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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 635/2024, avente ad oggetto
“risarcimento danni” promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Clary Parte_1
-appellante-
c/ in BARI, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Fabio Pennetta
e rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Russi Controparte_2
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
, proprietaria di unità immobiliare ubicata nel Condominio in Parte_1 epigrafe identificato, conveniva in giudizio il medesimo, chiedendo il riconoscimento della responsabilità per i danni subiti a causa di infiltrazioni -verificatesi nel 2016- provenienti dalle condutture idriche sottostanti la pavimentazione del proprio appartamento, con condanna al pagamento dei correlati e conseguenti danni subiti, oltre spese di lite, di Atp,
e di ctu.
Deduceva l'attrice di aver allertato l'amministratore del condominio, che aveva preso contatto con la garante RA SS.ni, la quale aveva offerto a ristoro dei danni la somma di
€ 6.000,00, somma che, comunque accettata dall'attrice in acconto sul maggior avere, veniva invece restituita alla Compagnia dal suddetto amministratore.
Il , costituendosi, contestava le avverse richieste e deduzioni, concludendo CP_1 per il rigetto della domanda, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione, per essere le
Pagina 1 condutture ammalorate di titolarità della attrice;
chiedeva comunque la chiamata in causa della Compagnia garante ai fini della eventuale manleva. Controparte_2
La predetta Compagnia, costituendosi, eccepiva l'inoperatività della polizza e la prescrizione biennale, oltre che la inopponibilità delle risultanze dell'Atp, in quanto svoltosi senza la partecipazione della terza chiamata.
All'esito del giudizio, istruito a mezzo di ctu, il Tribunale di Bari, emetteva la sentenza n.
1982/2024, pubblicata il 23/4/2024, con la quale rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di ctu, e di quelle di lite a favore del solo , CP_1 disponendo la compensazione per il residuo.
Il Giudice di prime cure traeva le conclusioni di specie, ritenendo non essere le condotte idriche, origine delle infiltrazioni, di titolarità condominiale -bensì privata e della stessa attrice-, e quindi non essere l'occorso addebitabile al . CP_1
Si rilevava peraltro che né il Ctp, né il Ctu dell'Atp svoltosi, avevano constatato l'origine dei danni, essendosi limitati a procedere alla relativa quantificazione, e nulla avendo chiarito sulla titolarità delle condotte idriche interessate;
tanto a differenza del Ctp del
, che aveva rilevato la esclusiva titolarità in capo alla , di tali CP_1 Parte_1 condotte.
Veniva inoltre considerato che la attrice non aveva esercitato alcuna azione diretta nei confronti della Compagnia terza chiamata, e che la modifica della domanda formulata in sede di conclusionali, doveva ritenersi inammissibile per tardività.
Si riteneva peraltro infondata la eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_3
La proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 contestandone le motivazioni, ed in particolare deducendo l'erronea valutazione della fattispecie, per non avere il Giudice di prime cure considerato che la polizza con la RA
SS.ni, in quanto stipulata nell'interesse del , contemplava la copertura dei CP_1 rischi per tutti i condomini.
Si sosteneva che, non potendo il condomino esercitare l'azione diretta nei confronti della
Compagnia, l'unica possibilità per ottenere il ristoro per i danni subiti, doveva ritenersi quella di agire nei confronti del , dovendo quindi ritenersi l'amministratore CP_1 tenuto al coinvolgimento della garante nella vicenda -come peraltro avvenuto nella specie-, al fine di consentire il risarcimento per il condomino da parte della Compagnia de qua.
Si asseriva in definitiva che il ove non responsabile dell'occorso-, doveva Controparte_4 ritenersi, in quanto titolare della polizza assicurativa comunque a copertura di tutti i danni derivanti sia da condotte condominiali sia private, destinatario della richiesta volta ad ottenere il risarcimento per i riflessi pregiudizievoli per quanto occorso alla CP_5 appellante, sostenendo non esser rilevante la riconducibilità dei danni agli impianti di titolarità dell'attrice.
Si deduceva infine che, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, non vie era stata alcuna estensione e modifica della domanda in sede di conclusioni, essendo la domanda stata esclusivamente indirizzata nei confronti del . CP_1
Pagina 2 Si costituiva il de quo, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, CP_1 concludendo per il rigetto dell'appello, e deducendo avere la appellante del tutto errato nella interpretazione della portata ed effetti della polizza, visti i limiti di garanzia della invocata polizza, ed in quanto stipulata per la copertura dei danni causati alle/dalle parti comuni dell'edificio, e non anche alle singole proprietà private.
Si rilevava peraltro che la richiesta risarcitoria, era stata fondata sulla asserita titolarità condominiale delle tubature interessate, e che tale assunto era stato smentito dagli accertamenti condotti;
si deduceva inoltre che l'appellante aveva mutato la causa petendi nel giudizio di appello, avendo sostenuto essere la polizza stipulata a copertura anche ai danni per le proprietà esclusive, introducendo un inammissibile mutamento delle ragioni poste a base della domanda, mai prospettato in primo grado.
Veniva comunque contestata l'operatività della polizza stipulata dal Condominio, a favore del terzo proprietario esclusivo, essendo il rapporto contrattuale configurabile solo tra i contraenti.
Si rilevava inoltre che l'offerta formulata dalla Compagnia, non implicava alcun riconoscimento di debito nei confronti della appellante.
La RA SS.ni, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello contestandone le ragioni, e reiterando l'eccezione di prescrizione non accolta in prime cure, e di inoperatività della polizza, opponendo anche i limiti di copertura e relativi alle spese eventualmente indennizzabili.
****************************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Va preliminarmente rilevato che non risulta essere in controversia, non essendo stata oggetto di contestazione con l'appello, la questione concernente la titolarità esclusiva delle condutture idriche che hanno provocato le infiltrazioni per cui è causa.
Deve pertanto ritenersi essersi formato il giudicato sul punto.
Si rileva peraltro che la stessa parte appellante, non avendo chiesto la riforma su quanto ritenuto al riguardo, e quindi non avendo formulato contestazioni in merito, ha, in sostanza, anche fornito conferma su quanto ritenuto in prime cure.
La appellante, avendo sostenuto che la copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dal garantisce anche le proprietà esclusive -e quindi anche quella CP_1 dell'appellante- ha affermato esser irrilevante ai fini della decisione, quanto ritenuto sulla titolarità esclusiva delle condotte idriche dalle quali sono derivate le infiltrazioni.
La fonda quindi, l'appello sull' assunto testè richiamato, e quindi sulla Parte_1 estensione della garanzia della polizza rilasciata dalla RA SS.ni, anche alle proprietà esclusive facenti parti del Condominio.
L'appellante sostiene in particolare che il ove non responsabile Controparte_4 dell'occorso- dovesse comunque, ed in quanto titolare della polizza assicurativa che copriva tutti i danni derivanti sia da condotte condominiali sia private, esser destinatario della richiesta risarcitoria per i riflessi pregiudizievoli subiti dalla condomina appellante,
Pagina 3 sostenendo non esser pertanto rilevante la riconducibilità dei danni agli impianti di titolarità dell'attrice.
Sostiene quindi la condomina de qua, che la richiesta formulata nei confronti del
, si appalesava necessaria, posto che il non aveva la possibilità di CP_1 CP_1 agire direttamente nei confronti della garante, asserendo quindi dover essere il
, in quanto stipulante la polizza, a consentire il ristoro dei danni a mezzo CP_1 chiamata della garante in giudizio.
L'assunto -anche a prescindere da ogni valutazione sulla intervenuta mutatio rispetto alle prospettazioni date in prime cure, e quindi sulla relativa ammissibilità- è palesemente destituito di fondamento, in quanto basato sulla prospettata estensione della copertura della polizza de qua, anche ai sinistri concernenti le proprietà esclusive.
Va al riguardo considerato che la polizza di specie deve ritenersi riferita alla copertura dei danni concernenti le parti comuni dell'edificio condominiale, non essendo ravvisabili previsioni di estensione alle singole proprietà esclusive, né essendo, una correlata ed eventuale forma di copertura, inferibile dalle previsioni contrattuali.
L'art.
1.1 del par.
4 -assicurazione danni da acqua- della polizza, prevede che: “la società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua
a seguito di rottura accidentale degli impianti igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento, gronde e pluviali pertinenti il fabbricato stesso, comprese le tubazioni interrate”.
Dalla previsione de qua, si desume che i danni risarcibili sono quelli causati alle parti comuni dell'edificio, essendovi un chiaro riferimento al fabbricato condominiale, e non essendo contemplate le proprietà esclusive nella garanzia.
D'altronde va osservato che l'avvenuta stipula da parte del solo , che si CP_1 occupa e coinvolge la gestione delle parti comuni dell'edificio, e la mancata indicazione di terzi beneficiari della copertura -e quindi la mancanza di alcun riferimento alle singole proprietà esclusive-, non può che portare alla valutazione di infondatezza delle asserzioni dell'appellante, in quanto basate sulla prospettazione della onnicomprensività della copertura prevista dalla polizza, e quindi anche per le singole proprietà esclusive.
L'infondatezza dell'assunto di base così come prospettato, comporta la conseguente valutazione di infondatezza anche delle correlate deduzioni, attinenti alla legittimazione passiva del rispetto alla domanda formulata;
e tanto sia per mancanza di CP_1 titolarità e custodia sugli impianti origine delle infiltrazioni, perché di acclarata -e non contestata- proprietà esclusiva, come da pertinenti e diffuse considerazioni rese dal
Giudice di prime cure, che qui possono esser integralmente richiamate;
sia perché l'unico soggetto assicurato e beneficiario della copertura delle parti comuni dell'edificio, nelle quali non sono contemplati gli impianti di proprietà esclusiva -come quelli idrici sottostanti alla pavimentazione dell'appartamento della è il , dovendosi, si Parte_1 CP_1 ribadisce, la copertura intendere riferita a quanto oggetto di gestione da parte del medesimo, e quindi delle parti comuni dell'edificio, nelle quali non rientrano gli impianti di proprietà esclusiva, come quello dal quale sono derivare le infiltrazioni oggetto di controversia.
Pagina 4 Le ulteriori questioni sollevate dalle parti, restano assorbite dalle considerazioni che precedono, e non devono pertanto esser affrontate.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante, al pagamento delle spese di lite a favore di entrambi gli appellati, nella misura determinata in dispositivo, e parametrata allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi -non essendo state affrontate particolari questioni- e senza il riconoscimento della voce istruttoria/trattazione, non essendo stati svolti appositi approfondimenti.
Consegue anche la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1982/2024, pubblicata il 23/4/2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite;
- Dichiara che è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 635/2024, avente ad oggetto
“risarcimento danni” promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Clary Parte_1
-appellante-
c/ in BARI, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Fabio Pennetta
e rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Russi Controparte_2
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
, proprietaria di unità immobiliare ubicata nel Condominio in Parte_1 epigrafe identificato, conveniva in giudizio il medesimo, chiedendo il riconoscimento della responsabilità per i danni subiti a causa di infiltrazioni -verificatesi nel 2016- provenienti dalle condutture idriche sottostanti la pavimentazione del proprio appartamento, con condanna al pagamento dei correlati e conseguenti danni subiti, oltre spese di lite, di Atp,
e di ctu.
Deduceva l'attrice di aver allertato l'amministratore del condominio, che aveva preso contatto con la garante RA SS.ni, la quale aveva offerto a ristoro dei danni la somma di
€ 6.000,00, somma che, comunque accettata dall'attrice in acconto sul maggior avere, veniva invece restituita alla Compagnia dal suddetto amministratore.
Il , costituendosi, contestava le avverse richieste e deduzioni, concludendo CP_1 per il rigetto della domanda, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione, per essere le
Pagina 1 condutture ammalorate di titolarità della attrice;
chiedeva comunque la chiamata in causa della Compagnia garante ai fini della eventuale manleva. Controparte_2
La predetta Compagnia, costituendosi, eccepiva l'inoperatività della polizza e la prescrizione biennale, oltre che la inopponibilità delle risultanze dell'Atp, in quanto svoltosi senza la partecipazione della terza chiamata.
All'esito del giudizio, istruito a mezzo di ctu, il Tribunale di Bari, emetteva la sentenza n.
1982/2024, pubblicata il 23/4/2024, con la quale rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di ctu, e di quelle di lite a favore del solo , CP_1 disponendo la compensazione per il residuo.
Il Giudice di prime cure traeva le conclusioni di specie, ritenendo non essere le condotte idriche, origine delle infiltrazioni, di titolarità condominiale -bensì privata e della stessa attrice-, e quindi non essere l'occorso addebitabile al . CP_1
Si rilevava peraltro che né il Ctp, né il Ctu dell'Atp svoltosi, avevano constatato l'origine dei danni, essendosi limitati a procedere alla relativa quantificazione, e nulla avendo chiarito sulla titolarità delle condotte idriche interessate;
tanto a differenza del Ctp del
, che aveva rilevato la esclusiva titolarità in capo alla , di tali CP_1 Parte_1 condotte.
Veniva inoltre considerato che la attrice non aveva esercitato alcuna azione diretta nei confronti della Compagnia terza chiamata, e che la modifica della domanda formulata in sede di conclusionali, doveva ritenersi inammissibile per tardività.
Si riteneva peraltro infondata la eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_3
La proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 contestandone le motivazioni, ed in particolare deducendo l'erronea valutazione della fattispecie, per non avere il Giudice di prime cure considerato che la polizza con la RA
SS.ni, in quanto stipulata nell'interesse del , contemplava la copertura dei CP_1 rischi per tutti i condomini.
Si sosteneva che, non potendo il condomino esercitare l'azione diretta nei confronti della
Compagnia, l'unica possibilità per ottenere il ristoro per i danni subiti, doveva ritenersi quella di agire nei confronti del , dovendo quindi ritenersi l'amministratore CP_1 tenuto al coinvolgimento della garante nella vicenda -come peraltro avvenuto nella specie-, al fine di consentire il risarcimento per il condomino da parte della Compagnia de qua.
Si asseriva in definitiva che il ove non responsabile dell'occorso-, doveva Controparte_4 ritenersi, in quanto titolare della polizza assicurativa comunque a copertura di tutti i danni derivanti sia da condotte condominiali sia private, destinatario della richiesta volta ad ottenere il risarcimento per i riflessi pregiudizievoli per quanto occorso alla CP_5 appellante, sostenendo non esser rilevante la riconducibilità dei danni agli impianti di titolarità dell'attrice.
Si deduceva infine che, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, non vie era stata alcuna estensione e modifica della domanda in sede di conclusioni, essendo la domanda stata esclusivamente indirizzata nei confronti del . CP_1
Pagina 2 Si costituiva il de quo, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, CP_1 concludendo per il rigetto dell'appello, e deducendo avere la appellante del tutto errato nella interpretazione della portata ed effetti della polizza, visti i limiti di garanzia della invocata polizza, ed in quanto stipulata per la copertura dei danni causati alle/dalle parti comuni dell'edificio, e non anche alle singole proprietà private.
Si rilevava peraltro che la richiesta risarcitoria, era stata fondata sulla asserita titolarità condominiale delle tubature interessate, e che tale assunto era stato smentito dagli accertamenti condotti;
si deduceva inoltre che l'appellante aveva mutato la causa petendi nel giudizio di appello, avendo sostenuto essere la polizza stipulata a copertura anche ai danni per le proprietà esclusive, introducendo un inammissibile mutamento delle ragioni poste a base della domanda, mai prospettato in primo grado.
Veniva comunque contestata l'operatività della polizza stipulata dal Condominio, a favore del terzo proprietario esclusivo, essendo il rapporto contrattuale configurabile solo tra i contraenti.
Si rilevava inoltre che l'offerta formulata dalla Compagnia, non implicava alcun riconoscimento di debito nei confronti della appellante.
La RA SS.ni, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello contestandone le ragioni, e reiterando l'eccezione di prescrizione non accolta in prime cure, e di inoperatività della polizza, opponendo anche i limiti di copertura e relativi alle spese eventualmente indennizzabili.
****************************************
L'appello deve ritenersi infondato.
Va preliminarmente rilevato che non risulta essere in controversia, non essendo stata oggetto di contestazione con l'appello, la questione concernente la titolarità esclusiva delle condutture idriche che hanno provocato le infiltrazioni per cui è causa.
Deve pertanto ritenersi essersi formato il giudicato sul punto.
Si rileva peraltro che la stessa parte appellante, non avendo chiesto la riforma su quanto ritenuto al riguardo, e quindi non avendo formulato contestazioni in merito, ha, in sostanza, anche fornito conferma su quanto ritenuto in prime cure.
La appellante, avendo sostenuto che la copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dal garantisce anche le proprietà esclusive -e quindi anche quella CP_1 dell'appellante- ha affermato esser irrilevante ai fini della decisione, quanto ritenuto sulla titolarità esclusiva delle condotte idriche dalle quali sono derivate le infiltrazioni.
La fonda quindi, l'appello sull' assunto testè richiamato, e quindi sulla Parte_1 estensione della garanzia della polizza rilasciata dalla RA SS.ni, anche alle proprietà esclusive facenti parti del Condominio.
L'appellante sostiene in particolare che il ove non responsabile Controparte_4 dell'occorso- dovesse comunque, ed in quanto titolare della polizza assicurativa che copriva tutti i danni derivanti sia da condotte condominiali sia private, esser destinatario della richiesta risarcitoria per i riflessi pregiudizievoli subiti dalla condomina appellante,
Pagina 3 sostenendo non esser pertanto rilevante la riconducibilità dei danni agli impianti di titolarità dell'attrice.
Sostiene quindi la condomina de qua, che la richiesta formulata nei confronti del
, si appalesava necessaria, posto che il non aveva la possibilità di CP_1 CP_1 agire direttamente nei confronti della garante, asserendo quindi dover essere il
, in quanto stipulante la polizza, a consentire il ristoro dei danni a mezzo CP_1 chiamata della garante in giudizio.
L'assunto -anche a prescindere da ogni valutazione sulla intervenuta mutatio rispetto alle prospettazioni date in prime cure, e quindi sulla relativa ammissibilità- è palesemente destituito di fondamento, in quanto basato sulla prospettata estensione della copertura della polizza de qua, anche ai sinistri concernenti le proprietà esclusive.
Va al riguardo considerato che la polizza di specie deve ritenersi riferita alla copertura dei danni concernenti le parti comuni dell'edificio condominiale, non essendo ravvisabili previsioni di estensione alle singole proprietà esclusive, né essendo, una correlata ed eventuale forma di copertura, inferibile dalle previsioni contrattuali.
L'art.
1.1 del par.
4 -assicurazione danni da acqua- della polizza, prevede che: “la società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua
a seguito di rottura accidentale degli impianti igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento, gronde e pluviali pertinenti il fabbricato stesso, comprese le tubazioni interrate”.
Dalla previsione de qua, si desume che i danni risarcibili sono quelli causati alle parti comuni dell'edificio, essendovi un chiaro riferimento al fabbricato condominiale, e non essendo contemplate le proprietà esclusive nella garanzia.
D'altronde va osservato che l'avvenuta stipula da parte del solo , che si CP_1 occupa e coinvolge la gestione delle parti comuni dell'edificio, e la mancata indicazione di terzi beneficiari della copertura -e quindi la mancanza di alcun riferimento alle singole proprietà esclusive-, non può che portare alla valutazione di infondatezza delle asserzioni dell'appellante, in quanto basate sulla prospettazione della onnicomprensività della copertura prevista dalla polizza, e quindi anche per le singole proprietà esclusive.
L'infondatezza dell'assunto di base così come prospettato, comporta la conseguente valutazione di infondatezza anche delle correlate deduzioni, attinenti alla legittimazione passiva del rispetto alla domanda formulata;
e tanto sia per mancanza di CP_1 titolarità e custodia sugli impianti origine delle infiltrazioni, perché di acclarata -e non contestata- proprietà esclusiva, come da pertinenti e diffuse considerazioni rese dal
Giudice di prime cure, che qui possono esser integralmente richiamate;
sia perché l'unico soggetto assicurato e beneficiario della copertura delle parti comuni dell'edificio, nelle quali non sono contemplati gli impianti di proprietà esclusiva -come quelli idrici sottostanti alla pavimentazione dell'appartamento della è il , dovendosi, si Parte_1 CP_1 ribadisce, la copertura intendere riferita a quanto oggetto di gestione da parte del medesimo, e quindi delle parti comuni dell'edificio, nelle quali non rientrano gli impianti di proprietà esclusiva, come quello dal quale sono derivare le infiltrazioni oggetto di controversia.
Pagina 4 Le ulteriori questioni sollevate dalle parti, restano assorbite dalle considerazioni che precedono, e non devono pertanto esser affrontate.
Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante, al pagamento delle spese di lite a favore di entrambi gli appellati, nella misura determinata in dispositivo, e parametrata allo scaglione valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi -non essendo state affrontate particolari questioni- e senza il riconoscimento della voce istruttoria/trattazione, non essendo stati svolti appositi approfondimenti.
Consegue anche la declaratoria per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1982/2024, pubblicata il 23/4/2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 complessivi € 3.000,00, oltre rimborso forfettario Cna ed Iva come per legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite;
- Dichiara che è tenuta, per quanto previsto dall' art. 13 comma Parte_1
1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 5