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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4220 del Ruolo gen. affari lavoro dell'anno 2021 TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Raucci ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio sito in Marcianise, alla via Siracusa n. 16; (RICORRENTE) E nella qualità di ex liquidatore della società Tari Cleaning Controparte_1
Service S.r.l., liquidata e cancellata dal registro in data 16.2.2022 e nella Controparte_2 qualità di socio unico della società Tarì Cleaning Service s.r.l., liquidata e cancellata dal registro delle imprese in data 16.2.2022, in persona del legale rapp.te pro tempore,
[...] entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo Controparte_3
e Maddalena De Rosa, presso il cui Studio sito in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14, elettivamente domiciliano
(RESISTENTE) Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 12.7.2021, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver lavorato dal 20.5.1996 alle dipendenze della con Controparte_4 inquadramento nel livello VII del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e di essere “transitata” in data 1.12.1996 alle dipendenze della TARI' CLEANING SERVICE SRL ove aveva lavorato, svolgendo sempre le medesime mansioni di operaia addetta alle pulizie, sino al 31.5.2020 quando il rapporto cessava per dimissioni. Rappresentava di aver autorizzato la al trasferimento alla Controparte_4
TARI' CLEANING SERVICE SRL del TFR, dei ratei 13^ e 14^ mensilità, ratei ferie, R.O.L. ed ex festività. Deduceva che, a seguito di controllo delle buste paghe percepite dal 2011 al 2020, notava di essere stata retribuita in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo Pubblici Esercizi in relazione all'inquadramento nel livello VII. Lamentava, di conseguenza, di non aver ricevuto la retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro espletato, comprensiva di differenze sui minimi retributivi, differenze su 13^ e 14^ mensilità, scatti di anzianità, permessi retribuiti, calcolate con l'applicazione della
1 retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati nel VII livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi. Adiva, pertanto, questo giudice al fine di accertare il diritto della ricorrente alle differenze retributive di cui al livello VII del CCNL di Categoria e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento di euro 27.248,53 di cui € 1.879,21 a titolo di TFR, per le ragioni di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). A seguito di notifica regolare intervenuta nel settembre 2021 (sia alla società Tari Cleaning Service S.r.l. in liquidazione che al liquidatore n.q., cfr. notifica in atti), si costituivano CP_1
nella qualità di ex liquidatore della società Tari Cleaning Service S.r.l., liquidata e
[...] cancellata dal registro in data 16.2.2022 e nella qualità di socio unico della Controparte_2 società Tarì Cleaning Service s.r.l., liquidata e cancellata dal registro delle imprese in data 16.2.2022, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, rilevando in particolare il diverso CCNL applicato al rapporto e l'inesistenza di una cessione di contratto tra le due società. Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la natura documentale della controversia, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa mediante deposito della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è infondato. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.).
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003; Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353). Quanto al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi tale, ed idonea quindi ad evitare ricadute pregiudizievoli per la parte, rilievo determinante assume la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale –e va sottolineata la sostanziale e significativa differenza di formulazione rispetto all'art. 167 c.p.c. avente ad oggetto la comparsa di riposta- “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”: consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere
2 generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda. Ebbene, pacifica, nonché documentalmente provata la sussistenza tra la e la Tari Pt_1
Cleaning service di un rapporto lavorativo dall'1.12.1996 al 31.5.2020, il punto controverso della presente controversia riguarda il riconoscimento di differenze retributive, limitatamente agli anni dal 2011 al 2020, sul presupposto della insufficiente retribuzione rispetto ai minimi contrattuali di cui al livello VII del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, qualifica rivestita presso la in cui – secondo la prospettazione attorea - doveva essere Controparte_4 inquadrata la ricorrente anche alle dipendenze della successiva società. Nel caso che ci occupa, parte attrice allega a sostegno la lettera di assunzione presso la
[...]
datata 20 maggio 1996 e una missiva con cui avrebbe autorizzato il Controparte_4 trasferimento di alcune spettanze maturate presso la alla Tarì Controparte_4
Cleaning service srl (cfr. allegati ricorrente). A fronte di tali deduzioni e allegazioni, per vero già carenti dal punto di vista assertivo, i convenuti hanno esposto che la ricorrente era stata assunta dalla Tari Cleaning Service srl tramite passaggio diretto e immediato (cfr. doc. 2 prod. convenuti) alle proprie dipendenze come operaia addetta alle pulizie, con inquadramento economico e normativo nel IV livello del diverso CCNL per le imprese di pulimento come si evince dalla lettera di assunzione del 1.12.1996 (cfr., doc. 1 prod. convenuti). Al fine di dipanare la vicenda occorre, dunque, in primo luogo esaminare la documentazione agli atti e sulla base di questa ricostruire gli istituti giuridici sottesi anche alla luce della giurisprudenza espressasi sul tema. Come emerge dalla produzione delle parti resistenti, la è stata assunta dalla Tarì Pt_1
Cleaning Service tramite la procedura di passaggio diretto e immediato di cui all'art. 11 co. 6 della l. 264/1949 prevista dall'art. 33 della l. 300/70 rubricato “Collocamento”, come si legge espressamente nel documento datato 30.11.1996 avente ad “Oggetto: Passaggio diretto ed immediato. Art. 33 Legge 20.05.1970 n. 300. Legge 233 del 23.071991” (cfr. doc. in atti). Le norme richiamate, ormai abrogate dall'art. 8, D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, prevedevano nell'ambito della disciplina dell'avviamento al lavoro, all'art. 11 co.6 della l. 264/1949, che “È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra” e, al co.11 dell'art. 33 della l. n. 300/1970, dopo aver disciplinato la composizione e le modalità di funzionamento della Commissioni di Collocamento, che “Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente”. Le disposizioni, dunque, nel disciplinare l'operato degli Uffici di collocamento prevedevano che nelle fattispecie di passaggio diretto e immediato di lavoratori da una impresa all'altra, per snellire le procedure rispetto ai casi di avviamento al lavoro, occorresse solo una mera comunicazione all'Ufficio competente ma alcuna norma disponeva che in queste ipotesi il lavoratore conservasse l'inquadramento contrattuale dell'impresa di provenienza.
3 Infatti, la giurisprudenza formatasi sul punto ha affermato che “Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze dell'imprenditore che lo ha in forza a quelle di altro datore di lavoro, ai sensi dell'art. 11 comma 6 l. 29 aprile 1949 n. 264 e dell'art. 33, comma 11 l. 20 maggio 1970 n. 300, presuppone in atto, al momento della sua pattuizione, il primo rapporto di lavoro ed esclude, quindi, un precedente licenziamento, realizzandosi tale istituto giuridico non in virtù di due distinti negozi, il primo, unilaterale recettizio (licenziamento od eventualmente dimissioni), ed il secondo, bilaterale, tra nuovo datore di lavoro e lavoratore, ma attraverso l'incontro delle volontà dei tre soggetti interessati in un unico complesso negozio, il quale, in funzione della nuova occupazione, contestualmente pattuita, prevede la risoluzione consensuale del primo contratto e l'avvio immediato del nuovo rapporto, sul piano civilistico indipendente ed autonomo da quello cessato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 16/12/1988, n.6878) il che significa che il suindicato passaggio diretto determina diversamente dal trasferimento di azienda, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro previa estinzione del precedente. In senso maggiormente esplicativo, la Corte di Cassazione ha affermato “L'assunzione immediata e diretta di un lavoratore con il passaggio dell'azienda presso cui è occupato ad un'altra a norma dell'art. 2 comma 6 della l. 29 aprile 1949 n. 264 non importa una situazione simile a quella prevista dall'art. 2112 c.c., bensì determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'azienda cui è passato, previa estinzione del rapporto esistente con altra azienda, prima del passaggio, senza che a tale nuovo rapporto si possa applicare l'art. 13 dello statuto dei lavoratori l. 20 maggio 1970 n. 300, con la conseguenza che il lavoratore non ha diritto a conservare mansioni e qualifica attribuitegli nel precedente rapporto. Tale interpretazione non contrasta con l'art. 3 cost., in riferimento all'art. 33, comma 2, dello statuto dei lavoratori, per il fatto che consente l'assunzione nominativa di un lavoratore anche nel caso in cui, per altri lavoratori, sarebbe stata necessaria la richiesta numerica e non nominativa, in quantotale principio è ragionevolmente derogato dal momento che tende a tutelare la mobilità del lavoratore occupato e non a regolare la concorrenza tra più lavoratori disoccupati, al fine di garantire i rispettivi diritti di precedenza nell'avviamento al lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/07/1982, n.4267). Così ricostruito, appare evidente che l'istituto, anche per come interpretato dalla Corte di Cassazione, costituiva una complessa fattispecie negoziale scaturente dall'incontro di tre volontà che determinava la cessazione del primo rapporto di lavoro e la contestuale costituzione di uno nuovo del tutto indipendente e autonomo da quello cessato, con la conseguenza che il lavoratore non aveva diritto a conservare mansioni e qualifica. Nel caso di specie il contratto di lavoro con la Tarì Cleaning Service prodotto dai resistenti espressamente prevedeva l'assunzione della dall'1.12.1996 con inquadramento Pt_1 economico e normativo nel IV livello del CCNL per le imprese di pulimento. Nondimeno la comunicazione di avviamento al lavoro trasmessa all'ufficio di collocamento, con cui si comunicava l'assunzione di n. 5 dipendenti, tra cui la ricorrente, individuava quale qualifica di assunzione della il livello VI del CCNL Imprese di pulimento Pt_1
Pertanto, deve concludersi ritenendo che non vi era alcun obbligo né normativo né pattizio, da parte del Tarì Cleaning Service di assumere la ricorrente con il medesimo livello di inquadramento alle dipendenze della Controparte_4
4 Infatti in atti non vi è alcuna documentazione probante quanto asserito a pag. 4 del ricorso laddove si deduce “Il contratto di lavoro della ricorrente, con il consenso della medesima, fu pertanto trasferito alla TARI' CLEANING SERVICE SRL a far data dall'1.12.1996” né alcun valore ha, ai fini che interessano, la missiva prodotta dalla ricorrente – peraltro priva di data nonché della prova della ricezione sia da parte della che della Controparte_4 [...]
– con cui la stessa autorizzava la “a Parte_2 Controparte_4 trasferire al Tarì Cleaning service srl quanto maturato e non riscosso a titolo di: trattamento di fine rapporto ratei di 13 ratei di 14 ratei ferie R.O.L. ex festività”, essendo riferita a spettanze già maturate e dalla quale nulla emerge in merito al “mantenimento” del medesimo inquadramento presso la nuova società. Né rileva la circostanza, dedotta dalla ricorrente in sede di note di trattazione scritta, che da visura camerale della quest'ultima è stata iscritta nel Controparte_5
Registro delle Imprese il 5.3.1997 con applicabilità ai rapporti di lavoro del CCNL imprese di pulimento decorrere dal 20.4.1998 in mancanza di prova dell'applicabilità al rapporto per cui è causa del livello e del CCNL invocato dall'attrice, tenuto anche conto che le spettanze richieste riguardano il solo periodo 2011-2020. In conclusione, in mancanza di prova in merito all'applicabilità al rapporto di lavoro per cui è causa del livello VII del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, il cui onere ricadeva ai sensi dell'art. 2967 cc. su parte ricorrente, la domanda deve essere rigettata risultando irrilevante il disconoscimento della documentazione di parte convenuta operato dalla ricorrente ed effettuato in modo peraltro del tutto generico. D'altra parte e al di là delle carenze assertive, la ricorrente non ha nemmeno articolato prova testimoniale volta dimostrare l'inquadramento nel periodo de quo nel VII livello del CCNL invocato. Il ricorso, conseguentemente, va rigettato. La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese. Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
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