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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4935/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa IA De O', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12/12/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4935/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZI ANNA Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVIERI DANIELE CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 ha dedotto di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa volta all'accertamento della condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 e di non aver ottenuto il riconoscimento di detta disabilità.
Ha chiesto, pertanto, di disporre l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni legittimanti la sua pretesa, con il favore delle spese.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Nelle note di trattazione scritta, depositate il 9.12.2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 2 La rinuncia agli atti da parte della ricorrente, per mezzo di atto sottoscritto dalla stessa, fa venir meno l'interesse alla definizione del giudizio. L ha preso atto della rinuncia. CP_1
Ne consegue che solo sulla refusione delle spese di lite dovrà pronunciarsi questo Giudice.
Secondo la disposizione ex art. 306 4°co. cpc le spese di lite dovrebbero porsi a capo della parte ricorrente.
Tuttavia, esse devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità Persona_1 dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 09/05/2025 , nella causa iscritta al n. 4935 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca l'incarico al dott. ; Persona_1 spese irripetibili.
Foggia, 12/12/2025
Il Giudice
IA De O'
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa IA De O', in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12/12/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4935/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZI ANNA Parte_1 C.F._1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ULIVIERI DANIELE CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 ha dedotto di aver presentato Parte_1 domanda amministrativa volta all'accertamento della condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 e di non aver ottenuto il riconoscimento di detta disabilità.
Ha chiesto, pertanto, di disporre l'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni legittimanti la sua pretesa, con il favore delle spese.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Nelle note di trattazione scritta, depositate il 9.12.2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 2 La rinuncia agli atti da parte della ricorrente, per mezzo di atto sottoscritto dalla stessa, fa venir meno l'interesse alla definizione del giudizio. L ha preso atto della rinuncia. CP_1
Ne consegue che solo sulla refusione delle spese di lite dovrà pronunciarsi questo Giudice.
Secondo la disposizione ex art. 306 4°co. cpc le spese di lite dovrebbero porsi a capo della parte ricorrente.
Tuttavia, esse devono dichiararsi irripetibili considerato che in atti vi è la dichiarazione valida ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità Persona_1 dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 09/05/2025 , nella causa iscritta al n. 4935 /2025 R.G.A.C. così CP_1 provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca l'incarico al dott. ; Persona_1 spese irripetibili.
Foggia, 12/12/2025
Il Giudice
IA De O'
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