Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 08.1.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Elisabetta Sarcina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 31.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_3 Parte_2
-Ordinare al Comune di Sersale (CZ), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, dichiarando sciolta la comunione dei beni fra i coniugi a far data dall'udienza di comparizione;
-Dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni della separazione:
L'abitazione sita in Monza, via G. De Chirico n. 4, con mutuo intestato ad entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra , che ci vivrà con le figlie e , sino Parte_3 Per_1 Persona_2 all'autosufficienza economica delle stesse;
- Il mutuo continuerà ad essere pagato da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
familiare.
- Disporre l'affido condiviso delle figlie e , secondo le disposizioni Per_1 Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Monza, via G. De Chirico n. 4.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Queste ultime manterranno ampia libertà di frequentazione del genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e le esigenze di studio e di svago delle figlie, previo accordo con il genitore collocatario.
I genitori si consulteranno ed assumeranno concordemente tutte le decisioni relative a quelle di maggior interesse, riguardanti la cura, crescita ed istruzione delle figlie, stabilendo, altresì in modo univoco, le modalità di attuazione delle decisioni delle stesse, previo comune accordo (scelte di istruzione e relativi istituti da frequentare, di intervento medico chirurgico, di attività sportive, di attività sociali, di inserimento della minore in sodalizi di sorte, di indirizzo religioso, di viaggi, vacanze, di eventuali persone incaricate di accudire temporaneamente la minore per esigenze contingenti etc..).
-Le minori staranno con la madre;
a settimane alternate, quando il padre avrà i turni di riposo potranno stare col sig. : Pt_2
1.dalle 15.00 sino alle 21.00 – dopo cena -eventualmente anche con pernotto, nel caso in cui svolga il primo turno di lavoro;
2.nel caso invece in cui lavori nel secondo turno, potrà accompagnare le figlie a scuola al mattino;
3.da ultimo nei giorni di riposo dopo il turno di notte potrà tenere con sé dall'uscita Per_1 Per_2
di scuola sino alle 21.00 dopo cena.
Nei week-end di spettanza del padre, nel caso in cui sia di riposo dopo turni pomeridiani e/o notturni, le bambine potranno restare a dormire dal padre che le accompagnerà a scuola il lunedì mattina, qualora non lavori, o, in caso contrario, le riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena la domenica sera.
In funzione delle rispettive esigenze lavorative, i genitori potranno usufruire, qualora si renda necessario, della collaborazione e dell'appoggio delle zie materne e paterne.
Il tutto tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e di relazione delle minori e dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori, salvo diversi e migliori accordi assunti direttamente dai genitori concordemente tra loro. Il padre potrà contattare le figlie minori con qualsiasi mezzo e così la madre quando Per_1 Per_2
saranno con il padre.
[...]
Resta inteso l'obbligo e l'impegno del genitore collocatario di favorire ed agevolare e far rispettare l'incontro genitore – figlie e così l'obbligo e l'impegno del genitore non collocatario, nei periodi di affido, di favorire e agevolare e far rispettare il rientro presso il genitore collocatario negli orari e modalità concordate.
I genitori si impegnano altresì a non fare mai commenti negativi nei confronti dell'altro genitore, preservando così una crescita armoniosa ed un corretto rapporto genitori – figlie.
-Le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise tra i due coniugi in parti uguali – in linea di massima il primo dal 23/12 al 30/12 ed il secondo dal 31/12 al 06/01 - che le bambine trascorreranno con i genitori secondo il principio dell'alternanza, in particolare e Per_1 Persona_3
passeranno il periodo dalla fine della scuola al pomeriggio del 30/12 con un genitore ed il successivo periodo dal pomeriggio del 30/12 fino al rientro a scuola con l'altro genitore.
e per lo scambio di regali, solamente per il corrente anno, trascorreranno il Per_1 Persona_2
Natale con entrambi i genitori.
e , inoltre, trascorreranno le vacanze di carnevale e la settimana di Pasqua ad Per_1 Persona_2 anni alterni con ciascun genitore, ed i periodi dei cosiddetti “ponti” saranno suddivisi alternativamente tra i genitori, salvo esigenze lavorative di questi ultimi.
-Per quanto riguarda il giorno dei loro compleanni e li trascorreranno con Per_1 Persona_2
entrambi i genitori.
-Le vacanze estive verranno ripartite tra i genitori in modo che e possano Per_1 Persona_2
trascorrere tre settimane anche non consecutive con il padre a decorrere dalla fine del periodo scolastico e fino all'inizio dello stesso. Tali periodi dovranno essere individuati d'accordo tra i coniugi, entro il 31 di marzo di ciascun anno e, sempre entro il medesimo termine di ciascun anno, i signori e si comunicheranno reciprocamente l'indirizzo ed il luogo di villeggiatura. Pt_3 Pt_2
Qualora il genitore cui spetta di scegliere per primo il periodo di vacanza non lo faccia nel su visto termine, perderà tale diritto di prelazione che, conseguentemente passerà all'altro genitore. La perdita del diritto di prima scelta non muterà il regime dell'alternanza, con ciò che, in ipotesi di mancato esercizio del diritto di prima scelta detto genitore, per due anni consecutivi, dovrà scegliere le ferie in periodo diverso rispetto a quello previamente opzionato dall'altro genitore.
-I genitori provvederanno al mantenimento in forma diretta delle figlie minori , Per_1 Persona_2
soddisfacendo ogni loro esigenza nei periodi di permanenza delle stesse presso ciascuno di essi.
Stante la disparità economica tra le parti, in aggiunta al mantenimento in forma diretta, il sig.
verserà alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), da aumentarsi ad € Pt_2 Pt_3 400,00 a far data dal 1.1.2026, o quella diversa somma ritenuta di giustizia che sarà accertata in base alla situazione reddituale del Sig. a titolo di concorso al mantenimento delle figlie Pt_2
minori minore, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat fino al compimento al raggiungimento dell'autosufficienza economica.
L'assegno unico familiare, attualmente percepito in ragione del 50% ciascuno da entrambi i coniugi, verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_3
Per quanto attiene alle spese straordinarie, come specificatamente e analiticamente indicate secondo il protocollo del Tribunale di Monza, saranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno.
La signora indicherà nella propria dichiarazione dei redditi le figlie minori a carico nella Pt_3
misura del 100% e scaricherà al 100% le spese sostenute in favore delle stesse.
Gli assegni familiari relativi alle minori saranno al 100% percepiti dalla moglie.
-Per quanto riguarda le spese per le quali non è necessario un preventivo accordo, si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi i farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
d. Spese mediche urgenti;
e. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
j. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). In ordine alle spese per le quali è necessario il preventivo accordo in via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
k. Esami diagnostici, trattamenti sanitari, ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
l. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
m. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
n. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
o. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
p. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
q. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
r. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
s. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
t. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
u. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
-Le modalità con cui verrà richiesto e prestato il consenso a tali spese, dovranno essere tali da equilibrare le esigenze di celerità e certezza nell'azione del genitore, con quella di consentire un'adeguata interlocuzione dell'altro (v. anche Cass. 26.09.2011 n. 19607).
Dovrà dunque prevedersi che la richiesta di consenso sia inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp…), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività da cui derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere espressamente quantificati gli oneri derivanti dall'attività.
L'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, indicando specificamente le motivazioni alla base dello stesso, entro sette giorni dalla comunicazione. In mancanza, la spesa si intenderà approvata. Entro il medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Indipendentemente dalla necessità di consenso, in un'ottica di collaborazione e rispetto reciproco tra i genitori, anche al fine di consentire un'adeguata gestione delle risorse di ciascuno, resta comunque ferma la necessità della reciproca tempestiva informazione. Ogni spesa per la quale si richiede il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità o meno di consenso, dovrà essere idoneamente documentata.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente a cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tale fine il genitore anticipatario è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp…), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario, in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre a tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali, ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e, a sua volta mettere a disposizione dell'altro, i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
Dare atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
Le parti prestano sin da ora il loro assenso a richiedere o rinnovare la carta di identità, il passaporto ed i documenti equipollenti per il figlio minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Sersale in data
15.06.2002; 2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sersale per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 4, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 06.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti