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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
3/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263 dell'anno 2024
TRA
n. il 24.4.1959 in Scafati rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. GABRIELLA LAURETTA presso lo studio della quale, in TRECASE alla Via VESUVIO n. 53, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 (repertorio 37875), dall'avv. Mauro Elberti Per_1
unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede in NAPOLI alla CP_2
Via A. De Gasperi n. 55.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 13/05/2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 950 pronunziata in data 7 maggio 2024 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di accertamento della irripetibilità della somma di € 1110,60 pretesa dall' per CP_2
l'asserita indebita corresponsione della maggiorazione sociale su prestazione di invalidità civile per l'anno 2021. Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto sussistente un obbligo di restituzione posto che l' era a conoscenza dei redditi in godimento ad essa CP_2
appellante per l'anno 2021 e che aveva dedotto di avere corrisposto la maggiorazione in previsione di una sospensione nella erogazione dell'assegno ordinario nelle more del procedimento di conferma.
Essa appellante, dunque, non aveva dato causa alla indebita erogazione né l' CP_1
poteva ignorare che, anche in caso di soluzione di continuità nel pagamento, la conferma dell'assegno comporta la consecutività del beneficio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda proposta con il ricorso del 16 maggio 2023.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' si è costituito sostenendo la CP_2
inammissibilità ed infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
Ha evidenziato, nel merito, che esso non aveva commesso alcun errore e che CP_1
non vi era alcun affidamento della assistita da tutelare.
Ha concluso per la conferma della gravata sentenza.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
Secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo del Giudice di legittimità, infatti, (cfr. da ultimo Cass. Sez. VI - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021 ma anche
Sez. Lav., Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 ) in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti … a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
4.1 Erroneamente, dunque, il primo Giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie che qui ne occupa l'art. 52 della legge n. 88/1989 ed ha rigettato la domanda perché non poteva configurarsi un errore dell' CP_2 Non può, per altro, omettersi di considerare che la presunzione invocata dall' , CP_1
non prevista per vero da alcuna norma, si è comunque rivelata erronea poiché nel corso del procedimento per la conferma della prestazione previdenziale pure in godimento alla non si è determinata alcuna riduzione del reddito. Pt_1
Già sotto questo profilo, dunque, la gravata sentenza non può essere condivisa.
4.2 Inquadrando correttamente la fattispecie, inoltre, deve precisarsi che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n.
16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
4.3 Nel caso che qui ne occupa non appare seriamente discutibile che sussistesse un affidamento della Pt_1
Costei, infatti, godeva esclusivamente di redditi a carico dell' né l'ente ha CP_1
negato di essere a conoscenza dell'ammontare dei redditi medesimi deducendo soltanto di avere presunto che il reddito sarebbe divenuto compatibile con la erogazione della maggiorazione nel corso del procedimento di conferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Orbene l'assistita, che non aveva omesso comunicazioni di sorta né aveva in alcun modo contribuito al formarsi della presunzione posta dall' a fondamento della CP_2
indebita erogazione, legittimamente ha confidato nella sussistenza del proprio diritto alla maggiorazione.
4.4 Sussistendo l'affidamento, deve considerarsi che il provvedimento di indebito risulta adottato alla data del 30 marzo 2022 e, pertanto, legittimerebbe la restituzione per somme erogate successivamente a detta data laddove alla pacificamente, Pt_1
la maggiorazione sociale è stata corrisposta unicamente dal gennaio al dicembre 2020.
5. In riforma della sentenza gravata, dunque deve affermarsi che la somma erogata è irripetibile.
6. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irripetibile la somma di € 1.110,60 pretesa in restituzione dall' con provvedimento del 30 CP_2
marzo 2022;
- condanna l'Istituto alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 641,00 per il giudizio di primo grado ed in € 673,00 per l'appello con attribuzione all'avv. G.
Lauretta, anticipataria.
In Napoli, il 03/02/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
3/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263 dell'anno 2024
TRA
n. il 24.4.1959 in Scafati rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. GABRIELLA LAURETTA presso lo studio della quale, in TRECASE alla Via VESUVIO n. 53, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 (repertorio 37875), dall'avv. Mauro Elberti Per_1
unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede in NAPOLI alla CP_2
Via A. De Gasperi n. 55.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 13/05/2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 950 pronunziata in data 7 maggio 2024 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di accertamento della irripetibilità della somma di € 1110,60 pretesa dall' per CP_2
l'asserita indebita corresponsione della maggiorazione sociale su prestazione di invalidità civile per l'anno 2021. Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto sussistente un obbligo di restituzione posto che l' era a conoscenza dei redditi in godimento ad essa CP_2
appellante per l'anno 2021 e che aveva dedotto di avere corrisposto la maggiorazione in previsione di una sospensione nella erogazione dell'assegno ordinario nelle more del procedimento di conferma.
Essa appellante, dunque, non aveva dato causa alla indebita erogazione né l' CP_1
poteva ignorare che, anche in caso di soluzione di continuità nel pagamento, la conferma dell'assegno comporta la consecutività del beneficio.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta la domanda proposta con il ricorso del 16 maggio 2023.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' si è costituito sostenendo la CP_2
inammissibilità ed infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
Ha evidenziato, nel merito, che esso non aveva commesso alcun errore e che CP_1
non vi era alcun affidamento della assistita da tutelare.
Ha concluso per la conferma della gravata sentenza.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
Secondo l'ormai consolidato orientamento interpretativo del Giudice di legittimità, infatti, (cfr. da ultimo Cass. Sez. VI - L, Ordinanza n. 24133 del 07/09/2021 ma anche
Sez. Lav., Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 ) in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti … a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
4.1 Erroneamente, dunque, il primo Giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie che qui ne occupa l'art. 52 della legge n. 88/1989 ed ha rigettato la domanda perché non poteva configurarsi un errore dell' CP_2 Non può, per altro, omettersi di considerare che la presunzione invocata dall' , CP_1
non prevista per vero da alcuna norma, si è comunque rivelata erronea poiché nel corso del procedimento per la conferma della prestazione previdenziale pure in godimento alla non si è determinata alcuna riduzione del reddito. Pt_1
Già sotto questo profilo, dunque, la gravata sentenza non può essere condivisa.
4.2 Inquadrando correttamente la fattispecie, inoltre, deve precisarsi che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n.
16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
4.3 Nel caso che qui ne occupa non appare seriamente discutibile che sussistesse un affidamento della Pt_1
Costei, infatti, godeva esclusivamente di redditi a carico dell' né l'ente ha CP_1
negato di essere a conoscenza dell'ammontare dei redditi medesimi deducendo soltanto di avere presunto che il reddito sarebbe divenuto compatibile con la erogazione della maggiorazione nel corso del procedimento di conferma dell'assegno ordinario di invalidità.
Orbene l'assistita, che non aveva omesso comunicazioni di sorta né aveva in alcun modo contribuito al formarsi della presunzione posta dall' a fondamento della CP_2
indebita erogazione, legittimamente ha confidato nella sussistenza del proprio diritto alla maggiorazione.
4.4 Sussistendo l'affidamento, deve considerarsi che il provvedimento di indebito risulta adottato alla data del 30 marzo 2022 e, pertanto, legittimerebbe la restituzione per somme erogate successivamente a detta data laddove alla pacificamente, Pt_1
la maggiorazione sociale è stata corrisposta unicamente dal gennaio al dicembre 2020.
5. In riforma della sentenza gravata, dunque deve affermarsi che la somma erogata è irripetibile.
6. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irripetibile la somma di € 1.110,60 pretesa in restituzione dall' con provvedimento del 30 CP_2
marzo 2022;
- condanna l'Istituto alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 641,00 per il giudizio di primo grado ed in € 673,00 per l'appello con attribuzione all'avv. G.
Lauretta, anticipataria.
In Napoli, il 03/02/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa