TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14816 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38777/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38777/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GALASSO MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA BRIGATA AVELLINO 52 AVELLINO
1 APPELLATO
E
CP_2
con il patrocinio dell'avv. MANUELA SCERPA, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 4889/2023 del Giudice Parte_1
di Pace di Roma, che aveva rigettato la sua domanda di annullamento della cartella esattoriale n. 09720190204625680000, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Premesso di aver eccepito in prime cure la prescrizione del credito ex art. 28 della legge
689/1981, la decadenza ai sensi della legge 244/2007 e la nullità o inesistenza della notifica dei verbali di accertamento, ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che aveva
2 errato il giudice di pace nel ritenere tempestiva la notifica della cartella, atteso che il verbale risaliva al 09.08.2016, mentre la cartella era stata notificata il 07.03.2022, sicché era già decorso da tempo il termine quinquennale di prescrizione. Infatti la legislazione emergenziale in materia di pandemia aveva sospeso il termine di prescrizione per soli 64 giorni, mentre la sospensione del termine di prescrizione di 24 mesi ex D.L. n. 41/21 si applicava ai soli ruoli affidati al concessionario dall'8.3.2020 al dicembre 2021 (mentre nel caso di specie la cartella era stata affidata al concessionario l'11.7.2019).
Ha quindi chiesto dichiararsi la intervenuta prescrizione del credito e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita deducendo che dopo una prima sospensione dell'attività di riscossione, CP_3
disposta dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (Decreto Cura Italia), poi prorogata per tutto il 2020
(Decreto Agosto DL 104/2020 e Decreto Ristori DL 137/2020), era stata disposta l'ultima proroga all'attività di riscossione che aveva definitivamente differito al 31 agosto 2021 la sospensione delle attività di riscossione (Decreto Sostegni Bis DL 73/2021). Inoltre, l'articolo
67, comma 4, del decreto “Cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 del d.lgs.
24 settembre 2015, n. 159. In definitiva la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativa all'attività degli enti impositori era stata disposta dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, così che le somme di cui alla cartella non si erano prescritte, essendo questa stata notificata il 7.3.2022. Quanto alla sospensione di 24 mesi ex D.L. n. 41/21, che controparte riteneva applicabile ai soli ruoli affidati al concessionario dall'8.3.2020 al dicembre 2021, essa riguardava la sospensione dei soli termini di versamento dei carichi affidati all e CP_3
non i termini di prescrizione.
Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto del gravame e la conferma CP_2
della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
------------------
L'appello è infondato e va respinto.
3 Occorre rilevare che nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale è stata disposta la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021. Nel contempo è stata prevista anche la sospensione del termine di prescrizione dei crediti di natura tributaria e non tributaria, stante il richiamo operato dall'articolo 68, comma 1 del Dl 18/2020 alla previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del d.lgs.
159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. E invero, l'art. 68 co. 1 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella versione attualmente vigente ha previsto che:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020».
Tali previsioni - che attengono alla sospensione dei versamenti – vanno lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, peraltro espressamente richiamato dall'art. 68 del DL n.
18/2020.
Tale norma prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento si applicano anche ai termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori:
4 «1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_4
periodo di sospensione di cui al Comma 1».
Tale interpretazione risulta avallata anche dalla Suprema Corte che sul punto ha stabilito, con Ordinanza n. 960 del 15/01/2025, che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_4
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di
5 sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 (ovvero il 21.2.2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28.2.2021, poi esteso al 31.8.2021 (v. D.l. 30 giugno
2021, n. 99), e quindi per un periodo di complessivi 541 giorni, sono stati oggetto di sospensione, non solo i termini di versamento, ma anche quelli di prescrizione e decadenza relativi alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , dell' Controparte_1 [...]
e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Controparte_5 CP_6
Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2
precedenza.
Orbene, tornando al caso di specie, il verbale di accertamento è stato notificato il 9 agosto
2016 (prima interruzione della prescrizione) e la cartella il 7 marzo 2022. Tra le due date intercorrono 5 anni e 211 giorni, ma poiché in tale periodo è caduto quello di sospensione sopra indicato (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), pari a 541 giorni, appare chiaro che al momento della notifica della cartella il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
Né peraltro appare fondata la tesi dell'appellante secondo cui la sospensione dei termini di prescrizione si applica ai soli ruoli affidati al concessionario dall'8.3.2020 al dicembre 2021. Il riferimento è evidentemente al disposto dell'art. 68 co. 4 bis del D.L. n. 18/2020, il quale tuttavia riguarda i soli carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (dall'8 marzo
6 2020 al 31 agosto 2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, laddove nel caso di specie la cartella è del 2019 e il relativo carico deve evidentemente essere stato affidato dall'ente impositore alla concessionaria nel 2019 o nell'anno precedente.
In conclusione, l'appello va respinto, con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle appellate in ragione della soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto condanna parte appellante a rifondere in favore di CP_3
e le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna CP_2
parte, in euro 1100 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 38777/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. GALASSO MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA BRIGATA AVELLINO 52 AVELLINO
1 APPELLATO
E
CP_2
con il patrocinio dell'avv. MANUELA SCERPA, elettivamente domiciliato in Roma, via del
Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 4889/2023 del Giudice Parte_1
di Pace di Roma, che aveva rigettato la sua domanda di annullamento della cartella esattoriale n. 09720190204625680000, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Premesso di aver eccepito in prime cure la prescrizione del credito ex art. 28 della legge
689/1981, la decadenza ai sensi della legge 244/2007 e la nullità o inesistenza della notifica dei verbali di accertamento, ha censurato la sentenza di primo grado deducendo che aveva
2 errato il giudice di pace nel ritenere tempestiva la notifica della cartella, atteso che il verbale risaliva al 09.08.2016, mentre la cartella era stata notificata il 07.03.2022, sicché era già decorso da tempo il termine quinquennale di prescrizione. Infatti la legislazione emergenziale in materia di pandemia aveva sospeso il termine di prescrizione per soli 64 giorni, mentre la sospensione del termine di prescrizione di 24 mesi ex D.L. n. 41/21 si applicava ai soli ruoli affidati al concessionario dall'8.3.2020 al dicembre 2021 (mentre nel caso di specie la cartella era stata affidata al concessionario l'11.7.2019).
Ha quindi chiesto dichiararsi la intervenuta prescrizione del credito e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita deducendo che dopo una prima sospensione dell'attività di riscossione, CP_3
disposta dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (Decreto Cura Italia), poi prorogata per tutto il 2020
(Decreto Agosto DL 104/2020 e Decreto Ristori DL 137/2020), era stata disposta l'ultima proroga all'attività di riscossione che aveva definitivamente differito al 31 agosto 2021 la sospensione delle attività di riscossione (Decreto Sostegni Bis DL 73/2021). Inoltre, l'articolo
67, comma 4, del decreto “Cura Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 del d.lgs.
24 settembre 2015, n. 159. In definitiva la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativa all'attività degli enti impositori era stata disposta dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, così che le somme di cui alla cartella non si erano prescritte, essendo questa stata notificata il 7.3.2022. Quanto alla sospensione di 24 mesi ex D.L. n. 41/21, che controparte riteneva applicabile ai soli ruoli affidati al concessionario dall'8.3.2020 al dicembre 2021, essa riguardava la sospensione dei soli termini di versamento dei carichi affidati all e CP_3
non i termini di prescrizione.
Si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto del gravame e la conferma CP_2
della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
------------------
L'appello è infondato e va respinto.
3 Occorre rilevare che nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale è stata disposta la sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il
31.8.2021. Nel contempo è stata prevista anche la sospensione del termine di prescrizione dei crediti di natura tributaria e non tributaria, stante il richiamo operato dall'articolo 68, comma 1 del Dl 18/2020 alla previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del d.lgs.
159/2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. E invero, l'art. 68 co. 1 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella versione attualmente vigente ha previsto che:
«1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020».
Tali previsioni - che attengono alla sospensione dei versamenti – vanno lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, peraltro espressamente richiamato dall'art. 68 del DL n.
18/2020.
Tale norma prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento si applicano anche ai termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori:
4 «1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_4
periodo di sospensione di cui al Comma 1».
Tale interpretazione risulta avallata anche dalla Suprema Corte che sul punto ha stabilito, con Ordinanza n. 960 del 15/01/2025, che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura
Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_4
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di
5 sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”
Pertanto, nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 (ovvero il 21.2.2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28.2.2021, poi esteso al 31.8.2021 (v. D.l. 30 giugno
2021, n. 99), e quindi per un periodo di complessivi 541 giorni, sono stati oggetto di sospensione, non solo i termini di versamento, ma anche quelli di prescrizione e decadenza relativi alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , dell' Controparte_1 [...]
e dell' e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Controparte_5 CP_6
Legge n. 160/2019, ovvero da , in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in Parte_2
precedenza.
Orbene, tornando al caso di specie, il verbale di accertamento è stato notificato il 9 agosto
2016 (prima interruzione della prescrizione) e la cartella il 7 marzo 2022. Tra le due date intercorrono 5 anni e 211 giorni, ma poiché in tale periodo è caduto quello di sospensione sopra indicato (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), pari a 541 giorni, appare chiaro che al momento della notifica della cartella il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso.
Né peraltro appare fondata la tesi dell'appellante secondo cui la sospensione dei termini di prescrizione si applica ai soli ruoli affidati al concessionario dall'8.3.2020 al dicembre 2021. Il riferimento è evidentemente al disposto dell'art. 68 co. 4 bis del D.L. n. 18/2020, il quale tuttavia riguarda i soli carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (dall'8 marzo
6 2020 al 31 agosto 2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, laddove nel caso di specie la cartella è del 2019 e il relativo carico deve evidentemente essere stato affidato dall'ente impositore alla concessionaria nel 2019 o nell'anno precedente.
In conclusione, l'appello va respinto, con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle appellate in ragione della soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto condanna parte appellante a rifondere in favore di CP_3
e le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna CP_2
parte, in euro 1100 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), dichiara che sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
7