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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/05/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2522/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 STROZZIERI GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROTE N.14 64015 NERETOpresso il difensore avv. STROZZIERI GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA ORAZIO 30 00193 ROMApresso il difensore avv. PUCCI STEFANO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
e per essa N.Q. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_4 P.IVA_2
FAGGELLA PELLEGRINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_5
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_5
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo Controparte_1 contro per rate di finanziamento non onorate, per l'importo di euro 10314,06 Parte_1 oltre interessi di mora maturati e maturandi. Si oppone lamentando usura, Parte_1 difetto di prova scritta ed incertezza del credito per erroneo calcolo del TAEG, e difetto di legittimazione attiva della Banca con cui non aveva concluso il contratto di finanziamento.Si costituisce la cessionaria del credito affermando che aveva incorporato l' originaria Controparte_1 contraente;
il credito è costituito dalle nove rate insolute, capitale residuo e Controparte_6 legittimi e non usurari interessi di mora, ben documentati da un contratto chiaro e legale e annotati nelle scritture contabili di che costituiscono prova scritta. Interviene poi altra CP_6 cessionaria . Condotta istruttoria con relazione tecnica contabile, fatte Controparte_4 precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali,la causa veniva spedita a sentenze e trattenuta in decisione. Al Consulente è stato dato il compito di accertare se le condizioni praticate nel corso del rapporto siano state conformi a quelle previste in contratto, e di accertare se fosse stata praticata usura, con gli opportuni ricalcoli da effettuare. Il finanziamento fu erogato in data 12 giugno 2008, importo finanziato euro 23.664,75, 60 rate mensili, tasso annuo nominale del 5,91%, commissione estinzione anticipata dell'1%, spese di istruttoria per 200 euro, garanzie personali per 964,75 euro, taeg contrattuale per il 6,45%, interessi di mora al 2 percento oltre il TAEG e comunque non oltre il tasso soglia, e tipo di ammortamento alla francese.ricostruito il piano di ammortamento, il consulente lo ha ritenuto in regime composto di interessi,regime non esplicitato dal contratto in atti nemmeno dalla indicazione del tasso annuo effettivo, ed ha ricalcolato la rate in regime semplice. Il tasso di interesse debitore non è correttamente determinato
. Il taeg contrattuale è sottostimato rispetto a quanto effettivamente applicato, che èdell'8,32 %. Gli interessi applicati sono comunque sotto soglia usura.effettuati gli opportuni ricalcoli, il tasso debitore non risulta determinato e determinabile, pertanto il credito,con i quattro assegni il cui incasso non appare essere stato debitamente contestato da parte intervenuta unica concretamente interessata all'esito del giudizio, appare essere pari ad euro 1174,60. Le conclusioni del Ctu, che ha accertato la sensibile divergenza tra quanto pattuito e quanto viceversa applicato, vanno quindi tenute ferme;
non è questione infatti di ammortamento alla francese, ma di quanto effettivamente è stato compiuto, in maniera errata e non trasparente, dalla banca, che ha dimostratamente applicato condizioni molto sfavorevoli rispetto a quanto pattuito. La Ctu è stata giustamente disposta, in quanto vi è stato un adempimento parziale del debitore, che la Ctu ha dimostrato non essere stato correttamente computato secondo come dovevano essere interpretate le condizioni del finanziamento pattuite tra le parti. La domanda di risarcimento del danno, avanzata, non è comunque stata comprovata, non essendovi nulla da restituire agli opponenti, e non essendo stato superato il tasso soglia usura;
le garanzie personali sono state ben accertate dal Ctu, e non contestate le operazioni materiali dal CT ( anche le pronunce relative alla legittimità del piano a rata costante non prescindono mai dal comportamento concreto delle parti, accertato mediante i dovuti accertamenti contabili ). Ne consegue pertanto che la opposizione a decreto ingiuntivo va accolta per quanto di ragione, e la intervenuta è intitolata a ricevere la sola somma di euro 1.174,60; oltre interessi, in misura legale, dalla data di deposito della ctu, corretta determinazione del debito pagina 2 di 3 residuo, al saldo effettivo. Essendovi comunque un debito residuo non indifferente in favore della banca, ora della intervenuta cessionaria in blocco, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M
Accoglie per quanto di ragione la opposizione a decreto ingiuntivo, e revocato lo stesso, condanna a pagare a Cessionario di la somma di euro Parte_1 Controparte_4 CP_1
1.174,60, oltre interessi, in misura legale dal deposito della Ctu , 1 aprile 2022, al saldo effettivo.
Respinge le domande di risarcimento del danno. Spese di lite e di ctu integralmente compensate tra tutte le parti. Teramo, 2 Maggio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 STROZZIERI GABRIELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROTE N.14 64015 NERETOpresso il difensore avv. STROZZIERI GABRIELE
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PUCCI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA ORAZIO 30 00193 ROMApresso il difensore avv. PUCCI STEFANO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
e per essa N.Q. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] Controparte_4 P.IVA_2
FAGGELLA PELLEGRINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Controparte_5
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_5
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo Controparte_1 contro per rate di finanziamento non onorate, per l'importo di euro 10314,06 Parte_1 oltre interessi di mora maturati e maturandi. Si oppone lamentando usura, Parte_1 difetto di prova scritta ed incertezza del credito per erroneo calcolo del TAEG, e difetto di legittimazione attiva della Banca con cui non aveva concluso il contratto di finanziamento.Si costituisce la cessionaria del credito affermando che aveva incorporato l' originaria Controparte_1 contraente;
il credito è costituito dalle nove rate insolute, capitale residuo e Controparte_6 legittimi e non usurari interessi di mora, ben documentati da un contratto chiaro e legale e annotati nelle scritture contabili di che costituiscono prova scritta. Interviene poi altra CP_6 cessionaria . Condotta istruttoria con relazione tecnica contabile, fatte Controparte_4 precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali,la causa veniva spedita a sentenze e trattenuta in decisione. Al Consulente è stato dato il compito di accertare se le condizioni praticate nel corso del rapporto siano state conformi a quelle previste in contratto, e di accertare se fosse stata praticata usura, con gli opportuni ricalcoli da effettuare. Il finanziamento fu erogato in data 12 giugno 2008, importo finanziato euro 23.664,75, 60 rate mensili, tasso annuo nominale del 5,91%, commissione estinzione anticipata dell'1%, spese di istruttoria per 200 euro, garanzie personali per 964,75 euro, taeg contrattuale per il 6,45%, interessi di mora al 2 percento oltre il TAEG e comunque non oltre il tasso soglia, e tipo di ammortamento alla francese.ricostruito il piano di ammortamento, il consulente lo ha ritenuto in regime composto di interessi,regime non esplicitato dal contratto in atti nemmeno dalla indicazione del tasso annuo effettivo, ed ha ricalcolato la rate in regime semplice. Il tasso di interesse debitore non è correttamente determinato
. Il taeg contrattuale è sottostimato rispetto a quanto effettivamente applicato, che èdell'8,32 %. Gli interessi applicati sono comunque sotto soglia usura.effettuati gli opportuni ricalcoli, il tasso debitore non risulta determinato e determinabile, pertanto il credito,con i quattro assegni il cui incasso non appare essere stato debitamente contestato da parte intervenuta unica concretamente interessata all'esito del giudizio, appare essere pari ad euro 1174,60. Le conclusioni del Ctu, che ha accertato la sensibile divergenza tra quanto pattuito e quanto viceversa applicato, vanno quindi tenute ferme;
non è questione infatti di ammortamento alla francese, ma di quanto effettivamente è stato compiuto, in maniera errata e non trasparente, dalla banca, che ha dimostratamente applicato condizioni molto sfavorevoli rispetto a quanto pattuito. La Ctu è stata giustamente disposta, in quanto vi è stato un adempimento parziale del debitore, che la Ctu ha dimostrato non essere stato correttamente computato secondo come dovevano essere interpretate le condizioni del finanziamento pattuite tra le parti. La domanda di risarcimento del danno, avanzata, non è comunque stata comprovata, non essendovi nulla da restituire agli opponenti, e non essendo stato superato il tasso soglia usura;
le garanzie personali sono state ben accertate dal Ctu, e non contestate le operazioni materiali dal CT ( anche le pronunce relative alla legittimità del piano a rata costante non prescindono mai dal comportamento concreto delle parti, accertato mediante i dovuti accertamenti contabili ). Ne consegue pertanto che la opposizione a decreto ingiuntivo va accolta per quanto di ragione, e la intervenuta è intitolata a ricevere la sola somma di euro 1.174,60; oltre interessi, in misura legale, dalla data di deposito della ctu, corretta determinazione del debito pagina 2 di 3 residuo, al saldo effettivo. Essendovi comunque un debito residuo non indifferente in favore della banca, ora della intervenuta cessionaria in blocco, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M
Accoglie per quanto di ragione la opposizione a decreto ingiuntivo, e revocato lo stesso, condanna a pagare a Cessionario di la somma di euro Parte_1 Controparte_4 CP_1
1.174,60, oltre interessi, in misura legale dal deposito della Ctu , 1 aprile 2022, al saldo effettivo.
Respinge le domande di risarcimento del danno. Spese di lite e di ctu integralmente compensate tra tutte le parti. Teramo, 2 Maggio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3