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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/09/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 136/B, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. CESARE ALESSANDRO GRASSO (c.f. , che lo rappresenta C.F._2
e difende per procura in atti ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato il 14.02.2023 Parte_1 ha agito << per l'annullamento dell'avviso di addebito n. CP_1
59820220001661268 (All. n. 1), notificato con raccomandata n.
66480587024-6 in data 23/01/2023 contenente pretesa contributiva artigiani e commercianti, gestione obbligatoria IVS per un totale comprensivo di €. 23.652,07 >>.
ha esposto: Parte_1
• che in data 25 settembre 2019 il ricorrente riceveva da parte dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, l'avviso di accertamento n. TY7013B00685/2019 per l'anno di imposta 2015, riguardante imposte per € 53.103,00 che oltre sanzioni, interessi e accessori e quantificato in € 111.873,26;
• che tale atto impositivo, con modalità induttive, accertava un reddito superiore a quello dichiarato dalla parte privata, portando così l'imponibile contributivo da € 17.823,00 a € 123.074,00, così da portare la richiesta contributiva per l'anno di imposta a € 13.755,00 al netto delle somme aggiuntive;
• che in data 20/09/2022, a seguito di impugnazione e successivo atto di Appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, disponeva la sospensione dell'avviso di accertamento inibendo così l'esecutività delle pretese;
• che nonostante la sospensione dell'avviso di accertamento, in data 24.11.2022 l' formava l'impugnato avviso di CP_1 addebito, e lo notificava con raccomandata in data 23/01/2023;
• che la pretesa dell' era illegittima stante la non CP_1 definitività dell'avviso di accertamento che ha generato il maggior imponibile, e rilevato che la pretesa, “sub iudice”, era stata formata, decisa e notificata in pendenza di sospensione cautelare, e con un atto nullo perché non motivato.
Si è costituito in giudizio l' , con memoria depositata il CP_1
14.11.2023, contestando l'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto;
in
2 particolare, ha eccepito << come l'opponente ha l'onere di contestare l'accertamento fiscale e provarne l'infondatezza, atteso che l'efficacia presuntiva dell'accertamento tributario si produce anche nel giudizio ordinario di opposizione ad avviso di addebito. Nella fattispecie,
l'accertamento impugnato dal ricorrente presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è stato confermato con sentenza favorevole all'Amministrazione Finanziaria >>. Nelle more del contenzioso contributivo, l'accertamento n. TY7013B00685/2019, cui si fonda la pretesa fiscale e specularmente quella contributiva, è stato annullato dalla sentenza n. 3386/04/2023 del
20.02.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la
Sicilia, sez. 4 (sentenza allegata da parte ricorrente alle note del
20.11.2024; produzione utilizzabile perché successiva al ricorso e, comunque, ex art. 421, 2° c. , c.p.c. ; il contraddittorio su tale produzione era, inoltre, garantito, perché aveva la possibilità di interloquire con CP_1 le eventuali note di trattazione scritta, note che non ha inteso depositare).
Si osserva che per effetto della normativa vigente, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, e qualora abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito, provvede alla successiva trasmissione all' , il quale procederà a richiedere il maggior CP_1 contributo previdenziale dovuto.
Il maggior reddito accertato nella specie dalla Agenzia delle Entrate,
e su cui l ha richiesto i relativi contributi previdenziali, è stato CP_1 contestato dal ricorrente ed è stato oggetto di impugnativa innanzi alla
Commissione Tributaria.
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi "a percentuale", il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato (Cass. , sez. lav., 20/08/2019, n. 21541); la portata presuntiva dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle entrate conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi a CP_1 percentuale sul maggior reddito (Cass. , sez. lav., 03/10/2019, n. 24774), con la conseguenza che ben può l' , in presenza di tale accertamento CP_1 dall'Agenzia delle Entrate, procedere alla riscossione dei crediti previdenziali.
3 Alla luce, però, dell'annullamento disposto dal Giudice Tributario, la richiesta contributiva dell' risulta infondata, e priva di ogni CP_1 presunzione;
peraltro, l'annullamento è intervenuto diversi mesi prima la costituzione di , e rende assolutamente prive di rilievo le contestazioni CP_1 che l'Ente previdenziale ha sollevato nella memoria responsiva avverso l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 463/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla l'avviso di addebito impugnato (n. 59820220001661268); condanna l' al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite, che liquida nella somma di € 2.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Cesare Alessandro Grasso.
Siracusa, 29/09/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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