TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 727
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione del paragrafo 6.1. della D.A.L. n. 186/2018, della delibera C.C. n. 50/2019 e dei principi generali in materia di scomputo

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In subordine: violazione degli artt. 27 e 34 delle NTA del PRG in combinato disposto con l’allegato “A11”, prescrizione n. 232 delle NTA. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, motivazione illogica e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In ulteriore subordine: contro l’art. 27 delle NTA. Violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, dell’art. 30 L.R. n. 15/2013, anche in relazione agli artt. 23 e 42 Cost.

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    Violazione del paragrafo 6.1. della D.A.L. n. 186/2018, della delibera C.C. n. 50/2019 e dei principi generali in materia di scomputo

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In subordine: violazione degli artt. 27 e 34 delle NTA del PRG in combinato disposto con l’allegato “A11”, prescrizione n. 232 delle NTA. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, motivazione illogica e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In ulteriore subordine: contro l’art. 27 delle NTA. Violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, dell’art. 30 L.R. n. 15/2013, anche in relazione agli artt. 23 e 42 Cost.

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    Violazione del paragrafo 6.1. della D.A.L. n. 186/2018, della delibera C.C. n. 50/2019 e dei principi generali in materia di scomputo

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In subordine: violazione degli artt. 27 e 34 delle NTA del PRG in combinato disposto con l’allegato “A11”, prescrizione n. 232 delle NTA. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, motivazione illogica e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In ulteriore subordine: contro l’art. 27 delle NTA. Violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, dell’art. 30 L.R. n. 15/2013, anche in relazione agli artt. 23 e 42 Cost.

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    Violazione del paragrafo 6.1. della D.A.L. n. 186/2018, della delibera C.C. n. 50/2019 e dei principi generali in materia di scomputo

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In subordine: violazione degli artt. 27 e 34 delle NTA del PRG in combinato disposto con l’allegato “A11”, prescrizione n. 232 delle NTA. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, motivazione illogica e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In ulteriore subordine: contro l’art. 27 delle NTA. Violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, dell’art. 30 L.R. n. 15/2013, anche in relazione agli artt. 23 e 42 Cost.

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    Violazione del paragrafo 6.1. della D.A.L. n. 186/2018, della delibera C.C. n. 50/2019 e dei principi generali in materia di scomputo

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In subordine: violazione degli artt. 27 e 34 delle NTA del PRG in combinato disposto con l’allegato “A11”, prescrizione n. 232 delle NTA. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, motivazione illogica e difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

  • Rigettato
    In ulteriore subordine: contro l’art. 27 delle NTA. Violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, dell’art. 30 L.R. n. 15/2013, anche in relazione agli artt. 23 e 42 Cost.

    Il Collegio ha ritenuto che le opere previste a carico delle ricorrenti non sono ordinarie opere di urbanizzazione, ma prescrizioni imposte dallo strumento urbanistico quali condizioni per l'edificabilità in un'area esterna al territorio urbanizzato. Tali opere sono qualificate come misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, escluse dall'istituto dello scomputo secondo la normativa regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 727
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 727
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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