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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1517/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. RT NT Presidente
Dott. Antonio TE Consigliere rel.
Dott. Elena Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.5.2025 da
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Defilippi Claudio Parte_1 C.F._1
e MI AN, con elezione di domicilio presso i relativi domicili telematici;
appellante
CONTRO avv. (C.F. ), in proprio, quale procuratore antistatario CP_1 C.F._2 di , con elezione di domicilio in Milano, Via Vitali 1, presso il Controparte_2 proprio studio professionale;
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma TE di Appello intestata, contrariis reiectis, previa sospensione della sentenza impugnata, in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ovvero riformarla per tutti i motivi addotti, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado, annullando la condanna a favore della controparte. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio. Onorari da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
per CP_1
l'Ecc.ma TE d'appello adita adito Voglia, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti:
- nel merito: rigettare tutte le domande nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, e conseguentemente confermare la sentenza n. 61/2025 emessa in data
28.2.2025 nel procedimento NRG 659/2023 e notificata al difensore in data 9 aprile 2025, con ogni consequenziale provvedimento in merito.
Attesa la palese infondatezza dell'odierno giudizio e il carattere meramente dilatorio dello stesso, si insta per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Sondrio, l'avv. Parte_1 CP_1 proponendo opposizione, ex art. 615, 1° comma c.p.c., al precetto con il quale le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 2.152,80 in forza di titolo esecutivo costituito da sentenza della
Commissione Tributaria di Sondrio che l'aveva condannata a rimborsare all' Controparte_2 le spese del giudizio, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. CP_1
Deduceva l'inesigibilità delle spese di lite, esponendo che l'art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/92 dispone che la riscossione delle spese di giudizio a favore dell'ente impositore (o dell'agente della riscossione o dei soggetti di cui all'art. 53 d.lgs 446/97) avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo solamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
deduceva poi l'improcedibilità della procedura esecutiva in pendenza della procedura di sovraindebitamento ex l.3/2012; ancora, deduceva violazione della normativa emergenziale COVID, richiamando le misure di contenimento di cui all'art. 3 comma 6 del decreto legge 6/2020 e l'impossibilità sopravvenuta di adempiere le proprie obbligazioni;
deduceva infine che uno dei conti correnti era cointestato, e quindi pignorabile solo nella misura del 50%.
Si costituiva chiedendo rigettare le domande nei suoi confronti, e CP_1 conseguentemente confermare l'atto di pignoramento opposto, con ogni consequenziale provvedimento in merito, nonché l'assegnazione delle somme vincolate.
2 Il Tribunale con sentenza n. 61/25 emessa in data 28.2.2025, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigettava la domanda attorea, condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, nullità Parte_1 della sentenza, violazione di legge, omessa decisione –illogica- insufficiente motivazione, quanto alla tardività dell'eccezione relativa all'impossibilità del difensore antistatario di procedere al recupero delle spese;
con un secondo motivo, nullità della sentenza, violazione di legge. omessa decisione – illogica- insufficiente motivazione, quanto alla pendenza della procedura di sovraindebitamento ex l.3/2012; con un terzo motivo, nullità della sentenza, violazione di legge, omessa decisione –illogica- insufficiente motivazione, quanto alla violazione dell'art. 6 legge
6/2020, violazione art. 3 costituzione;
con un quarto motivo, nullità della sentenza, omessa insufficiente motivazione in ordine alle somme pignorate sul conto corrente cointestato.
Si costituiva chiedendo respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata. CP_1
Alla prima udienza, tenutasi il 28.10.2025, la TE invitava alla immediata precisazione delle conclusioni, e fissava l'udienza odierna per la discussione ex art. 350bis c.p.c., previa concessione di termine per memorie;
all'udienza la parte comparsa procedeva a discussione orale e la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Una vicenda del tutto analoga, avente ad oggetto diversa procedura esecutiva introdotta sulla base del medesimo titolo, è già stata esaminata in precedente decisione di questa TE, cui si intende dare seguito (sentenza n. 1416/2024 in data 30.4.2024, pubbl. il 15/5/2024, in proc. n. 2690/23 RG, tra le medesime parti); a seguito del ricorso per cassazione da parte di avverso la Parte_1 decisione di questa TE, il consigliere delegato proponeva la procedura di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. (Cass. ord.
1.4.2025 in proc. NRG 24012/2024); trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, la TE dichiarava estinto il giudizio (Cass. ord. 15871/2025 del 10.6.2025).
L'articolo 118 disp. att., c.p.c., novellato nel 2009, nel fissare le regole della motivazione della sentenza, richiede l'esposizione «dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi».
3 Il primo motivo, deducente nullità della sentenza, violazione di legge, omessa decisione –illogica- insufficiente motivazione, quanto alla tardività dell'eccezione relativa all'impossibilità del difensore antistatario di procedere al recupero delle spese, non è fondato.
Quanto alla eccezione relativa alla impossibilità del difensore dichiaratosi antistatario di procedere con il recupero delle spese di lite tramite il titolo esecutivo, il Tribunale osservava che l'eccezione era stata tardivamente sollevata per la prima volta nella opposizione al pignoramento presso terzi invece che, come avrebbe dovuto, nel procedimento avanti la commissione tributaria sulla cui decisione l'esecuzione si fonda.
L'appellante si duole della pronuncia in rito, e chiede di esaminare le questioni dedotte nel merito, che però sono infondate.
Si richiama sul punto la precedente decisione di questa TE. L'art. 15, comma 2-sexies d. Lgs.
546/1992 riguarda solamente la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, se assistiti dai propri funzionari, e non anche il difensore del libero foro che ha assistito l'ente impositore e dichiaratosi antistatario. Quest'ultimo può agire in via esecutiva con i mezzi ordinari dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Quanto, poi, alla contestazione relativa al difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza recante la condanna alla rifusione delle spese del giudizio, va rilevato che lo stesso appellante qualifica il motivo in questione come opposizione gli atti esecutivi e che, pertanto, l'appello, sul punto, è inammissibile. Il motivo, in ogni caso, è privo di fondamento, dovendosi osservare, per un verso, che l'appellante non ha neppure allegato di avere proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria costituente il titolo esecutivo;
per altro verso, che la censura dell'appellante non si confronta con quanto osservato dal Tribunale, e cioè che la segreteria della Commissione Tributaria provvede al rilascio della sentenza munita di formula esecutiva solo successivamente al passaggio in giudicato della stessa (d'altro canto, i procuratori delle parti hanno chiarito che la sentenza è passata in giudicato). È appena il caso di osservare, poi, che ogni questione relativa alla possibilità o meno, per l'ufficio impositore, di avvalersi, nel giudizio tributario, della difesa di un avvocato del libero Foro (e, quindi, della sua re- golare costituzione in giudizio) avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito del processo tributario e non può costituire motivo di opposizione all'esecuzione della condanna del contribuente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del difensore distrattario. La questione è stata risolta dalla Commissione Tributaria con sentenza passata in giudicato avverso il titolo esecutivo di formazione giudiziale non possono essere proposti motivi di opposizione fondati su eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di cognizione.
4 Il secondo motivo, deducente nullità della sentenza, violazione di legge, omessa decisione – illogica- insufficiente motivazione, quanto alla pendenza della procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012, non è fondato.
Quanto alla invocata improcedibilità in pendenza della procedura di sovraindebitamento, il
Tribunale osservava che la sospensione delle azioni esecutive, di competenza esclusiva del G.E., non era conseguenza automatica dell'introduzione dello strumento di composizione della crisi, ma necessitava di un espresso provvedimento del Giudice, che presupponeva la positiva delibazione in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui agli artt.
7-9 della Legge n. 3/2012, nel caso in esame insussistenti.
La decisione è corretta.
Si richiama sul punto la precedente decisione di questa TE. Osserva il collegio che nel caso in esame l'esecuzione non è ancora iniziata, essendo stato notificato solo il titolo esecutivo e il pedissequo atto di precetto, sicché l'eventuale pendenza di una procedura di sovraindebitamento del consumatore, nell'ambito della quale può essere disposta la sospensione delle procedure esecutive in corso, non assume rilievo ai fini della valutazione della validità del precetto. Il fatto che nel precetto deve essere contenuto - peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non a pena di nullità o invalidità dell'atto (cfr. Cass. 23343/2022) - l'avvertimento circa la possibilità per il debitore di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non consente di affermare l'invalidità dell'atto -che, si ripete, costituisce solo il preavviso di una eventuale futura procedura esecutiva- se il debitore è già ammesso alla procedura.
Sotto altro profilo, va comunque rilevato:
- che l'appellante non ha contestato quanto allegato già in primo grado dalla controparte circa l'avvenuta archiviazione, in data 22/2/2019, della procedura senza alcuna fissazione di udienza per i creditori di Parte_1
- che non è provato che sia stata disposta, nelle more della convocazione dei creditori, nel procedimento di omologazione del piano del consumatore, la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione pendenti.
Il terzo motivo, deducente nullità della sentenza, violazione di legge, omessa decisione –illogica- insufficiente motivazione, quanto violazione dell'art. 6 legge 6/2020, violazione art. 3 Costituzione, non è fondato.
Quanto alla eccepita violazione dell'art. 6 legge 6/2020, il Tribunale osservava che tale disposto era relativo solo ai ritardi e inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di
5 contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, onde ne restavano esclusi i titoli posti a fondamento del pignoramento notificato.
La statuizione è corretta.
Si richiama sul punto la precedente decisione di questa TE. Osserva il collegio, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla genericità della censura, che l'opponente ha lamentato, in primo grado, la violazione del d.l. n. 7/2021 in materia di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (peraltro abrogato con legge 26/2/2021). Si tratta di norma che regola i recuperi aventi carattere strettamente tributario e aventi ad oggetto crediti azionati direttamente dall'
[...]
, mentre nel caso in esame oggetto di intimazione è il credito del difensore Controparte_2 distrattario per il recupero delle spese di lite. L'appellante ha inoltre richiamato, in primo grado,
l'art. 3, comma 6-bis del D.L. n. 6/2020, che prevede l'obbligo per il giudice di valutare il rispetto delle misure di contenimento di cui allo stesso decreto ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Si tratta di una norma, ad avviso del collegio, che può assumere rilievo nel giudizio di cognizione ai fini della valutazione della sussistenza o meno di un inadempimento colpevole dell'obbligato, mentre non ha rilevanza nell'ambito del processo esecutivo.
Il quarto motivo, deducente nullità della sentenza, omessa insufficiente motivazione in ordine alle somme pignorate sul conto corrente cointestato, non è fondato.
Il Tribunale dava atto che la liquidazione avrebbe avuto ad oggetto il solo 50% intestato a Pt_1
così facendo propria la prospettazione di parte debitrice secondo cui uno dei conti correnti
[...] era cointestato, e quindi pignorabile solo nella misura del 50%., di talchè non è ravvisabile alcun interesse a dolersi della decisione.
Lamenta poi, solo in sede di appello, che la presunzione di contitolarità è semplice, ed ammette prova contraria, ma si tratta di prospettazione tardiva, mai formulata in primo grado, e comunque del tutto sfornita della necessaria specifica allegazione, e comunque di prova.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi, per lo scaglione azionato.
6
P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida per compensi defensionali in € 2.915,00, oltre spese generali 15%, IVA e CP_1 cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 9/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio TE RT NT
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE composta dai magistrati
Dott. RT NT Presidente
Dott. Antonio TE Consigliere rel.
Dott. Elena Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.5.2025 da
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Defilippi Claudio Parte_1 C.F._1
e MI AN, con elezione di domicilio presso i relativi domicili telematici;
appellante
CONTRO avv. (C.F. ), in proprio, quale procuratore antistatario CP_1 C.F._2 di , con elezione di domicilio in Milano, Via Vitali 1, presso il Controparte_2 proprio studio professionale;
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma TE di Appello intestata, contrariis reiectis, previa sospensione della sentenza impugnata, in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello dichiarare la nullità della sentenza impugnata, ovvero riformarla per tutti i motivi addotti, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado, annullando la condanna a favore della controparte. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio. Onorari da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
per CP_1
l'Ecc.ma TE d'appello adita adito Voglia, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, contrariis reiectis, per tutti i motivi in atti:
- nel merito: rigettare tutte le domande nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, e conseguentemente confermare la sentenza n. 61/2025 emessa in data
28.2.2025 nel procedimento NRG 659/2023 e notificata al difensore in data 9 aprile 2025, con ogni consequenziale provvedimento in merito.
Attesa la palese infondatezza dell'odierno giudizio e il carattere meramente dilatorio dello stesso, si insta per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e spese al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv.
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Sondrio, l'avv. Parte_1 CP_1 proponendo opposizione, ex art. 615, 1° comma c.p.c., al precetto con il quale le era stato intimato il pagamento dell'importo di € 2.152,80 in forza di titolo esecutivo costituito da sentenza della
Commissione Tributaria di Sondrio che l'aveva condannata a rimborsare all' Controparte_2 le spese del giudizio, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario. CP_1
Deduceva l'inesigibilità delle spese di lite, esponendo che l'art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/92 dispone che la riscossione delle spese di giudizio a favore dell'ente impositore (o dell'agente della riscossione o dei soggetti di cui all'art. 53 d.lgs 446/97) avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo solamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
deduceva poi l'improcedibilità della procedura esecutiva in pendenza della procedura di sovraindebitamento ex l.3/2012; ancora, deduceva violazione della normativa emergenziale COVID, richiamando le misure di contenimento di cui all'art. 3 comma 6 del decreto legge 6/2020 e l'impossibilità sopravvenuta di adempiere le proprie obbligazioni;
deduceva infine che uno dei conti correnti era cointestato, e quindi pignorabile solo nella misura del 50%.
Si costituiva chiedendo rigettare le domande nei suoi confronti, e CP_1 conseguentemente confermare l'atto di pignoramento opposto, con ogni consequenziale provvedimento in merito, nonché l'assegnazione delle somme vincolate.
2 Il Tribunale con sentenza n. 61/25 emessa in data 28.2.2025, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigettava la domanda attorea, condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, nullità Parte_1 della sentenza, violazione di legge, omessa decisione –illogica- insufficiente motivazione, quanto alla tardività dell'eccezione relativa all'impossibilità del difensore antistatario di procedere al recupero delle spese;
con un secondo motivo, nullità della sentenza, violazione di legge. omessa decisione – illogica- insufficiente motivazione, quanto alla pendenza della procedura di sovraindebitamento ex l.3/2012; con un terzo motivo, nullità della sentenza, violazione di legge, omessa decisione –illogica- insufficiente motivazione, quanto alla violazione dell'art. 6 legge
6/2020, violazione art. 3 costituzione;
con un quarto motivo, nullità della sentenza, omessa insufficiente motivazione in ordine alle somme pignorate sul conto corrente cointestato.
Si costituiva chiedendo respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata. CP_1
Alla prima udienza, tenutasi il 28.10.2025, la TE invitava alla immediata precisazione delle conclusioni, e fissava l'udienza odierna per la discussione ex art. 350bis c.p.c., previa concessione di termine per memorie;
all'udienza la parte comparsa procedeva a discussione orale e la TE si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Una vicenda del tutto analoga, avente ad oggetto diversa procedura esecutiva introdotta sulla base del medesimo titolo, è già stata esaminata in precedente decisione di questa TE, cui si intende dare seguito (sentenza n. 1416/2024 in data 30.4.2024, pubbl. il 15/5/2024, in proc. n. 2690/23 RG, tra le medesime parti); a seguito del ricorso per cassazione da parte di avverso la Parte_1 decisione di questa TE, il consigliere delegato proponeva la procedura di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. (Cass. ord.
1.4.2025 in proc. NRG 24012/2024); trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, la TE dichiarava estinto il giudizio (Cass. ord. 15871/2025 del 10.6.2025).
L'articolo 118 disp. att., c.p.c., novellato nel 2009, nel fissare le regole della motivazione della sentenza, richiede l'esposizione «dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi».
3 Il primo motivo, deducente nullità della sentenza, violazione di legge, omessa decisione –illogica- insufficiente motivazione, quanto alla tardività dell'eccezione relativa all'impossibilità del difensore antistatario di procedere al recupero delle spese, non è fondato.
Quanto alla eccezione relativa alla impossibilità del difensore dichiaratosi antistatario di procedere con il recupero delle spese di lite tramite il titolo esecutivo, il Tribunale osservava che l'eccezione era stata tardivamente sollevata per la prima volta nella opposizione al pignoramento presso terzi invece che, come avrebbe dovuto, nel procedimento avanti la commissione tributaria sulla cui decisione l'esecuzione si fonda.
L'appellante si duole della pronuncia in rito, e chiede di esaminare le questioni dedotte nel merito, che però sono infondate.
Si richiama sul punto la precedente decisione di questa TE. L'art. 15, comma 2-sexies d. Lgs.
546/1992 riguarda solamente la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, se assistiti dai propri funzionari, e non anche il difensore del libero foro che ha assistito l'ente impositore e dichiaratosi antistatario. Quest'ultimo può agire in via esecutiva con i mezzi ordinari dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Quanto, poi, alla contestazione relativa al difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza recante la condanna alla rifusione delle spese del giudizio, va rilevato che lo stesso appellante qualifica il motivo in questione come opposizione gli atti esecutivi e che, pertanto, l'appello, sul punto, è inammissibile. Il motivo, in ogni caso, è privo di fondamento, dovendosi osservare, per un verso, che l'appellante non ha neppure allegato di avere proposto appello contro la sentenza della Commissione Tributaria costituente il titolo esecutivo;
per altro verso, che la censura dell'appellante non si confronta con quanto osservato dal Tribunale, e cioè che la segreteria della Commissione Tributaria provvede al rilascio della sentenza munita di formula esecutiva solo successivamente al passaggio in giudicato della stessa (d'altro canto, i procuratori delle parti hanno chiarito che la sentenza è passata in giudicato). È appena il caso di osservare, poi, che ogni questione relativa alla possibilità o meno, per l'ufficio impositore, di avvalersi, nel giudizio tributario, della difesa di un avvocato del libero Foro (e, quindi, della sua re- golare costituzione in giudizio) avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito del processo tributario e non può costituire motivo di opposizione all'esecuzione della condanna del contribuente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del difensore distrattario. La questione è stata risolta dalla Commissione Tributaria con sentenza passata in giudicato avverso il titolo esecutivo di formazione giudiziale non possono essere proposti motivi di opposizione fondati su eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di cognizione.
4 Il secondo motivo, deducente nullità della sentenza, violazione di legge, omessa decisione – illogica- insufficiente motivazione, quanto alla pendenza della procedura di sovraindebitamento ex l. 3/2012, non è fondato.
Quanto alla invocata improcedibilità in pendenza della procedura di sovraindebitamento, il
Tribunale osservava che la sospensione delle azioni esecutive, di competenza esclusiva del G.E., non era conseguenza automatica dell'introduzione dello strumento di composizione della crisi, ma necessitava di un espresso provvedimento del Giudice, che presupponeva la positiva delibazione in ordine alla ricorrenza dei requisiti di cui agli artt.
7-9 della Legge n. 3/2012, nel caso in esame insussistenti.
La decisione è corretta.
Si richiama sul punto la precedente decisione di questa TE. Osserva il collegio che nel caso in esame l'esecuzione non è ancora iniziata, essendo stato notificato solo il titolo esecutivo e il pedissequo atto di precetto, sicché l'eventuale pendenza di una procedura di sovraindebitamento del consumatore, nell'ambito della quale può essere disposta la sospensione delle procedure esecutive in corso, non assume rilievo ai fini della valutazione della validità del precetto. Il fatto che nel precetto deve essere contenuto - peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non a pena di nullità o invalidità dell'atto (cfr. Cass. 23343/2022) - l'avvertimento circa la possibilità per il debitore di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non consente di affermare l'invalidità dell'atto -che, si ripete, costituisce solo il preavviso di una eventuale futura procedura esecutiva- se il debitore è già ammesso alla procedura.
Sotto altro profilo, va comunque rilevato:
- che l'appellante non ha contestato quanto allegato già in primo grado dalla controparte circa l'avvenuta archiviazione, in data 22/2/2019, della procedura senza alcuna fissazione di udienza per i creditori di Parte_1
- che non è provato che sia stata disposta, nelle more della convocazione dei creditori, nel procedimento di omologazione del piano del consumatore, la sospensione di eventuali procedimenti di esecuzione pendenti.
Il terzo motivo, deducente nullità della sentenza, violazione di legge, omessa decisione –illogica- insufficiente motivazione, quanto violazione dell'art. 6 legge 6/2020, violazione art. 3 Costituzione, non è fondato.
Quanto alla eccepita violazione dell'art. 6 legge 6/2020, il Tribunale osservava che tale disposto era relativo solo ai ritardi e inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di
5 contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, onde ne restavano esclusi i titoli posti a fondamento del pignoramento notificato.
La statuizione è corretta.
Si richiama sul punto la precedente decisione di questa TE. Osserva il collegio, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla genericità della censura, che l'opponente ha lamentato, in primo grado, la violazione del d.l. n. 7/2021 in materia di proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (peraltro abrogato con legge 26/2/2021). Si tratta di norma che regola i recuperi aventi carattere strettamente tributario e aventi ad oggetto crediti azionati direttamente dall'
[...]
, mentre nel caso in esame oggetto di intimazione è il credito del difensore Controparte_2 distrattario per il recupero delle spese di lite. L'appellante ha inoltre richiamato, in primo grado,
l'art. 3, comma 6-bis del D.L. n. 6/2020, che prevede l'obbligo per il giudice di valutare il rispetto delle misure di contenimento di cui allo stesso decreto ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 cod. civ., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Si tratta di una norma, ad avviso del collegio, che può assumere rilievo nel giudizio di cognizione ai fini della valutazione della sussistenza o meno di un inadempimento colpevole dell'obbligato, mentre non ha rilevanza nell'ambito del processo esecutivo.
Il quarto motivo, deducente nullità della sentenza, omessa insufficiente motivazione in ordine alle somme pignorate sul conto corrente cointestato, non è fondato.
Il Tribunale dava atto che la liquidazione avrebbe avuto ad oggetto il solo 50% intestato a Pt_1
così facendo propria la prospettazione di parte debitrice secondo cui uno dei conti correnti
[...] era cointestato, e quindi pignorabile solo nella misura del 50%., di talchè non è ravvisabile alcun interesse a dolersi della decisione.
Lamenta poi, solo in sede di appello, che la presunzione di contitolarità è semplice, ed ammette prova contraria, ma si tratta di prospettazione tardiva, mai formulata in primo grado, e comunque del tutto sfornita della necessaria specifica allegazione, e comunque di prova.
S'impongono quindi la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, nei valori medi, per lo scaglione azionato.
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P.Q.M.
La TE d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida per compensi defensionali in € 2.915,00, oltre spese generali 15%, IVA e CP_1 cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 9/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio TE RT NT
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