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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 24/12/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4921/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. Ester Ferrari Morandi, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alessia Manno CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art.1, l. 18/80 e dei requisiti delle condizioni di disabilità previste dall'art. 3 co. 3 l. 104/92, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa del 67%-99% e delle condizioni di disabilità lieve;
che in sede di atp ( rgn. 6835/2023) veniva riconosciuto la sola condiziona di disabilità grave a decorrere dalla domanda amministrativa;
e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u., depositando la dichiarazione di dissenso in data 25.7.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., in data 5.8.2023, ha chiesto che le sia riconosciuto il requisito suddetto ovvero all'indennità di accompagnamento ex art. 1, l. 18/80 decorrere dalla data domanda amministrativa del 20.11.2023. Si è costituito l resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e CP_2 specifiche contestazioni, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono la perizianda e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che “si tratta di un complesso patologico che non comporta per il soggetto una concreta perdita della capacità di gestire autonomamente quell'insieme di azioni semplici, non legate a funzioni lavorative, dirette al soddisfacimento di esigenze medie di vita rapportabili a un individuo valido di età corrispondente, tali da consentire condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Nelle condizioni in cui versa l'attuale ricorrente la stessa risulta in grado di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale;
risulta conservata la capacità di provvedere alla propria incolumità evitando eventuali situazioni di pericolo, la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni etc. Non risulta altresì compromessa la capacità deambulatoria dell'attuale ricorrente.”. Ha quindi concluso affermando che la ricorrente non presenta un deficit di deambulazione e negando, quindi, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione.
Non è stata deposita documentazione che documenti un aggravamento delle condizioni della ricorrente tale da imporre una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co.3 l. 104/92 dalla domanda amministrativa.
L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla
CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del
5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4921/2024 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 della l. 104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tra le parti le spese legali
Tivoli, 24.12.2025
Il Giudice
BI ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 24/12/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4921/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'avv. Ester Ferrari Morandi, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Alessia Manno CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art.1, l. 18/80 e dei requisiti delle condizioni di disabilità previste dall'art. 3 co. 3 l. 104/92, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa del 67%-99% e delle condizioni di disabilità lieve;
che in sede di atp ( rgn. 6835/2023) veniva riconosciuto la sola condiziona di disabilità grave a decorrere dalla domanda amministrativa;
e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u., depositando la dichiarazione di dissenso in data 25.7.2023. La parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., in data 5.8.2023, ha chiesto che le sia riconosciuto il requisito suddetto ovvero all'indennità di accompagnamento ex art. 1, l. 18/80 decorrere dalla data domanda amministrativa del 20.11.2023. Si è costituito l resistente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e CP_2 specifiche contestazioni, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e decisa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono la perizianda e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che “si tratta di un complesso patologico che non comporta per il soggetto una concreta perdita della capacità di gestire autonomamente quell'insieme di azioni semplici, non legate a funzioni lavorative, dirette al soddisfacimento di esigenze medie di vita rapportabili a un individuo valido di età corrispondente, tali da consentire condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana. Nelle condizioni in cui versa l'attuale ricorrente la stessa risulta in grado di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale;
risulta conservata la capacità di provvedere alla propria incolumità evitando eventuali situazioni di pericolo, la capacità di programmarsi e autodefinirsi nel corso della giornata e di reagire di fronte alle situazioni, anche le più comuni, che si presentano nella vita di tutti i giorni etc. Non risulta altresì compromessa la capacità deambulatoria dell'attuale ricorrente.”. Ha quindi concluso affermando che la ricorrente non presenta un deficit di deambulazione e negando, quindi, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione.
Non è stata deposita documentazione che documenti un aggravamento delle condizioni della ricorrente tale da imporre una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co.3 l. 104/92 dalla domanda amministrativa.
L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla
CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del
5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4921/2024 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 della l. 104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tra le parti le spese legali
Tivoli, 24.12.2025
Il Giudice
BI ON