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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2817/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Parte_1
Mirabello 36, presso lo studio dell'avv. Andrea Occhione che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via CP_1
Giulio Romano 46 presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei accompagno
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'indennità di accompagno dovutigli in forza di decreto di omologa del
30.7.2024 (R.G. 28894/2023) del Tribunale di Roma, notificata all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L costituitosi in giudizio, ha allegato e documentato l'avvenuto CP_1
pagamento della prestazione, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta dell insistendo nella condanna dell'Istituto alle spese di lite. CP_1
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 20.3.2025, la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere, così come dichiarato anche dalla difesa del ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
2 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, stante l'avvenuto pagamento da parte dell solo a seguito della notifica del ricorso, CP_1
vanno poste a carico dell soccombente e distratte in favore del CP_2
difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l resistente alla rifusione delle spese di giudizio - CP_2
liquidate in complessivi € 2.650,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 21.3.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Parte_1
Mirabello 36, presso lo studio dell'avv. Andrea Occhione che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via CP_1
Giulio Romano 46 presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e CP_1
difeso dal funzionario Daniela Di Giorgio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei accompagno
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio l per vederlo condannare al pagamento dei ratei CP_1
dell'indennità di accompagno dovutigli in forza di decreto di omologa del
30.7.2024 (R.G. 28894/2023) del Tribunale di Roma, notificata all'Istituto, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione, senza ottenere alcun riscontro, con vittoria di spese da distrarsi.
L costituitosi in giudizio, ha allegato e documentato l'avvenuto CP_1
pagamento della prestazione, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta ha aderito alla richiesta dell insistendo nella condanna dell'Istituto alle spese di lite. CP_1
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 20.3.2025, la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto pagamento da parte dell nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., CP_1
dei ratei arretrati della prestazione riconosciuta al ricorrente, è cessata tra le parti la materia del contendere, così come dichiarato anche dalla difesa del ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
2 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, stante l'avvenuto pagamento da parte dell solo a seguito della notifica del ricorso, CP_1
vanno poste a carico dell soccombente e distratte in favore del CP_2
difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l resistente alla rifusione delle spese di giudizio - CP_2
liquidate in complessivi € 2.650,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore del ricorrente e da distrarsi.
Roma, 21.3.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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