Ordinanza cautelare 16 novembre 2022
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/12/2025, n. 8523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8523 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08523/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05064/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5064 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di PO, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale PO, domiciliataria ex lege in PO, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di PO di divieto di detenzione di armi munizioni e materiale esplodente prot.-OMISSIS- con il quale il Prefetto di PO faceva divieto di detenere armi munizioni e materiali esplodenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di PO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa ER LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato il decreto del Prefetto di PO di divieto di detenzione di armi munizioni e materiale esplodente prot. -OMISSIS-.
1.1. Ha premesso che il provvedimento trae origine da un conflitto sviluppatosi nell’ambito di rapporti di vicinato e familiari tra i residenti del fabbricato sito in -OMISSIS-, culminato in una lite, avvenuta il -OMISSIS-, tra il ricorrente e il Sig. -OMISSIS-, cui è sopraggiunto in suo aiuto il Sig. -OMISSIS-, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri che, cessata la discussione, hanno ritirato cautelativamente l’arma da fuoco del ricorrente che svolge l’attività -OMISSIS-. Il ritiro è stato disposto in quanto uno dei soggetti coinvolti aveva dichiarato che il ricorrente li aveva minacciati brandendo l’arma. Avviate le indagini, la Procura della Repubblica decideva di domandare l’archiviazione al GIP che la disponeva, per non essere stata raggiunta la prova dell’effettiva dinamica dei fatti.
1.2. Il ricorrente, pertanto, ha impugnato la decisione di imporgli il divieto di detenzione di armi e munizioni, con ricorso affidato ai seguenti motivi:
“ 1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 11 Tulps. Eccesso di potere. Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Sproporzionalità della misura adottata. Travisamento dei fatti. Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzato .”, con cui ha contestato che il provvedimento non è adeguatamente motivato, tenuto anche conto dell’ampia discrezionalità di cui è munita l’amministrazione in questo contesto che impone, quindi, un obbligo di motivazione rafforzato. Ha poi evidenziato che i Carabinieri non avevano mai assistito alla minaccia che, asseritamente, il ricorrente avrebbe rivolto nel corso del litigio, fondata solo sulla dichiarazione di soggetti, uno dei quali è stato descritto come ubriaco. Infine ha sottolineato come il ricorrente svolgeva da decenni la professione -OMISSIS- senza che nessuna segnalazione fosse mai pervenuta e che, a causa di tale vicenda, aveva perso il lavoro.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso previa sospensione cautelare.
1.3. L’amministrazione si è costituita genericamente il 3 novembre 2022.
1.4. Il Collegio, con ordinanza cautelare, Tar PO, sez. V, 16 novembre 2022, n. 1992, non appellata, ha respinto la domanda cautelare.
1.5. Il ricorrente ha depositato la prima memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e, all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, previa istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
3. Ritiene il Collegio i profili di censura sollevati possano essere scrutinati congiuntamente alla luce della loro connessione.
4. Ciò posto, nella materia che ci occupa, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto istante (cfr., Tar Palermo, sez. IV, sent. n. 1137/2024).
L'ampiezza di tale discrezionalità deriva dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975) e dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo ma ha natura cautelare e preventiva a tutela della privata e pubblica incolumità.
Per granitico orientamento della giurisprudenza, inoltre, “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi ” (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4055/2018). “ D'altronde, l'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini va, nel dubbio, considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse ludico - sportivo di cui è titolare colui che richiede la licenza di porto d'armi ” (T.A.R. Sardegna, sez. I, 20 marzo 2018, n. 236).
La valutazione prognostica circa la possibilità che l'utilizzo delle armi possa esporre a pericolo l'incolumità, pubblica e privata, nonché la sicurezza, tenuto conto della ratio legis alla stessa sottesa - consistente nell'esigenza di prevenire anche soltanto il rischio di un abuso delle armi in parola - prescinde dall'accertamento di responsabilità penali in capo al suo destinatario.
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, che potrebbero verificarsi anche in caso di comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi (Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238); pertanto, il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 12 giugno 2020 n. 5200; Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977); costituiscono, inoltre, idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, n. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260), ovvero, in caso di convivenza con soggetti ritenuti non affidabili, in quanto, ad esempio, resisi responsabili di reati e, quindi, pienamente capaci di abusare delle armi e di eludere la sorveglianza del legittimo detentore delle armi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 02 maggio 2006, n. 2438).
Pertanto, la valutazione sul pericolo di abuso delle armi, che ai sensi dell’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, può fondare il divieto di detenzione delle stesse, non si concreta in un giudizio di pericolosità sociale implicante un’analisi della personalità dell’interessato, ma può ancorarsi anche a singoli episodi specifici che, alla stregua di un giudizio discrezionale non manifestamente irragionevole né illogico, faccia ritenere sussistente il rischio di abuso delle armi, al di là dell’esistenza di condotte rimproverabili dell’interessato.
Da quanto precede deriva, in sintesi, il riconoscimento all’amministrazione di un’ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti per l’applicazione della suddetta misura e che a questa non è richiesto un giudizio di pericolosità sociale, bensì più semplicemente un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abusi.
5. Ciò posto, non può ritenersi che l’amministrazione abbia svolto una valutazione manifestamente irragionevole o illogica, in quanto, al momento dell’adozione del provvedimento, dalla necessità di intervento della forza pubblica per sedare la lite verificatasi era desumibile un giudizio prognostico negativo quanto all’affidabilità del ricorrente.
Del resto, neppure il ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei lamentati profili di difetto di istruttoria, non avendo comprovato l’effettiva assenza di precedenti penali e di polizia, nonché la buona condotta dallo stesso tenuta in ambito lavorativo.
Per altro verso, da quanto evidenziato dai Carabinieri emerge una situazione conflittuale tra vicini di casa; la lite ha indotto ambedue le parti a denunciare/querelare la controparte, a dimostrazione della serietà del litigio che ha avuto strascichi in sede giurisdizionale.
Il tentativo ricorrente di ridimensionare l’episodio si scontra con il dato fattuale delle intervenute denunce/querele reciproche delle parti coinvolte, con iscrizione nel registro degli indagati ed instaurazione di plurimi procedimenti.
Sotto questo profilo l’ordinanza di archiviazione non nega la conflittualità in essere, sfociata nella lite di cui sopra, dando atto, anzi, del fatto che in altre occasioni le parti avevano avuto screzi riguardanti l’impiego e l’utilizzo delle aree -OMISSIS-, limitandosi a constatare l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio per la presenza di versioni contrastanti riguardanti l’accaduto.
In altri termini, la valutazione che ha sorretto il provvedimento non è costituita dalla pendenza del procedimento penale, ma dalla situazione di conflittualità tra vicini grave e persistente, che integra una circostanza di per sé munita di sufficiente rilievo prognostico, sussistendo il ragionevole sospetto di un uso improprio dell'arma, posto che, come si è innanzi osservato, la revoca dell’istanza di porto d’armi può legittimamente fondarsi anche su considerazioni probabilistiche ragionevolmente dedotte e dalle complessive circostanze di fatto (Cons. St., sez. III, 6 settembre 2012, n. 4731; id., sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8102). In proposito è stato affermato che l’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica “ indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze, quand’anche verificatesi prima dell’adozione del provvedimento di divieto, non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto ” (T.A.R. Campania sez. V - PO, 6 giugno 2022, n. 3820).
6. In definitiva, alla luce di quanto sopra, il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 2.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e altri soggetti menzionati.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO LL Di PO, Presidente
Rita Luce, Consigliere
ER LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LA | MO LL Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.