Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01417/2026REG.PROV.COLL.
N. 06674/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6674 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Carollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere LU UE CC, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dall’appellante nei confronti del Ministero della difesa, in relazione ad un infortunio occorso durante il servizio militare di leva.
2. I fatti rilevanti per la decisione della causa possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante, militare di leva presso il 123° Reggimento Fanteria di Chieti, nel luglio 1999 è rimasto vittima di un infortunio mentre svolgeva servizio di corvée presso la cucina della caserma, riportando una « lesione del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio dx con deficit funzionale »;
- l’infortunio è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio, con erogazione di un equo indennizzo pari ad € 3.223,70;
- nel 2001, l’interessato ha adito il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione degli obblighi di sicurezza e prevenzione degli infortuni gravanti sul datore di lavoro ( ex art. 2087 c.c. e d.P.R. 547 del 1955); il giudizio si è concluso con sentenza di rigetto (n. 350 del 2002);
- dopo alcuni anni, il medesimo ha proposto una nuova azione risarcitoria dinanzi al Tribunale ordinario di Venezia, che, con sentenza n. 278 del 2013, ha qualificato la domanda come inerente ad una responsabilità contrattuale e ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
3. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che sulla pretesa risarcitoria si fosse formato il giudicato e che la reiterazione dell’azione integrasse quindi una violazione del principio del ne bis in idem e un abuso dello strumento processuale; ha inoltre rilevato, in via concorrente, l’intervenuta prescrizione del diritto.
4. L’interessato ha proposto appello, domandando la riforma della sentenza per « mancata ammissione della CTU medico legale - Difetto di motivazione – Vizio logico giuridico - Errore di diritto – Errore di fatto in punto prescrizione, Errore di diritto su prescrizione e giudicato Omessa pronuncia- Errore logico su concetto di giudicato – Omessa lettura di atti e documenti» .
5. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, senza articolare difese.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026.
7. Con l’unico, articolato, motivo di appello l’appellante sostiene che il primo giudice abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in esito a una non corretta lettura degli atti dei precedenti giudizi.
7.1. In particolare:
- quanto alla ritenuta violazione del ne bis in idem , l’appellante rappresenta che la sentenza n. 350/2002 ha escluso l’applicabilità dell’art. 2087 c.c., ma non si è pronunciata sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., invocata in questo giudizio, non sussistendo quindi l’identità della causa petendi ;
- quanto al maturare della prescrizione, oppone che il diritto sarebbe stato tempestivamente azionato, sussistendo una pluralità di atti interruttivi.
7.2. Lamenta, infine, la mancata ammissione della consulenza tecnica medico-legale e l’omessa pronuncia su profili istruttori e fattuali ritenuti decisivi.
8. Il motivo è infondato.
9. Occorre preliminarmente ricostruire le vicende processuali inerenti all’odierna pretesa.
9.1. Con il primo ricorso al giudice del lavoro, presentato nel 2001, l’odierno appellante ha fatto valere la responsabilità del datore ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del d.P.R. n. 547 del 1955, per violazione delle norme di sicurezza. Il Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS- ha respinto nel merito la domanda, negando che il rapporto di servizio del militare di leva potesse ricondursi ad un rapporto di impiego subordinato o parasubordinato e che ad esso fossero applicabili le norme in materia di obblighi di protezione, destinate ai datori di lavoro-imprenditori. Al contempo, la sentenza ha escluso che la domanda potesse essere ricondotta all’azione generale di responsabilità ex art. 2043 c.c., « in quanto non allegata ».
9.2. Nel 2012 l’appellante ha nuovamente adito il Tribunale ordinario, invocando la responsabilità dell’amministrazione per una pluralità di titoli (violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, violazione degli obblighi di diligenza nell’erogazione di prestazioni sanitarie, violazione degli standard organizzativi), invero tutti riconducibili – nonostante il richiamo all’art. 2043 c.c. – al rapporto di servizio e, dunque, espressivi di una configurazione della responsabilità in chiave contrattuale.
9.3. Con sentenza n. 278 del 2013, il Tribunale ha ritenuto la domanda riconducibile alla responsabilità contrattuale dell’Amministrazione e, proprio in ragione di tale inquadramento, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo
9.4. La motivazione della sentenza, infatti, dopo aver premesso che « se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece è dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario» , precisa che « nella specie il fatto dannoso è stato individuato senza ombra di dubbio come potenzialmente lesivo non già di una indifferenziata generalità di individui, bensì dei soli cittadini legati dal rapporto di impiego (all’epoca obbligatorio) con l’Amministrazione» .
10. Ne consegue che sulla natura contrattuale della domanda, accertata ai fini della giurisdizione, si è formato il giudicato interno. Al contempo, non si rinviene un contrasto diretto tra tale accertamento e la precedente sentenza n. -OMISSIS- giacché quest’ultima ha definito nel merito la domanda risarcitoria, mentre la nuova decisione si limita a qualificare la pretesa alla luce dei suoi fatti costitutivi.
10.1. Una volta riassunto il giudizio dinanzi al T.a.r., l’appellante non può rimettere in discussione tale qualificazione, né può prospettare ex post un diverso titolo di responsabilità, che avrebbe dovuto dedursi attraverso l’impugnazione della sentenza declinatoria della giurisdizione.
11. In ragione di quanto sopra, il T.a.r. ha correttamente ravvisato la violazione del principio del ne bis in idem , giacché la domanda, come pervenutagli all’esito della riassunzione, coincide nei suoi elementi costitutivi con quella già scrutinata e respinta con sentenza n. 350 del 2002 del giudice del lavoro di Venezia.
12. Benché non decisiva ai fini del rigetto del gravame – in considerazione della natura plurimotivata della sentenza di primo grado e dell’accertata correttezza di una delle sue autonome rationes decidendi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2019, n. 723) – risulta altresì infondata la censura volta a negare l’intervenuta maturazione della prescrizione della domanda, anche ove mai se ne volesse ammettere la riconducibilità all’art. 2043 c.c.
12.1. A tale proposito, l’appellante invoca l’esistenza di plurimi atti interruttivi, tra i quali il ricorso al Tribunale di Venezia del 27 giugno 2001, che ha introdotto il giudizio conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS-
12.2. È evidente tuttavia che, ove si segua la prospettazione dell’appellante circa la diversità del diritto azionato rispetto a quello oggetto del precedente giudizio, la proposizione di quest’ultimo non potrebbe, per definizione, spiegare efficacia interruttiva rispetto alla pretesa oggi fatta valere.
12.3. In ogni caso, la stessa ricostruzione dei fatti offerta dall’appellante (cfr. pag. 8 dell’atto di appello) evidenzia un significativo intervallo temporale privo di atti interruttivi, compreso tra il 3 maggio 2002 (data della sentenza del giudice del lavoro) e il 15 giugno 2011 (data dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale ordinario, che ha incardinato il giudizio riassunto davanti a questa giurisdizione).
12.4. L’azione risarcitoria derivante da fatto illecito è soggetta, come noto, a termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 c.c.), senz’altro maturato nell’arco temporale di cui sopra. Ne consegue che, anche a ritenere inoperante la preclusione del giudicato, l’eventuale diritto risarcitorio extracontrattuale sarebbe in ogni caso prescritto.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono, restano assorbite le ulteriori doglianze relative alla mancata ammissione della consulenza tecnica medico-legale e all’omessa pronuncia su profili istruttori, non potendosi in alcun caso pervenire ad un esame della pretesa nel merito.
14. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
14.1. Le peculiarità della vicenda, unitamente all’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata, giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
LU UE CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU UE CC | IO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.