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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 27.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2857/2017 R.G., avente ad oggetto “collocamento obbligatorio ex L. n. 244/2007”;
promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Verga n. 13, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Sintino del C.F._1
Foro di Agrigento, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede a Piazza Igea n. 1 Controparte_1 CP_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo P.IVA_1
Vallone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2017 orfano di padre deceduto per Parte_1 malattia professionale e perciò appartenente alle cc.dd. categorie protette di cui all'art. 18, comma secondo, L. n. 68/1999, vantando ex art. 3, comma 123mo, L. n. 244/2007 l'estensione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma secondo, L. n. 407/1998 agli orfani di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero che siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, ed esponendo di avere perciò vanamente indirizzato all'
[...]
(d'ora in avanti anche solo , in data 12 e Controparte_1 CP_2
26.04.2016, domanda di assunzione per chiamata diretta - illegittimamente disattesa in ragione della precedenza accordata ad altri aspiranti appartenenti alle cc.dd. categorie protette e titolari di posizioni poziori -, ha chiesto volersi condannare l' al pagamento, a ristoro del danno CP_1 sofferto a causa della mancata assunzione, di importo risarcitorio commisurato alle retribuzioni non percepite, alla 13ma mensilità e alla maturata contribuzione previdenziale, con decorrenza dalla proposta domanda di assunzione e fino alla decisione, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. Costituitasi in lite, l' ha esposto di avere comunicato al , con nota n. 8768 del CP_2 Pt_1 16.03.2017, l'avviamento del procedimento di copertura dei n. 6 posti riservati agli appartenenti alla medesima categoria protetta di esso ricorrente e di avere quindi acquisito dal C.P.I. di i CP_1 nominativi degli aventi diritto, eccependo quindi, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O., il ricorso essendo fondato sulla contestazione della legittimità della svolta procedura selettiva il cui esame era riservato alla giurisdizione dell'A.G.A.; ha comunque invocato il rigetto della domanda siccome infondata, il non essendo iscritto negli elenchi ed essa Pt_1 resistente essendo tenuta ad osservare la graduatoria formata dall'Amm.ne deputata al collocamento. Ufficiosamente disposta l'esibizione delle dichiarazioni fiscali del ricorrente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 27.11.2024.
***
Va intanto rilevato che il ricorrente - orfano di padre deceduto per malattia professionale e iscritto negli speciali elenchi di cui all'art. 18, comma secondo, L. n. 68/1999 presso il C.P.I. di Agrigento (cfr. attestazioni dell'I.N.A.I.L. di Agrigento del 17.01.2014 e del C.P.I. di Agrigento del 21.05.2014, in atti) - ha indirizzato all' di in data 12.04.2016, domanda di assunzione CP_2 CP_1 per chiamata diretta “ai sensi della L. n. 407/1998 art. 1, commi 1 e 2 e del D.Lgs n. 165/2001 art. 35, comma 2”, allegando il possesso del “titolo di studio Ragioniere e Perito Commerciale”. A mente dell'art. 1, comma secondo, L. n. 407/1998 “i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (i.e. “chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a connessi”, cc.dd. vittime del terrorismo o della criminalità organizzata), come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo livello retributivo”; l'art. 35, CP_3 commi primo e secondo, T.U.P.I., per contro, stabilisce che “l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.//. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 (i.e. delle persone affette da disabilità), avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa”. L'art. 3, comma 123mo, della L. n. 244/2007 evocato dal ricorrente ha infine previsto che “le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”. Dalla lettura coordinata delle sopra citate norme si evince dunque che, ai fini dell'invocata estensione del diritto al collocamento obbligatorio, il legislatore ha disposto l'equiparazione degli orfani dei caduti sul lavoro alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, stabilendone perciò, a carico delle PP.AA., l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa “ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”; come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, le ordinarie regole di reclutamento previste dall'art. 35 T.U.P.I. trovano applicazione, quanto alle PP.AA. estranee al comparto ministeriale, alle sole qualifiche per le quali non è sufficiente il possesso del titolo della scuola dell'obbligo, essendosi affermato che “in tema di assunzione degli appartenenti alle categorie protette ex l. n. 68 del 1999 nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'orfano di caduto sul lavoro è equiparato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
pertanto, in una logica di interpretazione sistematica delle norme in materia, è consentita l'assunzione diretta di tale categoria di lavoratori solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo livello retributivo ed entro il limite del dieci per cento del numero di CP_3 vacanze nell'organico, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse dai per il CP_3 reclutamento delle qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le regole ordinarie di reclutamento ex art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
165 del 2001, con conseguente ricorso alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la possibilità di assunzione diretta di orfano di caduto sul lavoro, da inquadrarsi nel settimo livello retributivo, da parte del
[...]
, trattandosi di amministrazione che non applica il C.C.N.L. comparto Parte_2 ma quello degli enti di ricerca)”, e ritenuto che “per le assunzioni relative a profili e a CP_3 comparti non oggetto di specifica disposizione di legge non possa, allora, che operare la regola generale del pubblico concorso, salva l'eccezione della previsione di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) per i posti pubblici per cui è richiesto come titolo di studio la scuola media inferiore” (cfr. CASS. n. 8261/2020; vedi anche CASS. n. 20997/2019). Nel caso sub iudice, con delibera n. 2714 del 30.11.2016 (in atti) l' si è determinata ad CP_2
“avanzare ai sensi del c.d. dell'art. 32 del d.P.R. 487/1994 e dell'art. 9 della L. 68/1999 alla
richiesta di avviamento a selezione di n. 6 lavoratori Parte_3 non disabili appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della L. 68/1999, con cui stipulare contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a copertura dei seguenti posti: n. 4 Ausiliari cat. A;
n. 2 Operatori Tecnici Cuochi cat. B”; con nota prot. n. 0008768 del 16.03.2017 (in atti) l' ha quindi comunicato al ricorrente che, attesa la presentazione di “numerose CP_1 istanze da parte di soggetti, anche di altre province, appartenenti a vario titolo alle categorie protette (…) come tali iscritti nelle relative graduatorie e come tali aventi diritto alla stessa stregua del sig. alla chiamata nominativa diretta”, “una valutazione comparativa si rende Pt_1 necessaria non sussistendo alcun diritto prioritario di una categoria rispetto ad un'altra. Da qui l'opportunità di stabilire dei criteri selettivi trasparenti in ragione dei quali potere procedere (…)”. Tanto premesso ed esposto, va quindi senz'altro ritenuta la giurisdizione dell'adito G.L., il ricorrente avendo invocato, a fondamento della proposta domanda risarcitoria, il diritto soggettivo alla propria assunzione per chiamata diretta (cfr. CASS. SS.UU. n. 18653/2024; n. 8799/2017;
CASS. SS.UU. n. 25042/2005), nella specie violato dalla convenuta - la quale ha CP_1 riconosciuto che “le assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette costituiscono un adempimento obbligatorio” (cfr. delibera n. 2714 del 30.11.2016) - mercè la costituzione dei n. 6 rapporti di lavoro di cui all'anzidetta delibera con altrettanti soggetti non disabili individuati tra i numerosi richiedenti “anche di altre province, appartenenti a vario titolo alle categorie protette (…) come tali iscritti nelle relative graduatorie e come tali aventi diritto alla stessa stregua del sig.
alla chiamata nominativa diretta”, a seguito di richiesta di avviamento indirizzata al Pt_1 locale C.P.I. deliberata dopo il ricevimento dell'istanza del ricorrente. Va quindi osservato che il danno da mancata assunzione procede dal mancato guadagno da perdita delle retribuzioni, sempre che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato a condizioni deteriori;
nel caso sub iudice, tuttavia, dopo avere chiesto la condanna dell' al pagamento di importo risarcitorio “in misura pari alle retribuzioni non percepite”, il CP_2 ricorrente ha versato in atti, ottemperando all'ordinanza di esibizione ex art. 421 c.p.c. del 30.04/02.05.2004, le dichiarazioni fiscali rese negli anni 2017-2024, dalle quali emerge la percezione, negli aa.ii. dal 2016 al 2023, di redditi di lavoro dipendente per rispettivi € 16.339,00, € 16.571,00, € 13.012,00, € 18.375,00, € 20.252,00, € 29.060,00, € 26.004,00 ed € 12.609,00. Oltre a non avere chiarito le ragioni della poziorità della propria posizione rispetto alle posizioni dei candidati assunti appartenenti alla medesima categoria protetta, il ha Pt_1 dunque proposto la domanda sottacendo il proprio impiego alle dipendenze di terzi e le percette retribuzioni, avendo altresì trascurato di allegare il parametro retributivo da assumere a riferimento del lamentato danno, posto che l'avviamento al lavoro per cui è causa ha avuto ad oggetto due distinti profili professionali (n. Ausiliari cat. A e n. 2 Operatori Tecnici Cuochi cat. B) connotati da differenti trattamenti economici in seno alla (non prodotta) contrattazione collettiva. Per quanto sopra, ritenuta l'omessa prova dei fatti costitutivi del vantato credito risarcitorio, la domanda va rigettata, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2857/2017 R.G.; rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'8 marzo 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 27.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2857/2017 R.G., avente ad oggetto “collocamento obbligatorio ex L. n. 244/2007”;
promossa da:
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Verga n. 13, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Sintino del C.F._1
Foro di Agrigento, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede a Piazza Igea n. 1 Controparte_1 CP_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo P.IVA_1
Vallone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2017 orfano di padre deceduto per Parte_1 malattia professionale e perciò appartenente alle cc.dd. categorie protette di cui all'art. 18, comma secondo, L. n. 68/1999, vantando ex art. 3, comma 123mo, L. n. 244/2007 l'estensione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma secondo, L. n. 407/1998 agli orfani di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero che siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, ed esponendo di avere perciò vanamente indirizzato all'
[...]
(d'ora in avanti anche solo , in data 12 e Controparte_1 CP_2
26.04.2016, domanda di assunzione per chiamata diretta - illegittimamente disattesa in ragione della precedenza accordata ad altri aspiranti appartenenti alle cc.dd. categorie protette e titolari di posizioni poziori -, ha chiesto volersi condannare l' al pagamento, a ristoro del danno CP_1 sofferto a causa della mancata assunzione, di importo risarcitorio commisurato alle retribuzioni non percepite, alla 13ma mensilità e alla maturata contribuzione previdenziale, con decorrenza dalla proposta domanda di assunzione e fino alla decisione, oltre rivalutazione e interessi fino al saldo. Costituitasi in lite, l' ha esposto di avere comunicato al , con nota n. 8768 del CP_2 Pt_1 16.03.2017, l'avviamento del procedimento di copertura dei n. 6 posti riservati agli appartenenti alla medesima categoria protetta di esso ricorrente e di avere quindi acquisito dal C.P.I. di i CP_1 nominativi degli aventi diritto, eccependo quindi, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O., il ricorso essendo fondato sulla contestazione della legittimità della svolta procedura selettiva il cui esame era riservato alla giurisdizione dell'A.G.A.; ha comunque invocato il rigetto della domanda siccome infondata, il non essendo iscritto negli elenchi ed essa Pt_1 resistente essendo tenuta ad osservare la graduatoria formata dall'Amm.ne deputata al collocamento. Ufficiosamente disposta l'esibizione delle dichiarazioni fiscali del ricorrente e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 27.11.2024.
***
Va intanto rilevato che il ricorrente - orfano di padre deceduto per malattia professionale e iscritto negli speciali elenchi di cui all'art. 18, comma secondo, L. n. 68/1999 presso il C.P.I. di Agrigento (cfr. attestazioni dell'I.N.A.I.L. di Agrigento del 17.01.2014 e del C.P.I. di Agrigento del 21.05.2014, in atti) - ha indirizzato all' di in data 12.04.2016, domanda di assunzione CP_2 CP_1 per chiamata diretta “ai sensi della L. n. 407/1998 art. 1, commi 1 e 2 e del D.Lgs n. 165/2001 art. 35, comma 2”, allegando il possesso del “titolo di studio Ragioniere e Perito Commerciale”. A mente dell'art. 1, comma secondo, L. n. 407/1998 “i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (i.e. “chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a connessi”, cc.dd. vittime del terrorismo o della criminalità organizzata), come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo livello retributivo”; l'art. 35, CP_3 commi primo e secondo, T.U.P.I., per contro, stabilisce che “l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.//. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 (i.e. delle persone affette da disabilità), avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa”. L'art. 3, comma 123mo, della L. n. 244/2007 evocato dal ricorrente ha infine previsto che “le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro”. Dalla lettura coordinata delle sopra citate norme si evince dunque che, ai fini dell'invocata estensione del diritto al collocamento obbligatorio, il legislatore ha disposto l'equiparazione degli orfani dei caduti sul lavoro alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, stabilendone perciò, a carico delle PP.AA., l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa “ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”; come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre, le ordinarie regole di reclutamento previste dall'art. 35 T.U.P.I. trovano applicazione, quanto alle PP.AA. estranee al comparto ministeriale, alle sole qualifiche per le quali non è sufficiente il possesso del titolo della scuola dell'obbligo, essendosi affermato che “in tema di assunzione degli appartenenti alle categorie protette ex l. n. 68 del 1999 nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'orfano di caduto sul lavoro è equiparato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
pertanto, in una logica di interpretazione sistematica delle norme in materia, è consentita l'assunzione diretta di tale categoria di lavoratori solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto fino all'ottavo livello retributivo ed entro il limite del dieci per cento del numero di CP_3 vacanze nell'organico, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse dai per il CP_3 reclutamento delle qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le regole ordinarie di reclutamento ex art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.
165 del 2001, con conseguente ricorso alla procedura concorsuale, nell'ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la possibilità di assunzione diretta di orfano di caduto sul lavoro, da inquadrarsi nel settimo livello retributivo, da parte del
[...]
, trattandosi di amministrazione che non applica il C.C.N.L. comparto Parte_2 ma quello degli enti di ricerca)”, e ritenuto che “per le assunzioni relative a profili e a CP_3 comparti non oggetto di specifica disposizione di legge non possa, allora, che operare la regola generale del pubblico concorso, salva l'eccezione della previsione di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) per i posti pubblici per cui è richiesto come titolo di studio la scuola media inferiore” (cfr. CASS. n. 8261/2020; vedi anche CASS. n. 20997/2019). Nel caso sub iudice, con delibera n. 2714 del 30.11.2016 (in atti) l' si è determinata ad CP_2
“avanzare ai sensi del c.d. dell'art. 32 del d.P.R. 487/1994 e dell'art. 9 della L. 68/1999 alla
richiesta di avviamento a selezione di n. 6 lavoratori Parte_3 non disabili appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 comma 2 della L. 68/1999, con cui stipulare contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a copertura dei seguenti posti: n. 4 Ausiliari cat. A;
n. 2 Operatori Tecnici Cuochi cat. B”; con nota prot. n. 0008768 del 16.03.2017 (in atti) l' ha quindi comunicato al ricorrente che, attesa la presentazione di “numerose CP_1 istanze da parte di soggetti, anche di altre province, appartenenti a vario titolo alle categorie protette (…) come tali iscritti nelle relative graduatorie e come tali aventi diritto alla stessa stregua del sig. alla chiamata nominativa diretta”, “una valutazione comparativa si rende Pt_1 necessaria non sussistendo alcun diritto prioritario di una categoria rispetto ad un'altra. Da qui l'opportunità di stabilire dei criteri selettivi trasparenti in ragione dei quali potere procedere (…)”. Tanto premesso ed esposto, va quindi senz'altro ritenuta la giurisdizione dell'adito G.L., il ricorrente avendo invocato, a fondamento della proposta domanda risarcitoria, il diritto soggettivo alla propria assunzione per chiamata diretta (cfr. CASS. SS.UU. n. 18653/2024; n. 8799/2017;
CASS. SS.UU. n. 25042/2005), nella specie violato dalla convenuta - la quale ha CP_1 riconosciuto che “le assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette costituiscono un adempimento obbligatorio” (cfr. delibera n. 2714 del 30.11.2016) - mercè la costituzione dei n. 6 rapporti di lavoro di cui all'anzidetta delibera con altrettanti soggetti non disabili individuati tra i numerosi richiedenti “anche di altre province, appartenenti a vario titolo alle categorie protette (…) come tali iscritti nelle relative graduatorie e come tali aventi diritto alla stessa stregua del sig.
alla chiamata nominativa diretta”, a seguito di richiesta di avviamento indirizzata al Pt_1 locale C.P.I. deliberata dopo il ricevimento dell'istanza del ricorrente. Va quindi osservato che il danno da mancata assunzione procede dal mancato guadagno da perdita delle retribuzioni, sempre che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato a condizioni deteriori;
nel caso sub iudice, tuttavia, dopo avere chiesto la condanna dell' al pagamento di importo risarcitorio “in misura pari alle retribuzioni non percepite”, il CP_2 ricorrente ha versato in atti, ottemperando all'ordinanza di esibizione ex art. 421 c.p.c. del 30.04/02.05.2004, le dichiarazioni fiscali rese negli anni 2017-2024, dalle quali emerge la percezione, negli aa.ii. dal 2016 al 2023, di redditi di lavoro dipendente per rispettivi € 16.339,00, € 16.571,00, € 13.012,00, € 18.375,00, € 20.252,00, € 29.060,00, € 26.004,00 ed € 12.609,00. Oltre a non avere chiarito le ragioni della poziorità della propria posizione rispetto alle posizioni dei candidati assunti appartenenti alla medesima categoria protetta, il ha Pt_1 dunque proposto la domanda sottacendo il proprio impiego alle dipendenze di terzi e le percette retribuzioni, avendo altresì trascurato di allegare il parametro retributivo da assumere a riferimento del lamentato danno, posto che l'avviamento al lavoro per cui è causa ha avuto ad oggetto due distinti profili professionali (n. Ausiliari cat. A e n. 2 Operatori Tecnici Cuochi cat. B) connotati da differenti trattamenti economici in seno alla (non prodotta) contrattazione collettiva. Per quanto sopra, ritenuta l'omessa prova dei fatti costitutivi del vantato credito risarcitorio, la domanda va rigettata, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2857/2017 R.G.; rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1
4.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa l'8 marzo 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella