Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 7138/2021
Oggi 22 maggio 2025 dinanzi al giudice dott. Stefania Ietti viene chiamata la causa R.G. N. 7138/2021
Sono presenti in modalità telematica i difensori, i quali hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
il Giudice decide la controversia dando lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene incorporata al verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 7138/2021
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Visone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San
Giuseppe Vesuviano (NA), alla Via Andrea Carbone n. 21, come da procura in atti,
ATTORE
E
(CF: ), in TR P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 10/12.11.2021
[...]
adiva il Tribunale di Nola assumendo che: Parte_1
- con provvedimento prot. n.10036 del 1.12.2008, notificato in data 4.2.2009, gli era stato ingiunto di corrispondere all' la TR somma di €. 5.450,68, oltre interessi legali maturandi e maturati, somma dovuta
[...]
in località Tortole Schiaccinocelle, nel N.C.T. del predetto Comune CP_2
al foglio n. 26 p.lle 70, 71, 353;
- con atto di citazione notificato il 3.3.2009 l'attore adiva il Tribunale di Nola evidenziando di essere nudo proprietario del suddetto fondo, il cui usufrutto apparteneva alla di lui madre, , opinando che la demolizione Controparte_3
era avvenuta senza alcuna comunicazione all'usufruttuaria;
- eccepiva, quindi la illegittimità del provvedimento a lui notificato essendo il fondo nella solo disponibilità della la quale, peraltro, aveva Controparte_3 intentato dinanzi al Tribunale di Nola altro giudizio per l'accertamento della responsabilità dell' , per avere proceduto TR all'abbattimento del manufatto senza alcuna comunicazione all'usufruttuaria;
- eccepiva ancora, la prescrizione del diritto reclamato, il difetto di motivazione e chiedeva, previa sospensione dell'impugnato provvedimento, sentire accertare e dichiarare che nulla doveva all' Ente , a tale titolo TR
o ragione.
Instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 8.3.2010, il Tribunale di Nola sospendeva l'efficacia dell'ordinanza n. prot. 10036 del 1.12.2008 emessa dall' ed, in ultimo, con sentenza n.2944/2015, TR
decideva la causa dichiarando “il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in favore del Giudice Amministrativo”.
Il giudizio veniva quindi riassunto dall'attore dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania che, con ordinanza del 27.2.2020, ravvisato la sussistenza dei presupposti per sollevare il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, o. 3, c.p.c, rimetteva la decisione alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione.
La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 21640/2021, pubblicata in data 28.7.2021, affermava la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Di qui la riassunzione del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , in persona del TR
legale rappresentante p.t.. che contestava genericamente le eccezioni poste dall'opponente.
La causa veniva infine decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. In via preliminare, va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dalle parti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
E' principio di diritto che laddove via sia costituzione di un diritto di usufrutto, la responsabilità sussidiaria che ordinariamente ricade sul proprietario (pieno) viene a gravare, in relazione ai contenuti del suo diritto, sull'usufruttuario e non anche sul nudo proprietario, in quanto soggetto privo del godimento della cosa e del suo possesso.
In tema dell'applicabilità della sanzione pecuniaria, l'art. 31 del D.P.R.
380/2001 statuisce che “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. (….) - 4-bis. L'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”.
Dunque, soggetto sanzionabile è il responsabile dell'abuso, ossia il materiale esecutore ed in via sussidiaria il proprietario che, pur non responsabile, è tenuto a dare esecuzione all'ordine di demolizione, laddove possibile.
Infatti, la responsabilità del nudo proprietario sorge nel caso in cui il medesimo risulti esecutore o connivente con l'autore dell'abuso, ovvero quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene, o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione. Non vi è prova in atti che l'attore sia l'autore dell'abuso e tantomeno che il medesimo abbia avuto la disponibilità del bene alla data del 17.3.1997 (di cui all'ordinanza di demolizione e ripristino emessa dall' TR
n.7 del 17/03/1997 notificata il 17/04/1997).
[...]
Ne consegue che la sanzione pecuniaria non può trovare applicazione nei confronti del nudo proprietario non responsabile dell'abuso o che non abbia il possesso del bene per poter procedere alla demolizione.
La cessione del diritto di usufrutto, infatti, fa venire meno qualsiasi forma di potere e di godimento in capo al nudo proprietario in quanto l'usufruttuario, ai sensi dell'art. 981 c.c., “ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo” ed “ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto”.
La disciplina codicistica specifica che il soggetto possessore del bene ed effettivo titolare di un potere di intervento sullo stesso è l'usufruttuario e non il nudo proprietario, il quale viene privato delle facoltà proprie del relativo diritto domenicale, in quanto privo del possesso del bene, che riacquista solo al termine dell'usufrutto
Facendo seguito alla consolidata giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, deve escludersi l'applicabilità della disciplina sanzionatoria in capo al “nudo proprietario” (Cons. Stato N. 3391/2017) : “Le norme parlano, infatti, di proprietario, dovendosi con tale inciso intendersi la titolarità dell'ordinario diritto di proprietà, inteso come proprietà piena, caratterizzata dalla ricomprensione di ogni facoltà o contenuto ad essa inerente, elementi che consentono al titolare di adoperarsi per impedire l'abuso o eliminarne le conseguenze”.
D'altronde, il dato letterale della normativa richiamata esclude l'applicabilità in capo al nudo proprietario poiché questi, effettivamente, non ha il potere e la facoltà di intervenire sul bene, a differenza del proprietario pieno che potrebbe essere sanzionato per omessa attivazione di ogni intervento utile a reprimere l'abuso edilizio.
In definitiva, deve affermarsi che il nudo proprietario non può essere destinatario della sanzione per inottemperanza alla rimozione dell'abuso edilizio, poiché non può esercitare le medesime azioni del proprietario, non avendo la facoltà di disporre e di godere del proprio bene in maniera piena ed esclusiva, “spogliato” dalla costituzione di altro diritto reale.
La opposizione va dunque accolta con conseguente annullamento del provvedimento prot. N. 10036 del 1.12.2008 reso dall' TR
, in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta, e si liquidano, a favore dell'attore, come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, applicando i valori tabellari massimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione alla complessità del giudizio, al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta, annulla il provvedimento prot. N.
10036 del 1.12.2008, notificato in data 4.2.2009, reso dall' TR
, in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
2. Condanna l' , in persona del legale TR
rappresentante p.t.. al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 del presente giudizio, liquidate in € 250,00 per spese ed € 5.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge, se documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 22.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti