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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4144/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALENTINA Parte_2 C.F._2
CESARINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina
Bonaparte n. 221, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- COLLOCAZIONE ABITATIVA.
I coniugi vivono separati di fatto dall'estate 2019 e sono da tempo venuti meno quei vincoli materiali
e spirituali che sono alla base della vita matrimoniale.
Ognuno dei ricorrenti ha stabilito la propria residenza presso l'immobile ove ha collocazione abitativa.
- ASSEGNO UNA TANTUM.
Circa i rapporti economici tra i coniugi, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
a totale definizione di ogni rapporto derivante dal vincolo matrimoniale nonché a Parte_1 titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. 898/1970, la somma omnicomprensiva di €
1 10.000,00 (euro diecimila/00), di cui euro 5.000,00= (euro cinquemila/00) da versarsi entro e non oltre la data fissata per l'udienza di comparizione parti della separazione coniugale benché sostituita da trattazione scritta ed il successivo saldo di euro 5.000,00= (euro cinquemila/00) da versarsi entro
e non oltre la data fissata per l'udienza di comparizione parti del divorzio benché sostituita da trattazione scritta, entrambi i versamenti da effettuarsi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate banca Banco di Lucca e del Tirreno iban [...]CC1570100479. La signora rinuncia espressamente a richiedere l'assegno divorzile. Parte_1
A seguito del puntuale adempimento della predetta obbligazione, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più niente da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione o causa e, conseguentemente, dichiarano di aver regolato tutte le questioni di natura economica e patrimoniale tra le stesse insorte, anche in relazione alla liquidazione dei beni ricompresi in comunione legale.
Rimarranno a carico di ciascuna parte le spese legali per il presente procedimento. Con la sottoscrizione del presente atto gli avvocati difensori, avv. M. Cristina Marcucci, da una parte e avv.
Valentina Cesarini dall'altra parte, rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà passiva ex art. 13 L.P.F.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CA CC (LI) il 6/6/2012, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 544/2024, pubblicata il 18/12/2024 e passata in giudicato in data
23/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del
16/7/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in CA CC (LI) in data 6/6/2012, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CA CC (LI) all'Atto Numero 10,
Parte 2, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, dell'Anno 2012;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CA CC (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA MARCUCCI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via A. Sciesa n. 14/10, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato VALENTINA Parte_2 C.F._2
CESARINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Paolina
Bonaparte n. 221, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- COLLOCAZIONE ABITATIVA.
I coniugi vivono separati di fatto dall'estate 2019 e sono da tempo venuti meno quei vincoli materiali
e spirituali che sono alla base della vita matrimoniale.
Ognuno dei ricorrenti ha stabilito la propria residenza presso l'immobile ove ha collocazione abitativa.
- ASSEGNO UNA TANTUM.
Circa i rapporti economici tra i coniugi, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2
a totale definizione di ogni rapporto derivante dal vincolo matrimoniale nonché a Parte_1 titolo di liquidazione una tantum ex art. 5 comma 8 L. 898/1970, la somma omnicomprensiva di €
1 10.000,00 (euro diecimila/00), di cui euro 5.000,00= (euro cinquemila/00) da versarsi entro e non oltre la data fissata per l'udienza di comparizione parti della separazione coniugale benché sostituita da trattazione scritta ed il successivo saldo di euro 5.000,00= (euro cinquemila/00) da versarsi entro
e non oltre la data fissata per l'udienza di comparizione parti del divorzio benché sostituita da trattazione scritta, entrambi i versamenti da effettuarsi mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate banca Banco di Lucca e del Tirreno iban [...]CC1570100479. La signora rinuncia espressamente a richiedere l'assegno divorzile. Parte_1
A seguito del puntuale adempimento della predetta obbligazione, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più niente da pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione o causa e, conseguentemente, dichiarano di aver regolato tutte le questioni di natura economica e patrimoniale tra le stesse insorte, anche in relazione alla liquidazione dei beni ricompresi in comunione legale.
Rimarranno a carico di ciascuna parte le spese legali per il presente procedimento. Con la sottoscrizione del presente atto gli avvocati difensori, avv. M. Cristina Marcucci, da una parte e avv.
Valentina Cesarini dall'altra parte, rinunciano espressamente al beneficio della solidarietà passiva ex art. 13 L.P.F.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in CA CC (LI) il 6/6/2012, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 544/2024, pubblicata il 18/12/2024 e passata in giudicato in data
23/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del
16/7/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in CA CC (LI) in data 6/6/2012, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CA CC (LI) all'Atto Numero 10,
Parte 2, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, dell'Anno 2012;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di CA CC (LI) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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