Articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20
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Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
c-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119 ;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all' articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell' articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'.
1-ter. Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall' articolo 14 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e' riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 1, comma 1. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 . (3) (21) (24) ((26)) 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi , entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,le misure conseguenzialmente adottate. (20)
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 .
Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e succes- sive modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall' articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti.
Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 settembre 1999,n. 324 , convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 424 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 , adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti ad un terzo". -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 41, comma 5) che "Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo." --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 , ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che "La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall' articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 739) che "Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di amministrazione centrale titolare dell'investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettivita'» della missione 1, componente 2, del PNRR, puo' affidare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l'attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti di un terzo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 893) che "A decorrere dal 28 febbraio 2026 e' preclusa la facolta' di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7. Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1-bis, commi da 8 a 12 , all' articolo 1-quater e all' articolo 2-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 . Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-bis della medesima legge n. 338 del 2000 , e' aggiornato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma 11.
Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 885, i termini di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti di un terzo". --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L 19 febbraio 2026, n. 19 , ha disposto (con l'art. 24, comma 12) che "Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti di un terzo".
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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