Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 244/2019 promossa da:
Parte_1 (C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Carlotta Fabbri, giusta mandato in calce all'atto introduttivo presso la medesima elettivamente domiciliata in Forlì
(FC), Corso della Repubblica n. 19,
-PARTE OPPONENTE
CONTRO
:
P.Iva: P.IVA 2 in persona del legale Controparte 1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Rossella Grassi del Foro di Latina, presso la medesima elettivamente domiciliata in Fondi (LT), viale Regina Margherita, 46, per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE OPPOSTA
NONCHE':
P.IVA 3 ), in persona del legale (C.F./P.I. Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Milani del Foro di Milano presso l'Avv. Cristina Di Massimo in Terracina (LT), Via Gregorio Antonelli n. 2, per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2019, Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 2640/2018, RG 5968/2018, emesso dal
Tribunale di Latina in data 29 novembre 2018, su ricorso di Controparte 1
[...] per il pagamento dell'importo complessivo di € 5.368,00 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria a titolo di insoluto di fattura servizi di trasporto n. 185 del 28 febbraio 2018
A sostegno dell'opposizione si eccepiva in primo luogo l'incompetenza territoriale del Giudice del monitorio in considerazione della sede legale della società ingiunta in Occhiobello (RO), con conseguente competenza del Tribunale di Rovigo e del luogo di esecuzione del contratto da individuarsi in tema di contratto di trasporto nella sede di carico della merce presso la sede Eurovo srl in Colle Umberto (TV); veniva inoltre eccepito che nel contratto non sottoscritto ma concordato ed onorato dalle parti era prevista un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di
Commercio e in caso di fallimento un arbitrato riturale. Veniva inoltre dedotta l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Nel merito l'opponente deduceva che il mancato pagamento della fattura azionata monitoriamente era derivato dal danno arrecato da un trasporto a temperatura non conforme effettuato dalla CP 1 in particolare si deduceva che in esito al trasporto commissionato in data 9 aprile 2018, all'arrivo di un trasporto commissionato di uova da effettuarsi a temperatura controllata tra 0° e 4° si era verificato dalla stampa del registratore della temperatura del vano frigorifero che la merce aveva viaggiato a temperatura più alta e che in conseguenza, stante l'addebito da parte da parte della committenza di € 14.220,27 per il danno arrecato alla merce, deperita e non più commerciabile, la
Parte 1 aveva a sua volta emesso fattura a carico della CP 1 per l'intero danno causato. In
via riconvenzionale pertanto parte opponente chiedeva il pagamento della differenza pari ad €
8.852,27 rispetto a quanto dovuto per la fattura azionata in via monitoria.
Parte opponente così concludeva:
"In via principale: Preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per territorio per le ragioni esposte in narrativa in favore del Collegio Arbitrale come da clausola compromissoria contenuta all'art. 23 del contratto operativo tra le parti, ovvero il Tribunale di Rovigo ai sensi dell'art. 19 c.p.c o quello di Treviso ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e per l'effetto dichiarare caducato il
Decreto Ingiuntivo nr. 2640/2018 del 29/11/2018; - In via pregiudiziale ma subordinata, accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito;
- Nel merito ed in via riconvenzionale Revocare e dichiararsi nullo per tutto quanto esposto in narrativa, il Decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Soc. Parte 1 oggi opposto e nr. 2640/2018 del 29/11/2018 ed in ragione
'in persona deldell'inadempimento contrattuale eccepito,condannare la Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma, quale complessivo ristoro del danno subito, pari ad € 14,220,27 per sorte capitale oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo."
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e così concludendo:
"in via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 2640/2018, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione, sulla dedotta domanda riconvenzionale, per i motivi sopra esposti;
3) autorizzare la CP 1 a chiamare in garanzia la
Controparte 2 con la quale ebbe a sottoscrivere polizza RCV e dalla quale deve essere '
manlevata in caso di condanna. Nel merito: 4) rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti e, in caso di condanna, dichiarare la
Controparte_2 obbligata a manlevare e garantire la CP_1 per il pagamento di tutte le somme a qualsiasi titolo riconosciute alla parte opponente;
5) accertare e dichiarare che la soc. in persona dell'amministratore, è debitrice nei confronti della [...]Parte 1
Controparte_1 della somma portata dal decreto opposto per avere, quest'ultima, esattamente eseguito le prestazioni indicate nella fattura n. 185 del 28/02/18 e, per l'effetto, confermare il decreto e condannare l'opponente al pagamento della somma di di € 5.368,00, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come in domanda, interessi moratori, sino al soddisfo, nonchè le competenze del procedimento monitorio già liquidate in complessivi € 645,50, oltre a i.v.a., spese generali e c.p.a e successive spese di notifica;
6) condannare l'opponente al risarcimento dei danni dei danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta equa e di giustizia;
7) condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria".
Parte opposta rilevava, quanto al merito che nessuna contestazione, era stata svolta dalla opponente circa la prestazione di trasporto di cui alla fattura oggetto della ingiunzione, tanto che il relativo corrispettivo veniva regolarmente pagato;
quanto al trasporto oggetto della riconvenzionale si deduceva che nessuna annotazione era stata effettuata al momento dello scarico della merce e che la contestazione era avvenuta solo in data 3 agosto 2018, senza che fosse stata data alcuna possibilità di verificare la merce presuntamente avariata né che vi fosse prova del deperimento;
veniva comunque richiesta dalla parte opposta la chiamata in causa della compagnia Controparte_2
al fine di essere dalla stessa tenuta indenne e manlevata.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto, veniva autorizzata la chiamata in causa della Controparte_2 ; la terza chiamata chiedeva di respingere la domanda dell'opposta in quanto infondata in fatto e in diritto, anche eventualmente per effetto dell'infondatezza di quella dell'opponente.
La Compagnia assumeva l'infondatezza della pretesa di Parte 1 anche in considerazione del lasso di tempo intercorso con la contestazione, con quanto conseguente circa il venir meno della garanzia ex art. 1698 cc nonché l'assenza di prova del danno;
veniva inoltre dedotta l'infondatezza della chiamata in garanzia di CP_1 in difetto di prova di sussistenza dei presupposti della garanzia, da prestarsi comunque secondo polizza ex artt. 7 RCV e 8 con applicazione dello scoperto pari al
15% con minimo di € 500,00,
Espletate le prove orali ammesse alle parti, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 giugno 2024 e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Come da ultimo ribadito (Cass. 19 aprile 2021 n. 10263), l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito - già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020, n. 6091). Quanto al valore probatorio della fattura, come pacifico ( da ultimo Cass. 18 aprile 2018 n. 9542;
Cass. 12 gennaio 2016, n. 299) la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria.
CP 1 ha agito monitoriamente al fine di ottenere il saldo della fattura n. 185 del 28 febbraio
2018 per trasporto merci;
la parte opponente non ha contestato la fornitura Parte 1
ma ha opposto in compensazione il danno asseritamente derivato da altro trasporto commissionato alla CP 1 da cui si era determinato l'addebito per perimento della merce da parte della committente il trasporto.
In primo luogo deve essere ribadito il rigetto delle eccezioni preliminari di parte opponente, giusta ordinanza del 20 febbraio 2020.
Sulla eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio del Tribunale di Latina ad emettere il decreto ingiuntivo, in relazione alla sede della società opponente ricadente in provincia di Rovigo ai fini dell'art. 19 cpc ed al luogo in cui l'obbligazione è sorta ( luogo di caricamento in provincia di
Treviso) ai fini dell'art. 20 cpc, deve ribadirsi che per giurisprudenza costante l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta con radicamento della competenza del giudice adito laddove difetti del requisito della completezza, tenuto conto del diverso possibile collegamento del luogo in cui l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio deve essere eseguita, non risultando contestato l'ammontare del dovuto per il trasporto di cui alla fattura oggetto di causa.
Per quanto concerne la eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato espletamento della negoziazione assistita, la stessa deve parimenti respingersi: se è vero che, a norma dell'art. 1 comma 249 DL 190/2014 249, costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di subtrasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del DL 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del predetto DL 12 settembre 2014,
n. 132 la disposizione non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione (lett.a). Venendo al merito della controversia, l'eccezione riconvenzionale svolta dalla parte opponente deve ritenersi fondata.
Come detto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” (cfr. Cass., 4 marzo 2020, n. 6091).
Nel caso di specie la domanda riconvenzionale si fonda sul danno derivante da trasporto di uova a temperatura non conforme.
Risulta dagli atti che la merce relativa a uova ed ovoprodotti di cui al DDT n. 310/1486 del 9 aprile
2018 venne ricevuta dalla destinataria Parte 1 senza contestazioni mentre dalla strisciata delle temperature del vano frigo, firmato sia dal dipendente della ricevente che dall'autista CP_1 risulta che la temperatura per il periodo dichiarato del trasporto ovvero dalle 4 alle 9 del mattino del 10 aprile 2018 sia stata sempre superiore ai 5 gradi, laddove per dato incontestato tra le parti avrebbe dovuto essere tra 0° e 4°. Parte opposta deduce che, nonostante tale dato, la merce venne accettata senza riserve e la Parte 1 provvide a pagare la relativa fattura la n. 315 del 30 aprile 2018, a riprova della regolarità del trasporto.
Risulta inoltre dagli atti che la committente del trasporto, la Eurovo srl, con fattura del 13 luglio 2018 provvide ad addebitare alla Parte 1 l'importo di € 14.218,27 per “danno temperatura non conforme allo scarico presso il deposito di Roma - Viaggio 642678 del 9/04/2018 Parte_2 emetteva a CP_1 la fattura n,. 18V 000460 per il[...] ; in conseguenza la Parte 1 medesimo importo e la medesima causale.
Quanto alla tempestività della contestazione, risulta in atti dell'opponente che la CP 1 venne avvertita già in data 12 aprile 2024 per la merce ricevuta il 10 aprile 2018 della contestazione relativa alla temperatura non conforme.
Ne deriva l'infondatezza della eccezione svolta dalla Compagnia terza chiamata circa il decorso del termine di cui all'art. 1698 cc secondo cui "il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento".
Nel caso di specie deve inoltre rilevarsi che, secondo quanto risulta dai testi di parte opponente, è stata necessaria una verifica della merce trasportata a temperatura non conforme in attesa delle determinazioni della committente che nel caso di specie ebbe ad addebitare il costo delle merci trasportate. Soccorrono al riguardo i principi elaborati in materia di vizi della vendita affermandosi per giurisprudenza pacifica ( da ultimo Cass. S.U. 11 luglio 2019, n. 18672), in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, che il termine di decadenza dalla garanzia per vizi occulti ai sensi dell'art. 1495 c.c decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente il semplice sospetto.
Detto termine pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la piena cognizione sul piano oggettivo dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga in via graduale ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui sia effettivamente e compiutamente emersa la relativa scoperta ( Cass. 27 maggio 2016 n. 11046).
Ne consegue che la domanda riconvenzionale per danni svolta da Parte 1 debba essere accolta risultando comprovato il dato oggettivo del danno derivante dall'addebito da parte di
Eurovo dell'importo relativo alla fornitura di merce trasportata a temperatura non conforme in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni di modalità di espletamento del trasporto.
Stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente, deve procedersi alla compensazione giudiziale tra il credito azionato monitoriamente da CP_1 per € 5.368,00 e il risarcimento del danno da riconoscersi in favore di Parte 1 per € 14.218,27 .
Secondo i principi generali ( Cass. SS. UU. N. 23225 del 15 novembre 2016), l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Ne consegue che in accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e che la debba essere condannata al pagamento in Controparte 1
favore dell'opponente della residua somma di € 8.850,27 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
deve essere condannata a tenere indenne In ordine alla domanda di manleva, la Controparte_2 di quanto riconosciuto in favore la società assicurata Controparte 1 dell'opponente con applicazione dello scoperto di polizza pari al 15%.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto principale e devono compensarsi tra parte opposta e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Dichiara estinta per compensazione giudiziale la pretesa monitoria di cui alla fattura n. 185 in persona del legale del 28/02/2018 e condanna la Controparte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore della residua somma di € 8.850,27 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
c) Condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore di Parte 1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore nella somma di € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA;
d) Condanna Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore a
Controparte_1tenere indenne la società assicurata di quanto la stessa sia stata condannata a pagare in favore della opponente con applicazione dello scoperto di polizza pari al 15%.
e) Compensa le spese di lite tra parte opposta e terza chiamata.
Così deciso in Latina, il 11 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri