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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. HE De IA - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1403/2022 R.G.L. promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Oliva e Parte_1
LI RO.
- APPELLANTE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Agostino Equizzi e IAno Equizzi.
- APPELLATA-
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO- Oggetto: risarcimento danni da infortunio.
All'udienza del 25.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. IN FATTO Con ricorso depositato il 16.07.2020 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Palermo G.L. la e l' Controparte_1 CP_2 chiedendone la condanna in solido (o di ciascuno di essi in via esclusiva) al risarcimento del danno biologico (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta per alte frequenze ed una laringopatia disfunzionale complicata da lesione organica per formazione nodulo alla corda vocale vera di sinistra dovuta a surmenage-malmenage vocale cronico”) pari ad €30.000,00 e del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, patito all'esito della prestazione lavorativa resa alle dipendenze della società convenuta, con mansioni di “operatore telefonico”, tra il 20 maggio 2002 ed il 31 gennaio 2019, a causa delle “stressanti turnazioni di lavoro” alle quali era sottoposta, senza “pause di lavoro”, e dell'assegnazione a condizioni lavorative
“usuranti e debilitanti”. L'adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, disposta CTU al fine di accertare il nesso di causalità tra la patologia diagnosticata alla e la prestazione Parte_1 lavorativa svolta, depositato l'elaborato peritale, rigettava il ricorso. Rilevava il decidente che:
- per il consulente tecnico “poiché si abbia una sordità da rumore è necessario soggiornare in ambienti con una rumorosità superiore a 85dB per un tempo superiore alle 6/8 ore giornaliere per più anni”, precisando che “il lavoratore che lavora in cuffia non è sottoposto all'esposizione di tali rumorosità”;
- sulla base di tali considerazioni “il danno riscontrato sulla (ipoacusia Parte_1 neurosensoriale per i toni acuti bilaterale), a parte la menomazione del 2% ben più ridotta di quella denunciata dalla ricorrente (15%)”, non era “riconducibile all'attività lavorativa espletata presso o, quanto meno”, Controparte_1 non risultava “dimostrato il nesso di causalità tra lavoro e malattia”;
- “la complessiva disamina scientifica esposta dal consulente tecnico d'ufficio nel suo elaborato (secondo cui per l'insorgenza di un'ipoacusia da rumore è necessaria una prolungata esposizione ad un rumore potenzialmente nocivo per qualità, intensità e durata, insussistente nel lavoro in cuffia: cfr. pagina 6 della relazione) e l'evidente carenza probatoria circa l'esposizione della lavoratrice ad un rumore idoneo a provocare la malattia lamentata”, inducevano a ritenere che l'accertata ipoacusia della ricorrente non fosse “riconducibile ad un trauma acustico, né, quindi, in particolare al rumore sopportato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 28.12.2022, lamentando l'erroneità delle conclusioni del Parte_1
CTU sulle quali si fondava la pronuncia impugnata e dolendosi della mancata ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure che, a suo dire, avrebbe dimostrato il nesso di causalità, disconosciuto dal Tribunale, fra la patologia denunciata e l'attività lavorativa espletata alle dipendenze della società appellata. Hanno resistito in giudizio la e l' , variamente Controparte_1 CP_2 contestando la fondatezza delle avverse censure e insistendo per la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'udienza del 25.09.2025, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. I limiti della responsabilità del datore di lavoro per i danni sofferti da un proprio dipendente nell'esercizio dell'attività professionale sono stati così recentemente illustrati dalla Corte di Cassazione (sent. 29909/2021): “Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo”. In applicazione delle riferite regole ermeneutiche ritiene questo collegio insussistente nella vicenda per cui è causa la responsabilità dei convenuti. Invero il CTU ha rilevato che per determinarsi una “sordità da rumore” è
“necessario” che il lavoratore “soggiorni in ambienti con una rumorosità superiore a 85dB per un tempo superiore alle 6/8 ore giornaliere per anni”, precisando poi che “il lavoratore in cuffia non è sottoposto all'esposizione a tale rumorosità”. A fronte di tale determinazione volitiva, condivisa dal primo giudice, sarebbe stato onere della ricorrente, stante la pacifica utilizzazione da parte della Parte_1 nell'espletamento delle mansioni di operatrice telefonica di idonee cuffie, dimostrare la nocività dell'ambiente lavorativo perché caratterizzato da una rumorosità superiore alla soglia di tollerabilità segnalata dall'ausiliario tecnico. Onere probatorio inosservato dall'odierna appellante in entrambi i gradi del giudizio, stante l'irrilevanza della prova testimoniale articolata al fine di dimostrare il prospettato nesso di causalità perché vertente su circostanze:
- non in contestazione (“Vero è che la Sig.ra ha lavorato presso Parte_1 la sede di Palermo dal 20/05/2002 al 31/01/2019 con la Controparte_1 mansione di operatore telefonico”; “Vero è che la Sig.ra Parte_1 durante tutto l'orario di servizio indossava ininterrottamente le cuffie e rispondeva alle chiamate in arrivo al call center ); CP_1
- valutative e de relato (“Vero è che la ricorrente ha da anni lamentato disturbi e dolori all'apparato uditivo e vocale”);
- generiche ed esposte in forma negativa (“Vero è che non Controparte_1 ha mai adottato alcuna precauzione e non ha mai attenzionato lo stato di salute sul lavoro della Sig.ra ). Parte_1
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma.
parte soccombente, deve essere condannata al pagamento in Parte_1 favore della delle spese di lite del presente grado, da Controparte_1 liquidarsi come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel D.M. 55/1014 (scaglione di riferimento, giusta dichiarazione di valore dell'appellante, da €26.001 ad €52.000). deve essere, invece, esentata dal pagamento delle spese di lite Parte_1 del presente grado nei confronti dell risultando agli atti dichiarazione ex CP_2 art.152 disp. att. c.p.c. a firma della ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2971/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 23 settembre 2022. Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado, che liquida in €3.473,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Dichiara esentata dal pagamento delle spese di lite nei con- Parte_1 fronti dell' . CP_2
Così deciso in Palermo il 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
HE De IA