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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2024, n. 35326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35326 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
Deposi -Ln. Cancelder:a SENTENZA sul ricorso proposto da: UC RI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 30-11-2023 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito l'avvocato Filippo De Luca, difensore di fiducia dell'indagato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35326 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone, tra cui RI UC, indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato di cui all'art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associativo, riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, e, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare. 2. Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., applicava nei confronti di UC la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di rivestire uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 6, in relazione ai delitti di cui ai capi 4, 8 e 19, previa riqualificazione della condotta nel reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, UC, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. 3.1. Con il primo, è stata eccepita la violazione del ne bis in idem cautelare, rilevandosi che, come era stato già osservato dal G.I.P., in relazione a tutte le operazioni di compensazione per cui si procede, è stata già esercitata l'azione penale in altre sedi giudiziarie, non avendo il P.M. fornito alcun dato certo, in forza del quale possa escludersi una duplicazione del presente procedimento. Il Tribunale del riesame, aderendo in maniera illogica alla prospettazione accusatoria, quanto alla posizione dell'odierno ricorrente, avrebbe omesso di considerare l'esistenza (prima presso la Procura della Repubblica di Roma e poi presso la Procura di Torino dove il fascicolo fu trasmesso per competenza) del procedimento penale R.G.N.R. n. 16240/2022 iscritto a carico di RO DA + altri», evincendosi dai capi di incolpazione provvisoria che DA VE sarebbe stato legale rappresentante della B.M. Servizi s.r.l. dal 16 gennaio 2019 al 29 gennaio 2020 e dal 31 agosto 2020 alla data odierna, per cui tale circostanza indurrebbe a ritenere che tra i citati «altri» co-indagati vi sia anche RI UC, che è stato anch'egli legale rappresentante della B.M. Servizi s.r.l. 2 3.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevandosi che il Tribunale avrebbe travisato i fatti per cui si procede, ritenendo che le condotte ascritte a UC siano state caratterizzate da ripetitività, abitualità, sistematicità e metodicità, non essendo stato considerato che il ricorrente ha ricoperto la carica di amministrazione della B.M. Servizi S.r.l. soltanto dal 26 marzo al 31 agosto 2020, ossia per il limitato periodo di cinque mesi. Tale dato, unitamente alla condizione di incensurato di UC e al fatto che il medesimo attualmente non ricopre più cariche inerenti un'attività di impresa, avrebbero dovuto indurre il Tribunale del riesame a ritenere insussistente un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, tanto più ove si consideri che le condotte di cui all'incolpazione provvisoria sarebbero state commesse nel 2020, ossia quasi quattro anni prima dell'adozione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, secondo la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 e Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 257992), ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, principio operante anche in materia cautelare (in tal senso, cfr. Sez. Un., n. 11 del 01/07/1992, Rv. 191183), l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa. In applicazione di tale principio, correttamente il Tribunale del Riesame ha escluso l'operatività nel caso in esame del "ne bis in idem", evidenziando che le fattispecie delittuose poste al vaglio dei Tribunali di Terni e di Torino riguardavano fatti storici completamente distinti innanzitutto dal punto di vista oggettivo, essendo accomunati da quelli per cui si procede unicamente dalla finalità di frodare il Fisco. In particolare, quanto al procedimento penale n. 24781/2019 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica di Torino (in cui è confluito il procedimento n. 16240/2022 R.G.N.R. inizialmente pendente a Roma), è stato evidenziato, in replica all'eccezione difensiva, che alcuni degli indagati sono sì chiamati a rispondere di plurimi delitti di indebita compensazione, ma questi ultimi attengono a distinte compensazioni, effettuate a vantaggio di imprese beneficiarie differenti rispetto a quelle nissene coinvolte nei fatti di causa (pag.
9-10 dell'ordinanza impugnata), a nulla rilevando la parziale coincidenza soggettiva di taluni indagati. 3 Con le pertinenti considerazioni del Tribunale, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui la doglianza difensiva va senz'altro disattesa. 2. La medesima conclusione si impone rispetto al secondo motivo. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero al riguardo il Tribunale del Riesame ha valorizzato, da un lato, la gravità delle condotte, finalizzate ad aggirare la legittima pretesa dell'Erario al pagamento dei tributi, e, dall'altro, il coinvolgimento dell'indagato anche in altri procedimenti penali radicati presso altre Autorità giudiziarie, ciò a riprova dell'inclinazione a delinquere di UC, non essendo dirimente in senso contrario la durata (breve ma non brevissima) dell'incarico di legale rappresentante della B.M. Servizi. 2.1. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio circa la persistenza delle esigenze cautelari non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di UC deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23/04/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito l'avvocato Filippo De Luca, difensore di fiducia dell'indagato, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35326 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone, tra cui RI UC, indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato di cui all'art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associativo, riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, e, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare. 2. Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., applicava nei confronti di UC la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di rivestire uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di mesi 6, in relazione ai delitti di cui ai capi 4, 8 e 19, previa riqualificazione della condotta nel reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale nisseno, UC, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. 3.1. Con il primo, è stata eccepita la violazione del ne bis in idem cautelare, rilevandosi che, come era stato già osservato dal G.I.P., in relazione a tutte le operazioni di compensazione per cui si procede, è stata già esercitata l'azione penale in altre sedi giudiziarie, non avendo il P.M. fornito alcun dato certo, in forza del quale possa escludersi una duplicazione del presente procedimento. Il Tribunale del riesame, aderendo in maniera illogica alla prospettazione accusatoria, quanto alla posizione dell'odierno ricorrente, avrebbe omesso di considerare l'esistenza (prima presso la Procura della Repubblica di Roma e poi presso la Procura di Torino dove il fascicolo fu trasmesso per competenza) del procedimento penale R.G.N.R. n. 16240/2022 iscritto a carico di RO DA + altri», evincendosi dai capi di incolpazione provvisoria che DA VE sarebbe stato legale rappresentante della B.M. Servizi s.r.l. dal 16 gennaio 2019 al 29 gennaio 2020 e dal 31 agosto 2020 alla data odierna, per cui tale circostanza indurrebbe a ritenere che tra i citati «altri» co-indagati vi sia anche RI UC, che è stato anch'egli legale rappresentante della B.M. Servizi s.r.l. 2 3.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevandosi che il Tribunale avrebbe travisato i fatti per cui si procede, ritenendo che le condotte ascritte a UC siano state caratterizzate da ripetitività, abitualità, sistematicità e metodicità, non essendo stato considerato che il ricorrente ha ricoperto la carica di amministrazione della B.M. Servizi S.r.l. soltanto dal 26 marzo al 31 agosto 2020, ossia per il limitato periodo di cinque mesi. Tale dato, unitamente alla condizione di incensurato di UC e al fatto che il medesimo attualmente non ricopre più cariche inerenti un'attività di impresa, avrebbero dovuto indurre il Tribunale del riesame a ritenere insussistente un concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato, tanto più ove si consideri che le condotte di cui all'incolpazione provvisoria sarebbero state commesse nel 2020, ossia quasi quattro anni prima dell'adozione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, secondo la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 e Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 257992), ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, principio operante anche in materia cautelare (in tal senso, cfr. Sez. Un., n. 11 del 01/07/1992, Rv. 191183), l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa. In applicazione di tale principio, correttamente il Tribunale del Riesame ha escluso l'operatività nel caso in esame del "ne bis in idem", evidenziando che le fattispecie delittuose poste al vaglio dei Tribunali di Terni e di Torino riguardavano fatti storici completamente distinti innanzitutto dal punto di vista oggettivo, essendo accomunati da quelli per cui si procede unicamente dalla finalità di frodare il Fisco. In particolare, quanto al procedimento penale n. 24781/2019 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica di Torino (in cui è confluito il procedimento n. 16240/2022 R.G.N.R. inizialmente pendente a Roma), è stato evidenziato, in replica all'eccezione difensiva, che alcuni degli indagati sono sì chiamati a rispondere di plurimi delitti di indebita compensazione, ma questi ultimi attengono a distinte compensazioni, effettuate a vantaggio di imprese beneficiarie differenti rispetto a quelle nissene coinvolte nei fatti di causa (pag.
9-10 dell'ordinanza impugnata), a nulla rilevando la parziale coincidenza soggettiva di taluni indagati. 3 Con le pertinenti considerazioni del Tribunale, il ricorso non si confronta adeguatamente, per cui la doglianza difensiva va senz'altro disattesa. 2. La medesima conclusione si impone rispetto al secondo motivo. Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero al riguardo il Tribunale del Riesame ha valorizzato, da un lato, la gravità delle condotte, finalizzate ad aggirare la legittima pretesa dell'Erario al pagamento dei tributi, e, dall'altro, il coinvolgimento dell'indagato anche in altri procedimenti penali radicati presso altre Autorità giudiziarie, ciò a riprova dell'inclinazione a delinquere di UC, non essendo dirimente in senso contrario la durata (breve ma non brevissima) dell'incarico di legale rappresentante della B.M. Servizi. 2.1. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio circa la persistenza delle esigenze cautelari non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sollecitano sul punto sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse di UC deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 23/04/2024.