Art. 2. 1. Il terzo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478 , e' cosi' modificato:
"Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".
Nota all'art. 2:
Tenuto conto della modifica apportata con il presente articolo, il testo dell'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. n. 478/1985 risulta essere ora il seguente:
"Art. 4. - Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale dipendente impiegando materiali e mezzi di proprieta' o in uso dell'amministrazione.
Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre l'IVA.
Sono eseguiti a cottimo fiduciario le forniture, i lavori, i servizi, per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese".
"Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".
Nota all'art. 2:
Tenuto conto della modifica apportata con il presente articolo, il testo dell'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. n. 478/1985 risulta essere ora il seguente:
"Art. 4. - Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto, e cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con personale dipendente impiegando materiali e mezzi di proprieta' o in uso dell'amministrazione.
Sono altresi' eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialita' o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre l'IVA.
Sono eseguiti a cottimo fiduciario le forniture, i lavori, i servizi, per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a persone o imprese".