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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza di discussione del 06.03.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARTINI MARILENA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , ricorrente intimante
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo titolare, P.IVA: C.F.: ,
[...] P.IVA_1 CodiceFiscale_2 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VARONE CAROLINA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , resistente intimata
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione e pagamento canoni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 06.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo giudice ritiene di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
1 anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Ciò posto, passando alla disamina delle emergenze processuali, va rilevato che:
"a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Cass., sez. III civ., ordinanza n. 7430 del 2313117).
Ciò detto, il presente giudizio, incardinato come sfratto per morosità, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, è proseguito a cognizione piena con la rituale costituzione dell'intimata in entrambe le fasi.
Orbene, le circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio, ovvero la morosità contestata -che persisteva già al momento della notifica dello sfratto e persiste tuttora, secondo quanto riportato negli scritti difensivi di parte ricorrente e nella memoria integrativa, non specificamente contestata dalla intimata ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.- va qualificata come inadempimento.
A tanto si aggiunga che nel procedimento di cui trattasi vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio, al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti tempestivamente dal conduttore e la conseguente risoluzione contrattuale, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o l'intempestività dell'altrui adempimento.
Tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto dalla ricorrente con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.
E', invece, onere della parte intimata allegare l'esatto adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che, in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto, si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna al rilascio (cfr., Cass Civ., SS.UU., m. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
Nel caso di specie, in aderenza al suindicato principio di portata generale, deve
2 osservarsi che la resistente non ha offerto prova alcuna dell'adempimento, neppure a seguito del disposto mutamento di rito e del deposito della memoria integrativa ex art. 416 c.p.c., laddove la pretesa della intimante non risulta specificamente contestata ai sensi dell'art. 115
c.p.c..
E in questi termini si ritiene di accogliere integralmente la domanda introduttiva del giudizio, con conseguente rigetto di ogni deduzione ed eccezione di parte intimata, comunque infondate e rimaste sfornite di prova.
Le spese di giudizio seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della ditta individuale in persona del Controparte_1 suo titolare, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
b) dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti;
c) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di € 5.800,00 a titolo di pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti, nonché interessi come richiesti;
d) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 250,00 per spese esenti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 06/03/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2783 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza di discussione del 06.03.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARTINI MARILENA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , ricorrente intimante
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo titolare, P.IVA: C.F.: ,
[...] P.IVA_1 CodiceFiscale_2 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VARONE CAROLINA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , resistente intimata
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione e pagamento canoni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 06.03.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo giudice ritiene di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
1 anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Ciò posto, passando alla disamina delle emergenze processuali, va rilevato che:
"a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Cass., sez. III civ., ordinanza n. 7430 del 2313117).
Ciò detto, il presente giudizio, incardinato come sfratto per morosità, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, è proseguito a cognizione piena con la rituale costituzione dell'intimata in entrambe le fasi.
Orbene, le circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio, ovvero la morosità contestata -che persisteva già al momento della notifica dello sfratto e persiste tuttora, secondo quanto riportato negli scritti difensivi di parte ricorrente e nella memoria integrativa, non specificamente contestata dalla intimata ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.- va qualificata come inadempimento.
A tanto si aggiunga che nel procedimento di cui trattasi vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio, al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti tempestivamente dal conduttore e la conseguente risoluzione contrattuale, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o l'intempestività dell'altrui adempimento.
Tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto dalla ricorrente con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.
E', invece, onere della parte intimata allegare l'esatto adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che, in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto, si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna al rilascio (cfr., Cass Civ., SS.UU., m. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
Nel caso di specie, in aderenza al suindicato principio di portata generale, deve
2 osservarsi che la resistente non ha offerto prova alcuna dell'adempimento, neppure a seguito del disposto mutamento di rito e del deposito della memoria integrativa ex art. 416 c.p.c., laddove la pretesa della intimante non risulta specificamente contestata ai sensi dell'art. 115
c.p.c..
E in questi termini si ritiene di accogliere integralmente la domanda introduttiva del giudizio, con conseguente rigetto di ogni deduzione ed eccezione di parte intimata, comunque infondate e rimaste sfornite di prova.
Le spese di giudizio seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della ditta individuale in persona del Controparte_1 suo titolare, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
b) dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti;
c) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di € 5.800,00 a titolo di pagamento dei canoni di locazione scaduti e non corrisposti, nonché interessi come richiesti;
d) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.540,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 250,00 per spese esenti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 06/03/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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