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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 748/2024
Hanno rassegnato note scritte nei termini concessi:
- per , l'avv. SIMONATO DANIELE Parte_1
- per , l'avv. TEBANO Parte_2
GIANLUIGI e l'avv. GALLETTI SHIDA ) PIAZZA C.F._1
SILVIUS-MAGNAGO-PLATZ 1 39100 BOLZANO/BOZEN;
[...]
( ) PIAZZA SILVIUS MAGNAGO- CP_1 C.F._2
PLATZ 1 39100 BOLZANO / BOZEN;
CP_2
( ) PIAZZA SILVIUS-MAGNAGO-PLATZ 1 39100 C.F._3
BOLZANO/BOZEN; , oggi sostituito dall'avv.
Esaurita la discussione avvenuta tramite note, il Giudice pronuncia Sentenza mediante deposito su PCT.
pagina1 di 14 Il Giudice
Werner Mussner
pagina2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._4
dall'avv. dott. SIMONATO DANIELE
RICORRENTE
contro
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. dott. TEBANO GIANLUIGI e dall'avv. dott.
GALLETTI SHIDA
RESISTENTE
pagina3 di 14 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
“voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro, previa fissazione della data di udienza di comparizione personale delle parti ex art. 415 c.p.c. e notifica a cura della ricorrente del presente ricorso e del emanando decreto, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare nei confronti della convenuta Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100
[...]
NO (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, C.F. , il diritto della P.IVA_1
ricorrente , nata il [...] a [...] e residente in 39100 Parte_1
NO (BZ), Via Conciapelli 40/1, C.F. alla categoria C.F._4
e qualifica di Dirigente di Prima Fascia ex art. 2, 22 comma 1 L.P. n. 6 del 2022;
accertare e dichiarare nei confronti della convenuta Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100
[...]
NO (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, C.F. , il diritto della P.IVA_1
ricorrente , nata il [...] a [...] e residente in 39100 Parte_1
NO (BZ), Via Conciapelli 40/1, C.F. di percepire C.F._4
con decorrenza 1°.
1.2023 la retribuzione fondamentale ex art. 23 comma 1 CCI
Dirigenti del 24.8.2023 di € 75.000,00- annui suddivisi per tredici mensilità;
per l'effetto, come da conteggio in narrativa, condannare Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100
[...]
NO (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, C.F. , a pagare alla P.IVA_1
ricorrente , nata il [...] a [...] e residente in 39100 Parte_1
pagina4 di 14 NO (BZ), Via Conciapelli 40/1, C.F. in relazione al C.F._4
periodo 1°.1.2023 – 30.06.2024 a titolo di differenze retributive la somma di €
51.000,00- o l'importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale ed agli interessi legali ed anatocismo, dalle singole date di maturazione fino al deposito del ricorso ed agli interessi legali anche ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo;
condannare la , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, con sede in 39100 NO (BZ), Piazza Silvius
Magnago 1, C.F. alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti P.IVA_1
ed onorari di causa con aumento del compenso ex art. 4 D.M. n. 55 del 2014, da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
La ricorrente si riserva di richiedere in separata sede la condanna della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2
regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente e si riserva di far valere ulteriori diritti relativi al medesimo rapporto di lavoro instaurato fra le parti ovvero ulteriori crediti maturati o maturandi dal medesimo discendenti in particolare il diritto alla retribuzione di risultato dovuta in relazione al periodo decorrente dal 1°.1.2024.
Il presente atto vale quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e debendi. E di impugnazione di rinunzie e transazioni anche ex art. 2113 c.c..”
pagina5 di 14 Di parte convenuta
Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di NO, contrariis reiectis,
- nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande della ricorrente in quanto inammissibili o comunque infondate;
- in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% 0,04 ). CP_3 CP_4
pagina6 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 30.11.2024 la signora conveniva in Parte_1
giudizio la , rassegnando le conclusioni su Parte_2
riportate.
In pratica la ricorrente deduce di essere stata iscritta nella sezione A dell'Albo per dirigente e aspiranti dirigenti e che a seguito della novella normativa era da considerarsi iscritta nella prima fascia dirigenziale e di avere quindi diritto alla corrispondente retribuzione.
2. Parte resistente, ritualmente costituita, contesta non i fatti dedotti dalla ricorrente, ma le conseguenze in diritto che ne trae.
3. Ciò posto, vanno analizzate le circostanze in fatto. La ricorrente, oramai in pensione, ha alle spalle una carriera di successo e prestigio presso l'amministrazione provinciale, carriera iniziata nel 1979, e finita nel 2024 quale direttrice dell'ufficio Organizzazione.
La ricorrente, inizialmente inquadrata nella 8. qualifica funzionale partecipava nel corso 2022 ad un concorso per il conferimento dell'incarico di Direttore della Ripartizione Lavoro della . Venne accertata Parte_2
l'idoneità, ma non conferito l'incarico, posto che il vincitore del concorso era altro soggetto.
L'idoneità consentiva comunque alla ricorrente l'iscrizione nella sezione A dell'Albo Dirigenti e aspiranti dirigenti ai sensi della L.P. n. 10 del 1992, ma la ricorrente rimaneva direttrice dell'ufficio Organizzazione.
Il 5.8.2022 entrava in vigore la L.P. n. 6 del 2022 che recava una nuova pagina7 di 14 “Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale”. Il concorso di cui sopra era stato bandito, regolato e svolto prima dell'entrata in vigore di tale novella, le nomine e gli accertamenti sono successivi all'entrata in vigore della novella.
La novella, in linea di principio, prevede il parallelismo tra inquadramento ed incarico, e crea un vero e proprio ruolo dirigenziale. La normativa precedente prevedeva, di fatto, meri incarichi dirigenziali.
Avendo, quindi, secondo la ricorrente ella ottenuto l'iscrizione nella Sezione A
(seppur successivamente all'entrata della legge), avrebbe il diritto ad essere considerata a tutti gli effetti dirigente di prima fascia.
La nuova norma, all'art 22 al comma 1 prevede, infatti, che “La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle persone iscritte nella Sezione A dell'Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale,
e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Allora la tesi è la seguente: la ricorrente è iscritta nella Sezione A, e ricopriva un incarico dirigenziale, quindi rientro nella normativa.
Tale assunto è contestato dalla resistente che specifica che l'incarico dirigenziale in concreto ricoperto era di seconda fascia, per cui per il parallelismo tra pagina8 di 14 incarico ed inquadramento, pilastro della nuova legge, il comma citato sarebbe da interpretare diversamente. In favore della propria tesi cita il comma tre dello stesso articolo per cui “Le persone in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell'Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico, nelle predette sezioni A, B e C dell'Albo, per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l'interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico.”
Al comma 11 la norma specifica che: “I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali della Provincia concluse e in corso all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all'atto del conferimento dell'incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell'Albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, si applica il comma
3.”
Ciò posto, bisogna partire dal comma 11 quale norma speciale deroga alla norma generale. La norma, al secondo periodo, ricalca proprio il caso della ricorrente. Si applica in quanto ha partecipato ad una procedura concorsuale a cavallo tra nuova e vecchia normativa, non è vincitrice ma idonea. Contrappone
pagina9 di 14 espressamente tale situazione a coloro che sono vincitori dei concorsi, che vanno direttamente iscritti nella fascia corrispondente all'incarico. La legge vuole quindi esplicitamente la distinzione tra vincitore e mero idoneo.
Per i meri idonei il comma tre prevede un trattamento ibrido. Per due anni, e ciò fino al 31.8.2024, la ricorrente idonea ma non vincitrice aveva quindi il diritto di essere iscritta ad una separata sezione. Dopo due anni di mancato incarico in detta Sezione l'idoneo viene cancellato da tale Sezione.
Il DPP n. 28/2019 citato dal parere dell'Avvocatura non pare essere applicabile, posto che fa espresso riferimento al personale sanitario.
Se la concorda in ordine a quanto detto, ritiene che l'iscrizione nella Parte_2
Sezione separata “NON dà diritto alla retribuzione fondamentale prevista per dirigenti di prima fascia;
”, in base all'art 22 comma due della norma citata: “La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle persone iscritte nelle
Sezioni B e C dell'Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento Parte_2
rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Si può quindi sostenere, leggendo i commi uno e due unitariamente, che essi prevedono il parallelismo tra iscrizione di Sezione ed incarico. Un tanto, peraltro, è il principio generale di tutta la norma letta nel suo insieme.
pagina10 di 14 Quindi il mero riferimento all'incarico dirigenziale si deve interpretare come
“incarico dirigenziale corrispondente”, altrimenti il secondo comma non sarebbe necessario.
Fanno eccezione a questo parallelismo coloro che sono idonei ma non vincitori, che per due anni possono essere iscritti nella Sezione ove sono risultati idonei.
Parte resistente ritiene che “l'iscrizione nel ruolo unico in una sezione separata della prima fascia sulla base del regime transitorio (per due anni) dà diritto a partecipare a interpelli per il conferimento di incarico di dirigente di prima fascia con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica di dirigente di prima fascia (articolo 22, comma 3, a cui fa rinvio il comma 11), ma NON dà diritto alla retribuzione fondamentale prevista per dirigenti di prima fascia”.
Nel secondo parere (doc. 25 resistente) l'Avvocatura di Stato sottolinea il tradizionale, intuitivo e logico sinallagma tra attività ed iscrizione, ma proprio perché nella specie si è dinanzi ad una norma che prevede la separata Sezione per gli idonei senza incarico, ci si deve chiedere perché un tanto possa avere effetto solo sulla partecipazione a procedure di selezione, e non anche sulla parte stipendiale non direttamente collegata alla funzione esercitata. Il suggerimento, contenuto nel parere, di emanazione di una norma di interpretazione autentica è assolutamente condivisibile, ma il danno erariale ovviamente si realizza solo ove il maggior esborso non sia coperto dalla normativa.
E nella specie non è dato sapersi per quale motivo l'scrizione nella Sezione separata della prima fascia limitata a due anni (per la ricorrente dall'accertamento dell'idoneità al 31.8.2024) debba comportare solo effetti in ordine alla partecipazione a selezioni e non anche in ordine al trattamento pagina11 di 14 stipendiale. Una tale interpretazione non ha alcun fondamento normativo. Se è chiaro che l'art 5 della legge sulla dirigenza delinea i principi fondamentali per giungere al trattamento economico, il caso di specie fuoriesce dalla normalità per volontà normativa.
Ciò posto, si ritiene che la ricorrente avesse fino al 31.8.2024 diritto – limitatamente al trattamento fondamentale – alla retribuzione di prima fascia. Le altre retribuzioni sono intimamente connesse all'attività in concreto svolta, per cui non sono in discussione, ed anzi espressamente escluse dall'art 13 comma 3.
Viceversa, il primo comma dell'articolo 13 prevede che l'iscritto in prima fascia ha anche diritto al corrispondente incarico. Tale diritto, sempre per espressa previsione normativa, non spetta agli iscritti nella Sezione separata della prima fascia, a soggetti ibridi, per cui si è previsto un compromesso di concedere tali diritti limitatamente ad un periodo di due anni.
Le differenze retributive maturate dalla signora sono maturate Parte_1
nel periodo che va dal 1°.1.2023 (data di decorrenze delle norme relative alla parte retributiva del citato CCI) al 30.6.2024, trattasi di euro 45.000 come richiesto.
Quanto all'importo pari ad euro 6000.- il ricorso è abbastanza scarno nell'indicarne le fondamenta normativi o contrattuali.
Testualmente: “In effetti nel corso del 2023 la ricorrente ha ottenuto il massimo riconoscimento degli obbiettivi (100%) (ciò risulta dalla stessa busta paga di maggio 2024 in cui il premio di risultato è stato calcolato applicando la percentuale massima del 20% sulla somma della retribuzione fondamentale, di pagina12 di 14 posizione parte fissa e posizione parte variabile ammontante ad € 100.000,00-).”
Parimenti scarna la replica della resistente.
Non resta che fare i calcoli.
Il Contratto Collettivo dispone: “2. La retribuzione di risultato è corrisposta nella misura massima del 20 per cento della retribuzione fondamentale e di posizione, parte fissa e parte variabile, annuale in godimento, al netto dell'eventuale incremento della retribuzione di risultato.”
La retribuzione fondamentale annua lorda delle e dei dirigenti di prima fascia è determinata in 75.000 euro, la retribuzione di posizione fissa è pari a 20.000 euro annui lordi, quella variabile per la qualifica B 5 è pari ad € 35.000. Ill totale
è quindi pari ad euro 130.000, di cui il 20% sono 26.000.
Pare essere corretto il calcolo di pare ricorrente.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate. Non vi è giurisprudenza sul punto, e la legge effettivamente lascia ampi spazi interpretativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e dichiara nei confronti della convenuta Parte_2
, il diritto della ricorrente alla categoria e qualifica
[...] Parte_1
di Dirigente di Prima Fascia, Sezione speciale, ex art. 2, 22 comma 1 e 3
L.P. n. 6 del 2022, limitatamente al periodo indicato in parte motiva;
b) accerta e dichiara nei confronti della convenuta di Parte_2
pagina13 di 14 NO il diritto della ricorrente di percepire con Parte_1
decorrenza 1°.
1.2023 la retribuzione fondamentale ex art. 23 comma 1 CCI
Dirigenti del 24.8.2023 di € 75.000,00- annui suddivisi per tredici mensilità;
c) per l'effetto, condanna la di NO a pagare alla Parte_2
ricorrente in relazione al periodo 1°.1.2023 – 30.06.2024 a Parte_1
titolo di differenze retributive la somma pari ad € 51.000,00-;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina14 di 14
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 748/2024
Hanno rassegnato note scritte nei termini concessi:
- per , l'avv. SIMONATO DANIELE Parte_1
- per , l'avv. TEBANO Parte_2
GIANLUIGI e l'avv. GALLETTI SHIDA ) PIAZZA C.F._1
SILVIUS-MAGNAGO-PLATZ 1 39100 BOLZANO/BOZEN;
[...]
( ) PIAZZA SILVIUS MAGNAGO- CP_1 C.F._2
PLATZ 1 39100 BOLZANO / BOZEN;
CP_2
( ) PIAZZA SILVIUS-MAGNAGO-PLATZ 1 39100 C.F._3
BOLZANO/BOZEN; , oggi sostituito dall'avv.
Esaurita la discussione avvenuta tramite note, il Giudice pronuncia Sentenza mediante deposito su PCT.
pagina1 di 14 Il Giudice
Werner Mussner
pagina2 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 748/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._4
dall'avv. dott. SIMONATO DANIELE
RICORRENTE
contro
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. dott. TEBANO GIANLUIGI e dall'avv. dott.
GALLETTI SHIDA
RESISTENTE
pagina3 di 14 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
“voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro, previa fissazione della data di udienza di comparizione personale delle parti ex art. 415 c.p.c. e notifica a cura della ricorrente del presente ricorso e del emanando decreto, contrariis reiectis:
accertare e dichiarare nei confronti della convenuta Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100
[...]
NO (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, C.F. , il diritto della P.IVA_1
ricorrente , nata il [...] a [...] e residente in 39100 Parte_1
NO (BZ), Via Conciapelli 40/1, C.F. alla categoria C.F._4
e qualifica di Dirigente di Prima Fascia ex art. 2, 22 comma 1 L.P. n. 6 del 2022;
accertare e dichiarare nei confronti della convenuta Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100
[...]
NO (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, C.F. , il diritto della P.IVA_1
ricorrente , nata il [...] a [...] e residente in 39100 Parte_1
NO (BZ), Via Conciapelli 40/1, C.F. di percepire C.F._4
con decorrenza 1°.
1.2023 la retribuzione fondamentale ex art. 23 comma 1 CCI
Dirigenti del 24.8.2023 di € 75.000,00- annui suddivisi per tredici mensilità;
per l'effetto, come da conteggio in narrativa, condannare Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100
[...]
NO (BZ), Piazza Silvius Magnago 1, C.F. , a pagare alla P.IVA_1
ricorrente , nata il [...] a [...] e residente in 39100 Parte_1
pagina4 di 14 NO (BZ), Via Conciapelli 40/1, C.F. in relazione al C.F._4
periodo 1°.1.2023 – 30.06.2024 a titolo di differenze retributive la somma di €
51.000,00- o l'importo maggiore o minore, ritenuto di giustizia, che verrà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria del capitale ed agli interessi legali ed anatocismo, dalle singole date di maturazione fino al deposito del ricorso ed agli interessi legali anche ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo;
condannare la , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, con sede in 39100 NO (BZ), Piazza Silvius
Magnago 1, C.F. alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti P.IVA_1
ed onorari di causa con aumento del compenso ex art. 4 D.M. n. 55 del 2014, da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
La ricorrente si riserva di richiedere in separata sede la condanna della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2
regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente e si riserva di far valere ulteriori diritti relativi al medesimo rapporto di lavoro instaurato fra le parti ovvero ulteriori crediti maturati o maturandi dal medesimo discendenti in particolare il diritto alla retribuzione di risultato dovuta in relazione al periodo decorrente dal 1°.1.2024.
Il presente atto vale quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e debendi. E di impugnazione di rinunzie e transazioni anche ex art. 2113 c.c..”
pagina5 di 14 Di parte convenuta
Voglia il Giudice del Lavoro del Tribunale di NO, contrariis reiectis,
- nel merito, per i motivi tutti sopra esposti, respingere tutte le domande della ricorrente in quanto inammissibili o comunque infondate;
- in ogni caso, con vittoria alle spese, diritti, onorari, e il 15% per spese generali su diritti e onorari, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84%
(23,80% 0,04 ). CP_3 CP_4
pagina6 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 30.11.2024 la signora conveniva in Parte_1
giudizio la , rassegnando le conclusioni su Parte_2
riportate.
In pratica la ricorrente deduce di essere stata iscritta nella sezione A dell'Albo per dirigente e aspiranti dirigenti e che a seguito della novella normativa era da considerarsi iscritta nella prima fascia dirigenziale e di avere quindi diritto alla corrispondente retribuzione.
2. Parte resistente, ritualmente costituita, contesta non i fatti dedotti dalla ricorrente, ma le conseguenze in diritto che ne trae.
3. Ciò posto, vanno analizzate le circostanze in fatto. La ricorrente, oramai in pensione, ha alle spalle una carriera di successo e prestigio presso l'amministrazione provinciale, carriera iniziata nel 1979, e finita nel 2024 quale direttrice dell'ufficio Organizzazione.
La ricorrente, inizialmente inquadrata nella 8. qualifica funzionale partecipava nel corso 2022 ad un concorso per il conferimento dell'incarico di Direttore della Ripartizione Lavoro della . Venne accertata Parte_2
l'idoneità, ma non conferito l'incarico, posto che il vincitore del concorso era altro soggetto.
L'idoneità consentiva comunque alla ricorrente l'iscrizione nella sezione A dell'Albo Dirigenti e aspiranti dirigenti ai sensi della L.P. n. 10 del 1992, ma la ricorrente rimaneva direttrice dell'ufficio Organizzazione.
Il 5.8.2022 entrava in vigore la L.P. n. 6 del 2022 che recava una nuova pagina7 di 14 “Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale”. Il concorso di cui sopra era stato bandito, regolato e svolto prima dell'entrata in vigore di tale novella, le nomine e gli accertamenti sono successivi all'entrata in vigore della novella.
La novella, in linea di principio, prevede il parallelismo tra inquadramento ed incarico, e crea un vero e proprio ruolo dirigenziale. La normativa precedente prevedeva, di fatto, meri incarichi dirigenziali.
Avendo, quindi, secondo la ricorrente ella ottenuto l'iscrizione nella Sezione A
(seppur successivamente all'entrata della legge), avrebbe il diritto ad essere considerata a tutti gli effetti dirigente di prima fascia.
La nuova norma, all'art 22 al comma 1 prevede, infatti, che “La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle persone iscritte nella Sezione A dell'Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale,
e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Allora la tesi è la seguente: la ricorrente è iscritta nella Sezione A, e ricopriva un incarico dirigenziale, quindi rientro nella normativa.
Tale assunto è contestato dalla resistente che specifica che l'incarico dirigenziale in concreto ricoperto era di seconda fascia, per cui per il parallelismo tra pagina8 di 14 incarico ed inquadramento, pilastro della nuova legge, il comma citato sarebbe da interpretare diversamente. In favore della propria tesi cita il comma tre dello stesso articolo per cui “Le persone in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell'Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico, nelle predette sezioni A, B e C dell'Albo, per un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l'interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico.”
Al comma 11 la norma specifica che: “I vincitori e le vincitrici delle procedure selettive per la copertura di strutture dirigenziali della Provincia concluse e in corso all'entrata in vigore della presente legge sono iscritti/iscritte, all'atto del conferimento dell'incarico, nella rispettiva fascia del ruolo unico di cui all'articolo 2. Alle persone che nelle predette procedure selettive abbiano conseguito la mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e C dell'Albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, si applica il comma
3.”
Ciò posto, bisogna partire dal comma 11 quale norma speciale deroga alla norma generale. La norma, al secondo periodo, ricalca proprio il caso della ricorrente. Si applica in quanto ha partecipato ad una procedura concorsuale a cavallo tra nuova e vecchia normativa, non è vincitrice ma idonea. Contrappone
pagina9 di 14 espressamente tale situazione a coloro che sono vincitori dei concorsi, che vanno direttamente iscritti nella fascia corrispondente all'incarico. La legge vuole quindi esplicitamente la distinzione tra vincitore e mero idoneo.
Per i meri idonei il comma tre prevede un trattamento ibrido. Per due anni, e ciò fino al 31.8.2024, la ricorrente idonea ma non vincitrice aveva quindi il diritto di essere iscritta ad una separata sezione. Dopo due anni di mancato incarico in detta Sezione l'idoneo viene cancellato da tale Sezione.
Il DPP n. 28/2019 citato dal parere dell'Avvocatura non pare essere applicabile, posto che fa espresso riferimento al personale sanitario.
Se la concorda in ordine a quanto detto, ritiene che l'iscrizione nella Parte_2
Sezione separata “NON dà diritto alla retribuzione fondamentale prevista per dirigenti di prima fascia;
”, in base all'art 22 comma due della norma citata: “La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle persone iscritte nelle
Sezioni B e C dell'Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento Parte_2
rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.”
Si può quindi sostenere, leggendo i commi uno e due unitariamente, che essi prevedono il parallelismo tra iscrizione di Sezione ed incarico. Un tanto, peraltro, è il principio generale di tutta la norma letta nel suo insieme.
pagina10 di 14 Quindi il mero riferimento all'incarico dirigenziale si deve interpretare come
“incarico dirigenziale corrispondente”, altrimenti il secondo comma non sarebbe necessario.
Fanno eccezione a questo parallelismo coloro che sono idonei ma non vincitori, che per due anni possono essere iscritti nella Sezione ove sono risultati idonei.
Parte resistente ritiene che “l'iscrizione nel ruolo unico in una sezione separata della prima fascia sulla base del regime transitorio (per due anni) dà diritto a partecipare a interpelli per il conferimento di incarico di dirigente di prima fascia con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica di dirigente di prima fascia (articolo 22, comma 3, a cui fa rinvio il comma 11), ma NON dà diritto alla retribuzione fondamentale prevista per dirigenti di prima fascia”.
Nel secondo parere (doc. 25 resistente) l'Avvocatura di Stato sottolinea il tradizionale, intuitivo e logico sinallagma tra attività ed iscrizione, ma proprio perché nella specie si è dinanzi ad una norma che prevede la separata Sezione per gli idonei senza incarico, ci si deve chiedere perché un tanto possa avere effetto solo sulla partecipazione a procedure di selezione, e non anche sulla parte stipendiale non direttamente collegata alla funzione esercitata. Il suggerimento, contenuto nel parere, di emanazione di una norma di interpretazione autentica è assolutamente condivisibile, ma il danno erariale ovviamente si realizza solo ove il maggior esborso non sia coperto dalla normativa.
E nella specie non è dato sapersi per quale motivo l'scrizione nella Sezione separata della prima fascia limitata a due anni (per la ricorrente dall'accertamento dell'idoneità al 31.8.2024) debba comportare solo effetti in ordine alla partecipazione a selezioni e non anche in ordine al trattamento pagina11 di 14 stipendiale. Una tale interpretazione non ha alcun fondamento normativo. Se è chiaro che l'art 5 della legge sulla dirigenza delinea i principi fondamentali per giungere al trattamento economico, il caso di specie fuoriesce dalla normalità per volontà normativa.
Ciò posto, si ritiene che la ricorrente avesse fino al 31.8.2024 diritto – limitatamente al trattamento fondamentale – alla retribuzione di prima fascia. Le altre retribuzioni sono intimamente connesse all'attività in concreto svolta, per cui non sono in discussione, ed anzi espressamente escluse dall'art 13 comma 3.
Viceversa, il primo comma dell'articolo 13 prevede che l'iscritto in prima fascia ha anche diritto al corrispondente incarico. Tale diritto, sempre per espressa previsione normativa, non spetta agli iscritti nella Sezione separata della prima fascia, a soggetti ibridi, per cui si è previsto un compromesso di concedere tali diritti limitatamente ad un periodo di due anni.
Le differenze retributive maturate dalla signora sono maturate Parte_1
nel periodo che va dal 1°.1.2023 (data di decorrenze delle norme relative alla parte retributiva del citato CCI) al 30.6.2024, trattasi di euro 45.000 come richiesto.
Quanto all'importo pari ad euro 6000.- il ricorso è abbastanza scarno nell'indicarne le fondamenta normativi o contrattuali.
Testualmente: “In effetti nel corso del 2023 la ricorrente ha ottenuto il massimo riconoscimento degli obbiettivi (100%) (ciò risulta dalla stessa busta paga di maggio 2024 in cui il premio di risultato è stato calcolato applicando la percentuale massima del 20% sulla somma della retribuzione fondamentale, di pagina12 di 14 posizione parte fissa e posizione parte variabile ammontante ad € 100.000,00-).”
Parimenti scarna la replica della resistente.
Non resta che fare i calcoli.
Il Contratto Collettivo dispone: “2. La retribuzione di risultato è corrisposta nella misura massima del 20 per cento della retribuzione fondamentale e di posizione, parte fissa e parte variabile, annuale in godimento, al netto dell'eventuale incremento della retribuzione di risultato.”
La retribuzione fondamentale annua lorda delle e dei dirigenti di prima fascia è determinata in 75.000 euro, la retribuzione di posizione fissa è pari a 20.000 euro annui lordi, quella variabile per la qualifica B 5 è pari ad € 35.000. Ill totale
è quindi pari ad euro 130.000, di cui il 20% sono 26.000.
Pare essere corretto il calcolo di pare ricorrente.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate. Non vi è giurisprudenza sul punto, e la legge effettivamente lascia ampi spazi interpretativi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e dichiara nei confronti della convenuta Parte_2
, il diritto della ricorrente alla categoria e qualifica
[...] Parte_1
di Dirigente di Prima Fascia, Sezione speciale, ex art. 2, 22 comma 1 e 3
L.P. n. 6 del 2022, limitatamente al periodo indicato in parte motiva;
b) accerta e dichiara nei confronti della convenuta di Parte_2
pagina13 di 14 NO il diritto della ricorrente di percepire con Parte_1
decorrenza 1°.
1.2023 la retribuzione fondamentale ex art. 23 comma 1 CCI
Dirigenti del 24.8.2023 di € 75.000,00- annui suddivisi per tredici mensilità;
c) per l'effetto, condanna la di NO a pagare alla Parte_2
ricorrente in relazione al periodo 1°.1.2023 – 30.06.2024 a Parte_1
titolo di differenze retributive la somma pari ad € 51.000,00-;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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