Decreto cautelare 31 agosto 2021
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 25/06/2025, n. 12617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12617 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08517/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8517 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Mazzoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento emesso in data 3 giugno 2021 e notificato all'odierno ricorrente in data 6 luglio 2021, con il quale veniva rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, richiesta ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. f) legge 5 febbraio 1922 n. 91 in data 20 ottobre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 20 ottobre 2016, il signor -OMISSIS- richiedeva, ai sensi dell’art 9, comma 1, let. f) legge 5 febbraio 1992 n. 91 concessione della cittadinanza Italiana (pratica codice -OMISSIS-).
In data 3 giugno 2021 il Ministero dell'Interno emetteva il provvedimento di rigetto impugnato così motivato:
“ VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risultano le seguenti vicende penali:
- 29/08/2009: notizia di reato all’A.G. effettuata dalla Stazione CC di Concesio (BS), per il reato di cui all’art. 612 c.p. (minaccia);
- 16/05/2009: notizia di reato dell’A.G. effettuata dalla Squadra Mobile di Brescia per il reato di cui all’art. 628 c.p. (rapina) art 628 c.p., (rapina, tentato)”.
Entrambi gli episodi citati risalgono a quando il signor -OMISSIS- era ancora un minorenne.
In relazione ad essi peraltro il ricorrente espone che:
- in merito alla notizia di reato del 29 agosto 2009 tale vicenda è stata oggetto di procedimento penale avanti al Tribunale per i minorenni di Brescia che, in data 5 maggio 2013, ha emesso sentenza n. 148/2013, che ha dichiarato “ non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- in ordine al reato contestato per concessione del perdono giudiziale, concesse le attenuanti generiche e riconosciuta la diminuente di cui alla minore età ”;
- in merito alla notizia di reato del 16 maggio 2009 tale vicenda è stata oggetto di procedimento penale avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia che in data 28 novembre 2012 ha emesso sentenza n. 436/2012, la quale riporta: “ dichiara di non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- per il reato a lui ascritto perché estinto per intervenuto esito positivo della prova”.
Dette circostanze sono state comunicate all’amministrazione procedente nel corso dell’istruttoria procedimentale ma non hanno impedito l’adozione del provvedimento di rigetto incentrato sull’autonomia delle valutazioni espresse dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza rispetto al disvalore (e alle conseguenti vicende processuali) che sul piano penale assumono le condotte addebitate al sig. -OMISSIS-.
Avverso il menzionato provvedimento di diniego il ricorrente ha proposto il ricorso in esame sostanzialmente incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione della decisione negativa assunta dal Ministero dell’Interno.
Concludeva quindi il sig. -OMISSIS- chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero dell’Interno.
Con decreto presidenziale n. 4524 del 31 agosto 2021 è stata respinta la proposta istanza cautelare ex art.56 cpa.
Con ordinanza collegiale n. 5306 del 6 ottobre 2021 l’istanza cautelare è stata definitivamente respinta.
All’udienza del 13 giugno 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova premettere un richiamo di carattere generale in ordine al potere attribuito all’amministrazione dell’Interno in materia di concessione della cittadinanza italiana, all’interesse pubblico sotteso al potere esercitato e alla natura del relativo provvedimento, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia nella giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946 e 3018 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce quindi in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone peraltro che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, il suo riconoscimento rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, come più volte affermato in giurisprudenza, tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, n. 3819/2016; n. 3696/2016; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso - i quali, per la loro connessione si prestano ad essere trattati congiuntamente - non sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Come si desume dal contenuto del provvedimento reiettivo dell’istanza, infatti, l’Amministrazione resistente ha formulato - seppure sinteticamente - un giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale del richiedente, così assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi; ciò in ragione della valutazione di un quadro composito di elementi emersi nel corso dell’istruttoria procedimentale, peraltro non dichiarati dal ricorrente in occasione della presentazione della domanda di cittadinanza.
Tale giudizio non è dunque frutto di mero automatismo, come lamenta il ricorrente, non difettando la motivazione circa il carattere ostativo della condotta penale.
Ed invero, la circostanza, ampiamente illustrata dal ricorrente, dell’intervenuta estinzione (per remissione della querela e per esito positivo della messa alla prova) dei due procedimenti penali sopra citati, non comporta alcun immediato riflesso ai fini dell’ottenimento della cittadinanza: rimane infatti a carico dell’Amministrazione la valutazione in ordine al contemperamento tra interesse del richiedente e tutela generale dell’ordinamento che si traduce nell’apprezzamento dell’effettiva e complessiva integrazione dello stesso nella collettività nazionale.
In tale prospettiva, le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che risultanze penali possono valutarsi negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali.
La valutazione di inopportunità della concessione della cittadinanza non è - cioè - in alcun modo inficiata dalle vicende processuali, in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico […] può ragionevolmente essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana ” (T.A.R. Lazio n. 5615/2015).
Si tratta di giudizio logicamente condivisibile, tenuto conto della gravità e dell’allarme sociale che evidentemente scaturiscono dai delitti quali quelli commessi dall’odierno ricorrente
Quanto esposto, pertanto, vale a supportare il giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al particolare disvalore della condotta sanzionata rispetto ai principi fondamentali della convivenza sociale - e alla tutela anticipata dell’ordine pubblico – tenuto conto delle specifiche conseguenze del provvedimento di concessione della cittadinanza.
Né la dedotta risalenza del fatto contestato può condurre, di per sé, ad escludere la sua portata offensiva nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione.
Tale potere si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli – quali quelli in esame - sebbene risalenti ed eventualmente anche non certificati da pronunce giurisdizionali, poiché simile scrutinio si pone su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell'accertamento di una responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15/02/2019, n.802).
La scelta operata dal Ministero, dunque, laddove si valuta il reato in esame, nonostante la sua risalenza, ostativo alla concessione della cittadinanza in ragione della sua elevata e indubitabile gravità, appare a questo Collegio del tutto esente da vizi di palese incongruità e irragionevolezza.
Alla luce di quanto argomentato, il giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione appare sorretto da un corredo motivazionale in grado di giustificare una non favorevole valutazione della posizione del ricorrente ad essere inserito, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale, con l’acquisizione a pieno titolo dei relativi diritti e doveri.
Di qui il rigetto del ricorso.
La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.