Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1745/2019 R.G. relativa a ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 14271/2019 della Corte di Cassazione in materia di distanze
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), residente a [...], quale erede di C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio degli Persona_1
avv.ti Francesco Costantino e Francesco Coco che lo rappresentano e difen-
dono, unitamente e disgiuntamente, per mandato a margine dell'atto di riassun-
zione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._2 Parte_2 [...]
), residenti a [...] ed C.F._3
elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio dell'avv. Mario Miceli
che li rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto
1
E NEI CONFRONTI DI
residente a [...]; Controparte_2
residente a [...] Controparte_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Accogliere la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra CP_4
defunta madre e dante causa dell'odierno concludente
[...] Parte_3
, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con
[...]
ordinanza n. 14271/19 dei 30 novembre 2018-24 maggio 2019 e, per l'effetto,
confermare e ribadire la statuizione di condanna, emessa dal primo giudice a carico dei sig.ri e , ad apporre il vaso igienico, Controparte_1 Parte_2
con annessa cassetta e relative tubazioni di eduzione e scarico dell'acqua (così
come indicati nella relazione del consulente tecnico d'ufficio depo- Per_2
sitata l'8 novembre 2004, pag. 17 e ss.) della loro casa, sita in Geraci Siculo
nella via San Salvatore n. 3, alla distanza minima prevista dalla legge (ml. 1,00)
dal muro divisorio comune;
con il favore di spese e compensi dei tre gradi del giudizio e del presente giudizio di rinvio.
Per e Controparte_1 Parte_2
In riforma della sentenza 478/20008 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese, dichiarare inammissibile, improponibile o comunque con qualunque statuizione rigettare la domanda di parte attrice di condanna dei convenuti ad eliminare ogni opera posta a distanza non legale, ovvero a portarla a distanza
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2 legale;
annullare la condanna ad apporre il vaso igienico con annessa cassetta e relativa tubazione di eduzione e scarico dell'acqua alla distanza minima pre-
vista dalla legge dal muro divisorio comune.
Con vittoria delle spese di lite dei precedenti gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così si legge nell'ordinanza 14271/2019 della Corte di Cassazione:
«- chiamava in giudizio, davanti al Tribunale di Ter- Controparte_4
mini Imerese, , e , proprietari Controparte_1 Parte_2 Controparte_5
di un fabbricato confinante con il fabbricato dell'attrice;
- lamentava fenomeni di infiltrazioni in vani della propria casa, indivi-
duandone la causa in elementi inerenti al fabbricato dei convenuti;
- lamentava ancora lesioni del proprio immobile determinate da lavori eseguiti dagli stessi convenuti;
- aggiungeva che aveva fondato motivo di ritenere che, nella loro pro-
prietà, i convenuti avessero eseguito opere in violazione delle distanze legali;
- chiedeva quindi il risarcimento dei danni occorsi alla sua proprietà, la rimozione delle cause e la eliminazione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali;
- il Tribunale, eseguite due consulenze tecniche, accoglieva la domanda esclusivamente con riferimento alla violazione delle distanze, condannando i convenuti ad apporre “il vaso igienico, con relativa cassetta e tubatura di edu-
zione e scarico dell'acqua alla distanza minima dal muro divisorio comune pre-
vista dalla legge”;
- contro la sentenza proponevano appello principale i convenuti e
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3 appello incidentale l'attrice, per le parti di reciproca soccombenza;
- per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte, in parziale acco-
glimento dell'appello principale, dichiarava la nullità della domanda con la quale l'attrice aveva lamentato la violazione delle distanze, a causa della man-
cata indicazione dell'oggetto della stessa domanda, non essendo determinato,
né determinabile l'impianto o la struttura che si asseriva posta a distanza infe-
riore rispetto a quella legale;
- quanto ai restanti motivi dell'appello principale, li riteneva infondati,
rilevando che le risultanze delle due consulenze tecniche erano sostanzialmente coincidenti nella fondamentale affermazione di assenza di responsabilità ascri-
vibili ai convenuti in ordine ai danni presenti nella proprietà della;
CP_4
- per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Parte_4
[così nell'ordinanza, anziché “ ”; nota dell'estensore di questa sen- Pt_1
tenza], nella qualità di erede della madre , già costituita in tale Controparte_4
veste nel giudizio d'appello».
1.1. Con la richiamata ordinanza la Corte Suprema, per quel che ancora interessa, ha accolto il primo motivo di ricorso del , rinviando la causa Parte_1
innanzi ad altra Sezione di questa Corte anche per le spese.
1.2. Con atto di citazione del 9 settembre 2019, , quale Parte_1
erede della madre ha riassunto la causa, chiedendo che sia Controparte_4
confermata la statuizione, emessa dal Tribunale, con la quale Controparte_1
e erano stati condannati ad apporre il vaso igienico, con annessa Parte_2
cassetta e relative tubazioni di eduzione e scarico dell'acqua della loro casa,
alla distanza minima prevista dalla legge dal muro divisorio comune.
Dal canto loro, i predetti e hanno chiesto la riforma CP_1 Parte_2
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4 della pronuncia de qua contenente detta condanna.
1.3. Precisatesi le conclusioni, all'udienza del 24 gennaio 2025 le parti hanno discusso la causa, che quindi è stata posta in decisione.
2. Come anticipato, la controversia scaturisce dalla domanda proposta da , diretta a ottenere, per quel che ancora interessa in questa Controparte_4
sede, l'eliminazione di «tutte le opere che nell'immobile dei convenuti risultas-
sero essere state collocate a distanza non legale rispetto alla casa» di essa at-
trice, «ovvero a riportarle a distanza legale».
2.1. L'adìto Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 478/2008
del 19-22 settembre 2008, aveva condannato i convenuti «ad apporre il vaso igienico, con annessa cassetta e relative tubazioni di eduzione e scarico dell'ac-
qua (così come indicati nella relazione del geom. depositata in data 8 Per_2
novembre 2004, pag. 17 ss.), alla distanza minima prevista dalla legge dal muro divisorio comune».
2.1.2. Avverso quella pronuncia proposero appello innanzi a questa
Corte i predetti convenuti;
e la sentenza che concluse il giudizio d'appello, la n. 130/2014, così statuì: «annulla la condanna degli stessi appellanti ad apporre il vaso igienico ecc.». A tale decisione si pervenne, in accoglimento dell'ecce-
zione di nullità della richiesta di eliminazione delle opere realizzate a distanza non conforme alla previsione di legge, nella considerazione che «la formula-
zione della domanda nei termini riferiti comporta[sse] non tanto l'incertezza,
quanto la mancanza dell'oggetto della domanda, non essendo né determinato,
né determinabile, l'impianto o la struttura che si asseri[va fosse] stata collocata senza il rispetto delle distanze legali».
2.1.3. La Cassazione, dopo aver ricordato che, nel presente giudizio, le
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5 disposizioni contenute negli artt. 183, 184 e 345 Cpc vanno applicate nella ver-
sione anteriore alla riforma del 1995, ha quindi affermato che la sentenza di secondo grado aveva «dichiarato la nullità della domanda senza minimamente considerare le ulteriori deduzioni operate dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado […], e senza valutare il comportamento delle parti con riguardo a tali deduzioni, qualora in ipotesi ritenute eccedenti i limiti di una integrazione
consentita secondo il regime processuale previgente» (il corsivo è dell'esten-
sore di questa sentenza). Così ha rimesso le parti innanzi a questa Corte affinché
la stessa, attenendosi a tali principi, valuti la domanda relativa alla violazione delle distanze.
2.2. Ora, prima di passare all'esame delle domande delle parti, va in-
nanzi tutto chiarito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3 dell'art. 360 Cpc), op-
pure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (n. 5
dello stesso art. 360), o, ancora, per l'una e per l'altra ragione. Infatti:
- nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi,
ai sensi dell'art. 384, 1° comma, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sen-
tenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valuta-
zione dei fatti acquisiti al processo;
- nel secondo caso, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, di preclusioni e decadenze già verificatesi;
- nella terza situazione, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre
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6 a estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la va-
lutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di
Cassazione e sempre nel rispetto di preclusioni e decadenze pregresse (Cass.
27337/2019).
Nella vicenda in esame si rientra nella prima ipotesi, giacché la Corte
Suprema ha accolto la prima doglianza, con cui si prospettava la «violazione dell'art. 360 nn. 3 e 4 Cpc per falsa applicazione degli artt. 163 e 164 Cpc, in relazione agli artt. 184 e 189 Cpc applicabili ratione temporis, e nullità della sentenza o del procedimento».
2.3. Ciò posto, si osserva che – come si è visto – la Corte Suprema ha affermato che questo giudice d'appello, nel dichiarare la nullità della domanda
(precedentemente accolta dal Tribunale) di eliminazione delle opere realizzate a distanza non conforme a legge, non aveva adeguatamente preso in considera-
zione le ulteriori deduzioni operate dall'attrice nel corso del giudizio di primo grado e/o il comportamento delle parti con riguardo a tali deduzioni, qualora in ipotesi ritenute eccedenti i limiti di una integrazione consentita secondo il re-
gime processuale previgente. Quindi, ha demandato a un nuovo giudizio –
quello scaturente dalla riassunzione – la valutazione della domanda de qua.
2.4. Ebbene, va innanzi tutto ricordato che, nella sua formulazione an-
cora applicabile ratione temporis, l'art. 184 Cpc ammette la possibilità che, nel corso del giudizio davanti al giudice istruttore, le parti modifichino le domande precedentemente formulate.
2.4.1. Secondo la giurisprudenza formatasi nella vigenza di quella nor-
mativa, sussiste mutatio libelli, vietata in primo grado dagli artt. 183 e 184 Cpc,
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7 quando la parte immuti l'oggetto della pretesa (inteso non come petitum imme-
diato, cioè come provvedimento richiesto al giudice, sibbene come petitum me-
diato, che riguarda il conseguimento di un determinato bene giuridico), ossia introduca nel processo, attraverso la immutazione dei fatti giuridici posti a fon-
damento dell'azione, un tema di indagine e, quindi, di decisione, completa-
mente nuovo perché fondato su presupposti totalmente diversi da quelli pro-
spettati nell'atto introduttivo del giudizio e tali da disorientare la difesa predi-
sposta dalla controparte e da alterare, pertanto, il regolare svolgimento del con-
traddittorio (Cass. 3095/1972 e 1286/1980). Viceversa, si deve vedere una con-
sentita emendatio libelli, e non una mutatio, nell'avere l'attore chiesto in cita-
zione la demolizione di un fabbricato costruito in violazione delle norme sulle distanze legali e poi nelle conclusioni l'eliminazione di aperture in detto fabbricato, costituenti abusiva servitù di veduta, e ciò perché in quella citazione deve ravvisarsi una volontà di ottenere l'eliminazione di tutte le illegittime si-
tuazioni di fatto denunciate, comprese le illegittime vedute (Cass. 2584/1975).
2.4.2. In conclusione: alla stregua della previgente normativa, il divieto di proporre domande nuove nel corso del processo deve ritenersi violato solo se la parte fa valere una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria,
attraverso l'immutazione dell'oggetto della domanda o dei fatti posti a fonda-
mento di essa, e non anche quando essa precisi una domanda implicitamente compresa in quella originaria, come presupposto indispensabile o come logica conseguenza immediata e diretta del suo accoglimento (Cass. 1774/1973).
2.5. Come si è detto, nell'atto di citazione fu chiesta l'eliminazione di
«tutte le opere che nell'immobile dei convenuti risultassero essere state collo-
cate a distanza non legale rispetto alla casa» di essa attrice, «ovvero a riportarle
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8 a distanza legale». Il primo consulente tecnico d'ufficio, nell'effettuare gli ac-
certamenti sui luoghi, rilevò un «vano adibito a w.c. esistente in prossimità del limite strutturale fra le due proprietà all'altezza di uno spazio sottoscala dell'abitazione »; si trattava di un vano «con allacciamenti di addu- CP_1
zione d'acqua e di scarico distanziati dalla parete che costituisce separazione dalla proprietà ». Tuttavia, il consulente tecnico d'ufficio ritenne che CP_4
«il problema delle “distanze legali” non [avesse] rilevanza alcuna, trovandosi tutte le parti strutturali ed abitative delle due proprietà in aderenza reciproca lungo l'allineamento della parete che divide le due parti dell'immobile».
A quel punto, nel precisare le conclusioni, all'udienza del 3 marzo 1997
l'attrice richiamò le richieste contenute nell'atto di citazione e domandò «altresì
la condanna dei convenuti a rimuovere o a porre a distanza legale rispetto all'immobile [suo] il bagno della loro casa e in particolare tubi e impianti idrici in esso esistenti».
2.6. Ebbene, ritiene questo collegio che nella vicenda in esame l'attrice si limitò a una mera emendatio della domanda originariamente formulata.
2.6.1. Invero, nell'atto di citazione l'attrice aveva affermato, innanzi tutto, che nella propria abitazione «si verificavano da qualche tempo infiltra-
zioni di acqua provocate da alcune inadeguatezze del limitrofo immobile dei convenuti»; quindi, dopo aver fatto riferimento alle opere visibili (balcone,
grondaia e tubi pluviali), aggiunse di «ritenere, poi, che all'interno della casa dei convenuti [fossero] state poste in essere delle opere in violazione delle norme sulle distanze legali» (corsivo e sottolineatura sono dell'estensore di questa sentenza).
È dunque evidente che la domanda di eliminazione o arretramento di
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9 «tutte le opere che nell'immobile dei convenuti risultassero essere state collo-
cate a distanza non legale rispetto alla casa» dell'attrice conteneva già, in nuce,
la richiesta di interventi anche sul vano adibito a bagno;
né si poteva ipotizzare una maggiore specificazione già nell'atto di citazione, giacché solo l'ingresso nell'immobile dei convenuti, quale poi sarebbe stato effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, avrebbe consentito all'attrice di conoscere nel dettaglio la si-
tuazione dei luoghi.
Di conseguenza, la richiesta, formulata all'udienza del 3 marzo 1997, di
«condanna dei convenuti a rimuovere o a porre a distanza legale rispetto all'im-
mobile [suo] il bagno della loro casa e in particolare tubi e impianti idrici in esso esistenti» non venne fondata su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati in citazione e tali da disorientare la difesa dei convenuti, essendo costoro – com'è di tutta evidenza – a conoscenza tanto dello stato dei luoghi del proprio bene, quanto, di conseguenza, delle possibili situazioni di difformità
rispetto alla previsione codicistica in materia di distanze legali tra immobili.
2.6.2. È dunque superfluo procedere alla valutazione, pur ampiamente argomentata nell'atto di citazione in riassunzione, di un'accettazione del con-
traddittorio dei convenuti a fronte di una (ipoteticamente) nuova domanda dell'attrice; e ciò perché – si ripete – nel contenuto delle conclusioni formulate all'udienza del 3 marzo 1997 deve ravvisarsi non una mutatio, bensì solo una specificazione di quanto era implicitamente contenuto nelle più ampie richieste contenute nell'atto di citazione.
2.7. Questa Corte deve, quindi, esaminare il contenuto dell'atto di ap-
pello del gennaio 2009, con il quale, oltre ad avanzare l'(accolta) eccezione di nullità dell'atto di citazione, gli allora appellanti dedussero (a pag. 8, con
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10 argomento ripreso a pag. 11 della comparsa di costituzione in questa sede) che
– non intendendo contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (al-
tra rispetto a quella supra richiamata) relativamente alle distanze di w.c., cas-
setta di scarico e tubazioni dal muro divisorio – il rispetto delle norme sulle distanze legali in ambito condominiale è subordinato al compatibilità delle stesse con la disciplina relativa all'uso delle cose comuni. E, a conferma che i due beni insistano in un immobile gli odierni convenuti richia- CP_6
mano una sentenza di altra Sezione di questa Corte, la n. 452/2015, relativa a controversia intercorsa tra le stesse parti oggi in lite.
Inoltre, per dimostrare che il bagno era esistente già da prima che la acquistasse il proprio immobile, gli odierni convenuti fanno riferi- CP_4
mento a un documento che affermano di «aver reperito soltanto oggi, in un vecchio baule, mai aperto da moltissimi anni»; in ogni caso, chiedono che sia ammessa prova testimoniale per confermare «la posizione del w.c. in epoca risalente».
2.8. Nessuno degli argomenti appena esposti merita accoglimento.
2.8.1. Invero, occorre premettere che non sono in discussione le conclu-
sioni del secondo consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, il quale,
relativamente alle distanze, verificò quanto segue: «In adiacenza al muro divi-
sorio con il contiguo immobile dell'attrice, trovasi il vaso igienico con la rela-
tiva cassetta di scarico;
la tubazione di eduzione e quella di scarico del vaso
vengono a distare cm. 32 dalla parete del muro divisorio con il contiguo im-
mobile dell'attrice (v. foto n. 18 dell'”all. C”).
La tubazione di eduzione alla cassetta di scarico è posta a soli cm 70
dal muro divisorio comune.
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11 Tutti i restanti pezzi igienico-sanitari con le relative tubazioni sotto
traccia, sono posti a distanza maggiore di ml 1,00 dal muro divisorio comune».
2.8.2. Ciò posto, si osserva che la prova testimoniale è, in teoria, am-
missibile perché già richiesta nell'appello del 2009 (e si ricorda che l'art. 345
Cpc, nella formulazione vigente all'epoca dell'insaturazione del presente giu-
dizio, ammetteva l'istanza di ammissione di nuovi mezzi di prova), e dunque non impinge, di per sé, nel divieto di proposizione di domande, eccezioni e prove nuove nel giudizio di rinvio, che si presenta come un giudizio chiuso,
destinato, per effetto della sentenza di Cassazione, a sostituire una nuova sta-
tuizione di merito a quella cassata. La stessa è, tuttavia, irrilevante, giacché,
anche ammesso che i testimoni confermassero che lo stato del vano-bagno è lo stesso da oltre cinquant'anni, comunque ciò non determinerebbe il rigetto della domanda della : si verserebbe, infatti, in ipotesi di servitù non appa- CP_4
rente – ossia di servitù che non si estrinseca in opere visibili e permanenti de-
stinate al suo esercizio – che, come tale, non può acquistarsi per usucapione
(art. 1061, 1° e 2° comma, Cc) e dunque non giustifica neanche l'accoglimento di un'eccezione riconvenzionale.
2.8.3. Parimenti, a prescindere dall'ammissibilità della produzione del richiamato documento (ammissibilità che andrebbe esclusa in ragione di quanto
supra esposto), comunque proprio l'impossibilità di far discendere alcun diritto di usucapione degli odierni convenuti rende (comunque) quella produzione ir-
rilevante, al pari della chiesta testimonianza, ai fini della decisione.
2.9. Resta, allora, da valutare se lo stato dei luoghi consenta a CP_1
e a di mantenere inalterata la disposizione di w.c., cas-
[...] Parte_2
setta di scarico e tubazione nel loro immobile.
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12 2.9.1. Al riguardo, si osserva che, secondo l'insegnamento della Corte
Suprema (si vedano Cass. 8801/1999, 13313/2009 e 17549/2019), la disposi-
zione dell'art. 889 Cc relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne,
fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.
Orbene, poiché «la deroga al rispetto delle distanze postula l'impossibi-
lità di posizionare altrimenti le tubazioni, attesa la (necessaria) contiguità della unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale» (così Cass.
12633/2016), e non risultando agli atti l'impossibilità di una diversa colloca-
zione di w.c., cassetta e tubazione in altra parte dell'edificio e/o anche nello stesso locale, ma in punti diversi da quelli che non consentono il rispetto della normativa codicistica in materia di distanze, deve quindi concludersi che non ricorrano le condizioni per ammettersi una deroga a quanto previsto da quella normativa.
2.9.2. Né poi – si osserva per completezza di motivazione – coglie nel segno l'eccezione di ultra petizione sollevata dai convenuti, appellanti per primo giudizio di secondo grado, per il fatto che il Tribunale li aveva condan-
nati a rimuovere anche il vaso igienico sebbene all'udienza di precisazione delle conclusioni fosse stata chiesta solo la «rimozione delle tubazioni di addu-
zione e di scarico» (così a pag. 8 della comparsa di risposta in questo giudizio di rinvio).
Invero, si è già detto che all'udienza del 3 marzo 1997 si chiese la
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13 condanna dei convenuti a rimuovere o a porre a distanza legale rispetto all'im-
mobile dell'attrice «il bagno della loro casa e in particolare tubi e impianti idrici in esso esistenti»: dunque, l'ampio riferimento al «bagno» includeva già –
com'è di tutta evidenza – anche il vaso igienico.
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, va respinto il gravame proposto con atto di citazione del gennaio 2009 avverso la sentenza del Tribu-
nale di Termini Imerese n. 478/2008 del 19-22 settembre 2008, dovendo rite-
nersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna di e Controparte_1
al rimborso, all'odierno attore in riassunzione, delle spese del Parte_2
precedente grado d'appello, di quello di Cassazione e di questo giudizio di rin-
vio, come liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassa-
zione sull'appello proposto da e avverso la Controparte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 478/2008 del 19-22 settembre
2008, respinge il gravame;
condanna e al rimborso, a Controparte_1 Parte_2 Parte_1
:
[...]
- delle spese del precedente giudizio d'appello, che liquida in €1.600,00
per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €2.008,00, di cui
€223,00 per spese vive ed €1.785,00 per compensi, oltre spese generali e ac-
cessori di legge;
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14 - delle spese di questo giudizio di rinvio, che liquida in €2.097,00, di cui €174,00 per spese vive ed €1.923,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre
2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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