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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria 14/18 GENOVA Parte_1 presso l'Avv. Iside B. Storace che lo rappresenta e difende per mandato in atti RICORRENTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 76 GENOVA presso CP_1
l'Avv. Consorte Claudia che lo rappresenta e difende per procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da verbale odierna udienza Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio l per ottener CP_1 dall il riconoscimento della rendita di legge per il danno biologico pari al 22% CP_1
a seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 19 giugno 2019, a fronte del 14% riconosciuto in sede ammnistrativa dall . CP_1
L , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto, non opponendosi ad espletamento di CTU. Il ricorso è fondato.
Il Ctu nominato, Prof. , all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti, ha Per_1 concluso per la valutazione della menomazione all'integrità psicofisica conseguita all'infortunio subito dal nella misura del 22%, rilevando che la valutazione Pt_1 aveva completamente ignorato la diplopia, disturbo che, all'esame obiettivo del CP_1
CTU, comporta un deficit funzionale apprezzabile (nello sguardo versoi il basso, voce 37 Tabella delle menomazioni allegata al DM 12/7/2000), che sommato alle altre patologie, comportanti un gradi di menomazione sostanzialmente coincidente con quello valutato dall , porta ad una menomazione complessiva permanente pari CP_1 al 22%. Dette valutazioni non sono state contestate dai CTP e neppure all'odierna udienza dalla
Difesa dell . CP_1
Non essendovi ragioni per discostarsi dalle chiare, esaustive e coerenti valutazioni e conclusioni del Ctu, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' a corrispondere al ricorrente la CP_1 rendita pari all'22% di invalidità, dalla maturazione del diritto, oltre al pagamento di tutti i ratei maturati dalla data della domanda amministrativa e agli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo. Condanna l a rimborsare il ricorrente le spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. I. Storace Genova, 16/1/2025 Il Giudice Margherita Bossi
SENTENZA nella causa promossa da
elettivamente domiciliato in Piazza della Vittoria 14/18 GENOVA Parte_1 presso l'Avv. Iside B. Storace che lo rappresenta e difende per mandato in atti RICORRENTE CONTRO
, elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO, 76 GENOVA presso CP_1
l'Avv. Consorte Claudia che lo rappresenta e difende per procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi e da verbale odierna udienza Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il ricorrente ha convenuto in giudizio l per ottener CP_1 dall il riconoscimento della rendita di legge per il danno biologico pari al 22% CP_1
a seguito dell'infortunio sul lavoro subito il 19 giugno 2019, a fronte del 14% riconosciuto in sede ammnistrativa dall . CP_1
L , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda chiedendone il rigetto, non opponendosi ad espletamento di CTU. Il ricorso è fondato.
Il Ctu nominato, Prof. , all'esito degli accertamenti tecnici eseguiti, ha Per_1 concluso per la valutazione della menomazione all'integrità psicofisica conseguita all'infortunio subito dal nella misura del 22%, rilevando che la valutazione Pt_1 aveva completamente ignorato la diplopia, disturbo che, all'esame obiettivo del CP_1
CTU, comporta un deficit funzionale apprezzabile (nello sguardo versoi il basso, voce 37 Tabella delle menomazioni allegata al DM 12/7/2000), che sommato alle altre patologie, comportanti un gradi di menomazione sostanzialmente coincidente con quello valutato dall , porta ad una menomazione complessiva permanente pari CP_1 al 22%. Dette valutazioni non sono state contestate dai CTP e neppure all'odierna udienza dalla
Difesa dell . CP_1
Non essendovi ragioni per discostarsi dalle chiare, esaustive e coerenti valutazioni e conclusioni del Ctu, il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' a corrispondere al ricorrente la CP_1 rendita pari all'22% di invalidità, dalla maturazione del diritto, oltre al pagamento di tutti i ratei maturati dalla data della domanda amministrativa e agli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo. Condanna l a rimborsare il ricorrente le spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. I. Storace Genova, 16/1/2025 Il Giudice Margherita Bossi