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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. S. Parte_1
Zaccaria
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_2
Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi nominativi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.8.2022, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto due distinte note, pervenute in data 26.4.2022, con le quali aveva CP_2
comunicato il disconoscimento delle giornate dichiarate negli anni 2019 e 2020
(rispettivamente 102 e 112) dalla ditta . Parte_2
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo effettivamente lavorato secondo le modalità descritte in ricorso, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per le suindicate giornate e che, conseguentemente, fosse accertata la legittimità delle somme percepite in forza dell'originaria iscrizione negli elenchi di categoria per il periodo in contestazione.
Si costitutiva che contestava gli avversi assunti richiamando gli accertamenti CP_2 effettuati nei confronti dell'azienda agricola. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
1 Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012).
Applicando tali principi alla fattispecie che occupa, reputa il giudicante che - all'esito dell'istruttoria orale – siano emersi elementi idonei a comprovare l'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro nel periodo in contestazione.
Con riferimento all'attività ispettiva condotta nei confronti dell'azienda il Pt_3
Tribunale di Brindisi ha avuto già modo di evidenziare quanto segue: “nel menzionato verbale gli ispettori hanno concluso che la cancellazione trae giustificazione nel ritenuto eccesso di denunce di lavoratori agricoli rispetto alla stima del fabbisogno di manodopera in relazione alla conduzione di terreni. A tal proposito si osserva che, a differenza di quanto è avvenuto in tale ultimo verbale, la stima tecnica prevista dall' art.
8 della legge n. 375/93, per costituire valido parametro di riferimento per il riscontro delle denunce di manodopera delle singole aziende, deve essere elaborata mediante l' utilizzo e l'esposizione di tutti i dati tecnici e descrittivi necessari a rendere comparabile la valutazione presuntiva astratta eseguita dagli ispettori con la peculiare situazione concreta del fabbisogno lavorativo di ciascuna azienda. Tali elementi devono essere indicati esplicitamente in modo tale che la contestazione delle eventuali incongruità rinvenute nelle denunce di manodopera del singolo datore di lavoro agricolo sia supportata da una adeguata motivazione e che, quindi, sia possibile eseguire la verifica dei fatti contestati da parte dell'interessato e del giudice investito della questione”
(sentenza n. 1045/2024).
Ciò posto, si osserva che, con specifico riferimento all'anno 2019, gli ispettori hanno evidenziato come “dalle dichiarazioni raccolte è emerso che l'attività agricola si
2 svolgesse unicamente sui terreni concessi in affitto dal sig. , gli unici Persona_1 dichiarati in D.A. ed in AGEA dalla ditta Di Palmo” (pag. 5 del verbale).
Atteso che il contratto concluso con il predetto scadeva formalmente a giugno Per_1
2019 (cfr. pag. 4 e 5 del verbale;
laddove la ricorrente è stata denunciata dal mese di febbraio) e che, pertanto, i terreni oggetto del predetto contratto erano nella materiale disponibilità dell'azienda ispezionata (tant'è che gli stessi ispettori hanno accertato l'effettiva esigenza di giornate di lavoro agricolo, ancorché in numero inferiore a quello denunziato), considerato altresì che – come argomentato dal procuratore di parte ricorrente nelle note conclusive - anche nell'anno 2020 è stato “affittato un pezzo del terreno dell'azienda piccola di Cafariello al sig. ” (dichiarazioni ), non Pt_2 Per_1
può che attribuirsi rilievo al contributo orale fornito dai testi addotti dalla ricorrente.
In particolare, la teste ha riferito quanto segue: “Conosco la Testimone_1
ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme negli anni 2019 e 2020 alle dipendenze di
; io ho lavorato nel 2019 da maggio a novembre e nel 2020 da aprile Parte_2
a dicembre;
quando io ho iniziato a lavorare sia nel 2019 che nel 2020, la ricorrente già lavorava;
abbiamo lavorato in zona Cafarieddo e Nuova Idea, occupandoci della piantagione dei pomodori, della scapuzzatura dei carciofi, del taglio carciofi e della pulizia dei terreni, buttando anche il sale;
lavoravamo 6 ore e 40 al giorno, per una retribuzione di 48/50 euro al giorno che ci veniva data da sui terreni, Pt_2 settimanalmente”. Del medesimo tenore è la deposizione resa da . Testimone_2
A fronte delle dichiarazioni, lineari e tra loro concordanti, fornite dai predetti testi, non si ravvisano specifici elementi fattuali che inducano a ritenere che proprio le giornate di lavoro dell'odierna parte ricorrente, e non di altri, siano da considerare tra quelle in esubero e non tra quelle effettivamente necessarie per la conduzione ordinaria dell'azienda agricola. In tale prospettiva, alcun rilievo può attribuirsi alle “contraddizioni” rilevate dagli ispettori (pag. 22 del verbale) alla luce di quanto riferito agli stessi dalla ricorrente, in quanto trattasi di elementi inidonei a comprovare la fittizietà del rapporto, tenuto conto del complessivo tenore della dichiarazione riportata nel verbale che, quanto a periodi, a colture praticate e a modalità di esecuzione della prestazione, risulta viceversa compatibile con le risultanze emerse in giudizio e comunque non in contrasto con gli esiti dell'accertamento ispettivo.
Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
3 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_2
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi per 102 giornate nell'anno 2019 e per 112 giornate nell'anno 2020 e per l'effetto dichiara la legittimità delle somme percepite, per il suindicato periodo, in forza delle giornate ab origine inserite negli elenchi dei lavoratori agricoli;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_2
rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 12.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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