Sentenza 28 novembre 1981
Massime • 2
Il caso del venditore che abbia alienato allo stesso compratore, come interamente propri, più immobili, di cui alcuni a lui appartenenti solo in comunione con altri soggetti, è da distinguere dall'ipotesi del venditore che abbia alienato la cosa comune come interamente propria, poiché, mentre in tale ipotesi l'acquirente, non potendo ottenere, finché perdura la comunione, la proprietà esclusiva di alcuna parte determinata della cosa, può subito chiedere la risoluzione del contratto, giustificata in siffatta situazione, come in quella di buona fede del compratore contemplata dall'art. 1479 cod. civ., dall'inadempimento totale del venditore allo Obbligo di trasferire il diritto, come effetto immediato del puro e semplice consenso, nel caso suindicato - da inquadrare nella vendita di cosa parzialmente altrui, disciplinata dall'art. 1480 cod. civ., data l'appartenenza dei beni compravenduti a più persone pro diviso e, conseguentemente, l'inadempimento solo parziale del venditore all'Obbligo predetto - l'acquirente, diversamente da quanto dispone l'art. 1479 citato, è legittimato alla risoluzione del contratto esclusivamente quando si configuri, in relazione all'economia complessiva della convenzione, l'essenzialità dei beni da lui non acquistati, ai sensi del summenzionato art. 1480. ( V 431/58).*
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte giustifica la propria inadempienza con quella dell'altra, il giudice, nell'indagare sull'importanza dei singoli inadempimenti, deve procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti, con riferimento non solo all'elemento cronologico di tali inadempimenti, ma altresì ai rapporti di causalità e proporzionalità dei medesimi rispetto alla funzione economico-sociale del contratto, al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire le prestazioni dovute. ( V 5099/81, mass n 415883; ( V 4486/81, mass n 415191; ( V 3151/80, mass n 406944).*
Commentario • 1
- 1. Addio vendita casa se manca il cortile per il caneLucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 12 settembre 2020
Acquisto immobile e rilevanza dell'area esterna per ospitare il cane Essenzialità del cortile annesso all'abitazione Altruità del cespite: va accertata la buona fede dell'acquirente Essenziale il cortile esterno per ospitare il cane Acquisto immobile e rilevanza dell'area esterna per ospitare il cane [Torna su] Integra una caratteristica "essenziale" dell'abitazione promessa in vendita, la presenza di uno spazio esterno che l'acquirente intende destinare alle esigenze del proprio animale domestico. Pertanto, è corretta la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di vendita laddove emerga successivamente che il cortile promesso in vendita è in realtà uno spazio condominiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/1981, n. 6355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6355 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1981 |
Testo completo
Il caso del venditore che abbia alienato allo stesso compratore, come interamente propri, più immobili, di cui alcuni a lui appartenenti solo in comunione con altri soggetti, è da distinguere dall'ipotesi del venditore che abbia alienato la cosa comune come interamente propria, poiché, mentre in tale ipotesi l'acquirente, non potendo ottenere, finché perdura la comunione, la proprietà esclusiva di alcuna parte determinata della cosa, può subito chiedere la risoluzione del contratto, giustificata in siffatta situazione, come in quella di buona fede del compratore contemplata dall'art. 1479 cod. civ., dall'inadempimento totale del venditore allo Obbligo di trasferire il diritto, come effetto immediato del puro e semplice consenso, nel caso suindicato - da inquadrare nella vendita di cosa parzialmente altrui, disciplinata dall'art. 1480 cod. civ., data l'appartenenza dei beni compravenduti a più persone pro diviso e, conseguentemente, l'inadempimento solo parziale del venditore all'Obbligo predetto - l'acquirente, diversamente da quanto dispone l'art. 1479 citato, è legittimato alla risoluzione del contratto esclusivamente quando si configuri, in relazione all'economia complessiva della convenzione, l'essenzialità dei beni da lui non acquistati, ai sensi del summenzionato art. 1480. ( V 431/58).*