trattenuto in decisione la causa.
I
Il Tribunale osserva che sulla scorta delle emergenze di fatto e dei seguenti principi di diritto, la domanda attorea in parola è infondata e va respinta, con conseguente declaratoria come da dispositivo, per i seguenti motivi.
Innanzitutto il Tribunale ritiene che ad esame della documentazione dimessa in atti nella fattispecie non risulti verificata la condizione prevista in sede di divorzio secondo cui il “contributo casa” di Euro 1.300 mensili si ridurrà di un terzo per ogni figlio che cessi per un anno consecutivo di convivere con la madre affidataria ovvero solo in presenza di una cessazione effettiva e stabile della convivenza.
E' infatti pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità che il mero allontanamento per motivi di studio dalla casa genitoriale del figlio economicamente non autosufficiente non determini ex se il venire meno della convivenza qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno come risulta provato nel caso in scrutinio dalla documentazione dimessa in atti dalla quale si deduce che la figlia frequenti l'università a Milano condividendo Per_1
in affitto ad uso transitorio con altri studenti un appartamento mantenendo la propria residenza anagrafica presso la madre nel cui stato di famiglia risulta tuttora iscritta (Cfr.
pagina 3 di 5 Cass. n. 30179/2024).
Ancora assume poi particolare rilievo per la decisione della odierna fattispecie di causa che la Corte di Cassazione, nel ribadire il principio secondo cui il fatto sopravvenuto non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, c.d. rebus sic stantibus, riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi famigliare, rilevante per l'ordine pubblico (Cfr. tra le altre Cass. n. 17689/2019).
A fronte dei richiamati principi di diritto, nella fattispecie, non essendo in contestazione la sentenza di divorzio, è del tutto evidente che l'odierno attore, al fine di contrastare il credito azionato dalla in sede esecutiva con l'atto di precetto e CP_1
vantato a titolo di assegno di mantenimento, come fissati in sede di divorzio, avrebbe dovuto proporre il procedimento camerale ora previsto 473 bis n. 29 c.p.c, onde ottenere la modifica dei provvedimenti assunti in sede di divorzio, ma non proporre, in un autonomo giudizio, domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla opposta limitandosi ad allegare il mutamento della situazione di fatto (trasferimento fuori sede per motivi di studio) deducendo che tale circostanza avrebbe comportato il venir meno della causa del titolo esecutivo invocato ed azionato dalla odierna convenuta opposta.
Alla luce di quanto precede, nel caso in esame, la opposizione deve perciò essere rigettata.
II
Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.
Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (cfr.
Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ.,
pagina 4 di 5 sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).
Nel caso di specie, la convenuta opposta è risultata sostanzialmente vittoriosa sulla domanda: in applicazione del principio di causalità va dunque Parte_1
condannato a rifondere integralmente le spese del processo sostenuta da CP_2
liquidate con riguardo al decisum.
Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all'opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (compreso nello scaglione di valore da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00) tenuto conto dell'assenza di questioni in fatto e in diritto di particolare complessità nonché di attività istruttoria si reputa congruo liquidare nei valori medi gli onorari per le quattro quattro fasi di giudizio per la complessiva somma di Euro 2.552,00 a titolo di compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa, assorbita e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione svolta da Parte_1
-letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna
- a rimborsare in favore di le spese processuali del Parte_1 CP_1
presente giudizio che liquida, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022, in complessivi Euro 2.552,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, c.p.a. ed i.v.a. se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.
Così deciso in data 19.12.2025 dal Tribunale di Firenze.
Il giudice dott. Stefano GUGLIELMI
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