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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7765 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/07/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Martino
Puddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(SU) il 11/10/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni
Martino Puddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/07/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
CU.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/07/2004 tra e , trascritto presso Parte_1 Parte_2
il registro dello stato civile del Comune di CU, anno 2004, numero 6, parte
2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CU (SU) in data 10.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2004, n. 6, Parte II, con regime patrimoniale di comunione dei beni e ordinare le annotazioni di legge.
B) Confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale e pertanto disporre che:
Pag. 2 di 3 1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Pt_1 Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.350,00, di cui €
[...]
1.200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 150,00 quale contribuzione per il mantenimento della figlia;
il contributo al mantenimento per la Per_1
Sig.ra potrà subire modifiche qualora la stessa reperisca Parte_2 occupazione lavorativa o qualora le condizioni lavorative del Sig.
subiscano una contrazione salariale. Pt_1
2) Il Sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla Sig.ra il Pt_1 Parte_2
100% delle spese straordinarie, laddove previamente concordate e/o comprovate da effettiva urgenza, dalla stessa sostenuta per la figlia maggiorenne non indipendente economicamente . Per_1
3) Quanto alle spese per l'università di , il Sig. si impegna a Per_1 Pt_1 sostenere i costi relativi all'affitto dell'alloggio fuori sede di e alla Per_1 tassazione annuale per l'iscrizione all'università.
4) La casa coniugale, di proprietà dei genitori del signor , sita a Pt_1
CU nella via Gorizia 44, resterà assegnata alla Sig.ra Parte_2 per le esigenze della figlia maggiorenne non economicamente indipendente , le quali trasferiranno la loro residenza nel suddetto Per_1 immobile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7765 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/07/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Martino
Puddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(SU) il 11/10/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni
Martino Puddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10/07/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
CU.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/07/2004 tra e , trascritto presso Parte_1 Parte_2
il registro dello stato civile del Comune di CU, anno 2004, numero 6, parte
2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
CU (SU) in data 10.07.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2004, n. 6, Parte II, con regime patrimoniale di comunione dei beni e ordinare le annotazioni di legge.
B) Confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale e pertanto disporre che:
Pag. 2 di 3 1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Pt_1 Parte_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 1.350,00, di cui €
[...]
1.200,00 a titolo di assegno divorzile ed € 150,00 quale contribuzione per il mantenimento della figlia;
il contributo al mantenimento per la Per_1
Sig.ra potrà subire modifiche qualora la stessa reperisca Parte_2 occupazione lavorativa o qualora le condizioni lavorative del Sig.
subiscano una contrazione salariale. Pt_1
2) Il Sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla Sig.ra il Pt_1 Parte_2
100% delle spese straordinarie, laddove previamente concordate e/o comprovate da effettiva urgenza, dalla stessa sostenuta per la figlia maggiorenne non indipendente economicamente . Per_1
3) Quanto alle spese per l'università di , il Sig. si impegna a Per_1 Pt_1 sostenere i costi relativi all'affitto dell'alloggio fuori sede di e alla Per_1 tassazione annuale per l'iscrizione all'università.
4) La casa coniugale, di proprietà dei genitori del signor , sita a Pt_1
CU nella via Gorizia 44, resterà assegnata alla Sig.ra Parte_2 per le esigenze della figlia maggiorenne non economicamente indipendente , le quali trasferiranno la loro residenza nel suddetto Per_1 immobile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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