Art. 1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:
decreto legislativo 1 febbraio 1948, n. 68 , a favore della vedova dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterna Caggianesi ed a favore della vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis;
decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 680 , a favore della vedova del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;
legge 17 gennaio 1949, n. 17 , a favore della vedova dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;
legge 1 dicembre 1949, n. 897 , a favore della vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.
Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:
decreto legislativo 1 febbraio 1948, n. 68 , a favore della vedova dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterna Caggianesi ed a favore della vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, signora Amalia Dematteis;
decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 680 , a favore della vedova del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;
legge 17 gennaio 1949, n. 17 , a favore della vedova dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;
legge 1 dicembre 1949, n. 897 , a favore della vedova del tenente colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.
Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.