Art. 45. Servizio di matricola dei detenuti e internati 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati nonche' a tutte le altre attivita' connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata. Lo stesso personale cura, per la parte di competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti ed internati.
2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
3. Fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma 1 non puo' essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali.
2. Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
3. Fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma 1 non puo' essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali.