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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11209 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11209/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DILERMA EMILIA e NITTI SABINO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con i procuratori avv.ti PUNZI COSIMO NICOLA e CP_1
TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: TFR Fondo di Garanzia CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 16.09.2024, l'istante in epigrafe indicato esponeva di avere infruttuosamente presentato all' , in data 26.02.2024, domanda per la concessione del trattamento di fine rapporto CP_1
a carico del Fondo di Garanzia in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con il sig.
[...] per il periodo dal 20/11/1997 al 31/01/2020, data in cui il rapporto cessava per giusta Controparte_2 causa;
di avere sottoscritto, unitamente alla parte datoriale, in data 05/08/2020, verbale di conciliazione in sede sindacale con cui si conveniva che il TFR dovuto al lavoratore, ammontante ad
€ 19.600,00 netti, sarebbe stato corrisposto dal datore di lavoro in favore del lavoratore a mezzo n° 28 rate mensili dell'importo € 700,00, con decorrenza dal mese di novembre 2020 fino al soddisfo;
di avere ricevuto, in virtù del predetto accordo, a titolo di tfr, la somma complessiva di € 14.700,00 fino al mese di giugno del 2022, così residuando la somma di € 4.900,00 netta a proprio credito;
che con decreto n° 18069/2023 del 08/08/2023 (R.G. n° 3592/23 V.G. Tribunale di Bari), il Tribunale di
Bari dichiara esecutivo il predetto verbale di conciliazione;
che aveva appreso del decesso del 23.06.2022 dell'ex datore di lavoro sig. ; che gli eredi del de cuius avevano Controparte_2 rinunciato all'eredità; che in data 18.10.2023 aveva depositato istanza per la nomina di un curatore dell'eredità giacente del defunto sig. con ricorso iscritto al n. R.G. Controparte_2
4670/2023 V.G. del Tribunale di Bari;
che il Giudice delle Successioni, assunte informazioni, con provvedimento del 19/02/2024, rigettava il ricorso per l'apertura dell'eredità giacente stante l'assenza di cespiti attivi;
che aveva quindi presentato, in data 26.02.2024, domanda di pagamento al Fondo di Garanzia, rigettata con provvedimento del 15/04/2024 per “… mancata apertura della procedura di eredità giacente”. Pertanto, premesso di avere vanamente presentato ricorso amministrativo del 22/05/2024, l'istante chiedeva condannarsi l' al pagamento in proprio favore della complessiva somma (al lordo) di CP_1
€ 6.027,00 a titolo di residuo tfr (pari a € 4.900,00 quale residuo t.f.r. al netto), oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, ricorrendo le condizioni previste dalla legge per l'intervento del Fondo di Garanzia, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L' , eccependo l'insussistenza dei presupposti di legge per l'intervento del Fondo di Garanzia e, CP_1 in particolare, la carenza di un valido titolo giudiziale, nonché la mancanza della dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo, concludeva per il rigetto della domanda.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
L'art. 2 comma 5 L. 297/1982 prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
In termini generali, la Suprema Corte ha ritenuto (cfr. sentenze n. 7585/2011, n. 7466/2007, n.
1178/2009, n. 15662 del 2010) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, possa avere ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo, tra le quali si ritiene possa essere ricompresa quella di mancata presentazione dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito. L'interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali: siffatta interpretazione esclude, peraltro, quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr.
Cass. n. 11379 del 2008).
Pertanto, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il CP_1 lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredirli con l'azione esecutiva.
In proposito, è stato osservato che “l'infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione (di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del Titolo secondo del Libro terzo del codice di rito) intanto può legittimare l'azione nei confronti del Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione di ogni altro mezzo. Ne risulta, quindi, ribadito che l'inutile esperimento di un qualsivoglia procedimento esecutivo individuale non è, da solo, idoneo a realizzare la preventiva escussione - voluta dalle disposizioni di legge in esame (L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 5, ed, senso sostanzialmente conforme, articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, cit.) - del debitore principale, quale, appunto, il datore di lavoro inadempiente (in senso contrario, vedi le sentenze di questa Corte n. 3551/2001; 1136/2002; 625, 1848/2004, che sembrano trascurare, tuttavia, il riferimento esplicito delle stesse disposizioni alle garanzie patrimoniali). Il collegamento prospettato, tuttavia, non impone al lavoratore l'onere - della probatio diabolica, circa la insufficienza della garanzia, con riferimento all'intero patrimonio del datore di lavoro inadempiente - ma soltanto l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto
o in parte insufficienti, a seguito di un esperimento dell'esecuzione forzata - serio e adeguato - che comporta - in coerenza con la normale diligenza - la ricerca di beni - di proprietà del datore di lavoro inadempiente -quantomeno nei luoghi, comunque, ricollegabili alla sua persona (in tal senso, vedi
Cass. n. 4793/2003, nonché n. 4666/2002; 10953/2003; 1848, 14447/2004, cit.). Sulla dimostrazione prospettata, infatti, riposa - secondo la stessa giurisprudenza - la presunzione legale di insufficienza delle garanzie patrimoniali offerte dal datore di lavoro inadempiente. Né può essere trascurato che, in tema di prova presuntiva, il giudizio - circa la idoneità degli elementi addotti ad essere utilizzati per dedurne l'esistenza del fatto principale -rientra nella valutazione, riservata al giudice di merito,
e, come tale, non è sindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 4783, 3982/2007; 16728, 1216/2006).
11. Peraltro, il delineato assetto normativo manifestamente non si pone in contrasto con disposizioni
o principi costituzionali - e, segnatamente, con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) - rispondendo
a canoni di ragionevolezza il diverso trattamento del lavoratore - a seconda che il datore di lavoro sia o meno soggetto a fallimento o ad altre procedure concorsuali - non solo in dipendenza della oggettiva "diversità delle due posizioni poste a raffronto" - posta in evidenza dalla sentenza impugnata - ma anche perché lo stato di insolvenza, cui si ricollega il rischio di mancata realizzazione del credito, costituisce - soltanto nella prima di dette ipotesi (di soggezione, cioè, del datore di lavoro a fallimento o ad altre procedure concorsuali) - oggetto di specifico accertamento giurisdizionale, con sicurezza di estensione della garanzia (di adempimento della obbligazione, appunto) all'universalità dei beni, che compongono il patrimonio del datore di lavoro inadempiente
(in tal senso, vedi, Cass. n. 4783/2003, cit). Alla medesima conclusione conduce, tuttavia, anche il rilievo che - per quanto si è detto - la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro non è imposta dall'ordinamento comunitario (direttiva 80/987/CEE, cit.) - nella ipotesi di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali - ma resta affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, che potrebbe, quindi, non prevedere quella tutela ed - a maggior ragione - può stabilirne, del pari discrezionalmente, le modalità (in tal senso, vedi, Corte cost. n. 409 dei 16 dicembre 1998).
Né gli accertamenti e le ricerche - di cui il lavoratore è onerato, per quanto si è detto, nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali - possono considerarsi tali - da rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto e dell'azione o da risultare incoerenti con la speciale rilevanza costituzionale dei crediti di lavoro e di previdenza (in contrasto con l'art. 24 Cost., e, rispettivamente, artt. 4, 35, 36 e 38 Cost.) - in quanto costituiscono mera espressione di quell'ordinaria diligenza, che l'ordinamento richiede a qualsivoglia titolare di una situazione giuridica di vantaggio, per consentirne la utilizzazione conforme alla sua funzione e trame la utilità corrispondente (in tal senso, vedi, Cass. n. 4783/2003, cit.). 12. Alla luce dei principi di diritto enunciati, risultano infondate le censure mosse, dal ricorrente principale, alla sentenza impugnata, che - come è stato ricordato in narrativa - ha rigettato la domanda proposta dallo stesso ricorrente contro l' quale gestore del Fondo di garanzia (di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297 cit., art. CP_1
2), per ottenere quanto dovuto, a titolo di trattamento di fine rapporto ed accessori, dal proprio ex datore di lavoro - a seguito dell'esito negativo di procedura esecutiva mobiliare nei suoi confronti - essenzialmente in base ai rilievi seguenti: l'attuale ricorrente principale non ha esperito l'esecuzione immobiliare - benché il debitore sia risultato proprietario (pro quota) di un immobile - né ha
“dimostrato che tale procedimento non avrebbe portato, in termini di ragionevole certezza, ad esiti vantaggiosi” ( v. Cassazione civile sez. lav., 08/05/2008, n. 11379).
Ancora, in termini generali, è stato osservato che: - l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro costituisce un presupposto per l'intervento della garanzia pubblica contro l'insolvenza del datore di lavoro, ed è finalizzato proprio a dimostrare l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali;
- la giurisprudenza si è interrogata a lungo sui limiti dell'onere di diligenza del lavoratore creditore, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, nella ricerca di ulteriori fruttuose procedure esecutive, individuando il criterio guida nella misura dell'ordinaria diligenza: per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già tentata, occorre che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili, ovvero che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili;
- secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente, ben espressa nella sentenza della Corte di Cassazione 7/7/2020 n. 14020 (che sul punto conferma la precedente Cass. n. 9108/2007), l'obbligo di procedere all'esperimento dell'esecuzione forzata per dimostrare la mancanza o l'insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore viene meno allorché il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza, e ciò avviene quando l'esecuzione forzata non sia necessaria essendo già stata fornita aliunde la prova della mancanza o insufficienza delle garanzie patrimoniali.
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, mette conto osservare che la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il lavoratore può conseguire dal Fondo di garanzia, costituito presso l' il pagamento del t.f.r. CP_1 gravante sull'eredità giacente a condizione che dimostri l'esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, nonché l'insufficienza del patrimonio ereditario che può essere dimostrata con l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione, con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, ovvero con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo”. (Cass. Sez. lav n. 8072 del 21.04.2016).
In particolare, nella parte motiva viene rilevato che: “7.4. - E, nell'eredità giacente, il curatore non è mero appresentante degli interessi del chiamato o dell'erede ma è titolare di un ufficio di natura latamente pubblicistica, che si svolge sotto la diretta sorveglianza del giudice: le sue dichiarazioni pertanto godono di una fede privilegiata (Cass., 8 novembre 1994, n. 9240; Cass., 8 aprile 1978, n. 1646). Pertanto, l'accertamento da parte del curatore dell'insufficienza dell'eredità giacente in quanto effettuato sotto la costante presenza del giudice e nel rispetto della legge offre garanzie uguali a quelle di un'azione esecutiva conformata all'ordinaria diligenza ed esercitata in modo serio ed adeguato (cfr. Cass., 7 luglio 2005, n. 14282)”.
Ora, calando i suesposti principi nella presente ipotesi, si osserva che i fatti di causa sono pacifici e, in ogni caso, documentati.
Invero, non è contestata la prestazione lavorativa resa dal ricorrente in favore della ditta facente capo al sig. per il periodo dal 20/11/1997 al 31/01/2020, con la qualifica di Controparte_2 elettrotecnico.
Parimenti incontestata è l'avvenuta cessazione del rapporto per licenziamento per giusta causa.
Altresì, risulta agli atti il decesso del titolare verificatosi in data 23.06.2022.
Ancora, non pare dubitabile la sussistenza di un titolo esecutivo comprovante il diritto del lavoratore a percepire il TFR nei confronti della ditta individuale (cfr. verbale di conciliazione in sede sindacale del 05.08.2020 munito di formula esecutiva con decreto n° 18069/2023 del 08/08/2023 del Tribunale di Bari che dimostra l'esistenza e la consistenza del credito;
all. sub 2 e 4 fasc. ricorrente).
Così delineata la fattispecie, si ritiene che la domanda volta ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto possa essere accolta.
Infatti, nonostante il mancato accertamento del credito nell'ambito della procedura per eredità giacente, la documentazione versata in atti da parte del ricorrente consente di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro e del relativo credito. La mancata instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro non è quindi - nel caso di specie - ostativa all'accertamento in questione, stante la documentazione prodotta e nonostante l'avvenuta chiusura anticipata della procedura.
Inoltre, l'esito di quest'ultima consente di desumere lo stato di insolvenza del datore di lavoro, presupposto per l'accesso la Fondo di garanzia.
Al riguardo, circa l'incapienza dell'eredità, va evidenziato che con decreto n. 4122/2024 del 19/02/2024, emesso nell'ambito del procedimento n. R.G. 4670/2023 V.G. del Tribunale di Bari, il Giudice delle Successioni, assunte informazioni, rigettava il ricorso per l'apertura dell'eredità giacente presentato dall'odierno istante con la seguente motivazione: “… considerato che la delibazione della domanda presuppone la verifica che i chiamati all'eredità non ne abbiano fatto accettazione e che non siano nel possesso dei beni ereditari;
preso atto che, a seguito di espresso ordine di integrazione di questo Tribunale, il ricorrente ha dedotto e documentato che non sussistono beni nell'eredità del defunto;
ritenuto pertanto che non può procedersi alla nomina di un curatore dell'eredità giacente atteso che, in assenza di cespiti attivi, difetta del tutto l'oggetto delle esigenze di conservazione e amministrazione che fondano l'essenza stessa dell'istituto” (cfr. all. sub 9 fasc. ricorrente).
Si ritengono, pertanto, sussistenti i requisiti per dare corso alla liquidazione del TFR in capo al Fondo di Garanzia presso l' nei confronti del richiedente. CP_1
Pertanto, la domanda relativa alla corresponsione della somma vantata dalla parte ricorrente a titolo di TFR deve essere accolta e, di conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di € 6.027,00 dovuta a titolo di residuo tfr in virtù dell'art. 2 della legge n. 297/82, potendo farsi riferimento al computo di cui al ricorso, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 16.09.2024, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente della somma di € 6.027,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 16.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11209/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DILERMA EMILIA e NITTI SABINO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con i procuratori avv.ti PUNZI COSIMO NICOLA e CP_1
TIBERINO CARLA
Resistente
Oggetto: TFR Fondo di Garanzia CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 16.09.2024, l'istante in epigrafe indicato esponeva di avere infruttuosamente presentato all' , in data 26.02.2024, domanda per la concessione del trattamento di fine rapporto CP_1
a carico del Fondo di Garanzia in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con il sig.
[...] per il periodo dal 20/11/1997 al 31/01/2020, data in cui il rapporto cessava per giusta Controparte_2 causa;
di avere sottoscritto, unitamente alla parte datoriale, in data 05/08/2020, verbale di conciliazione in sede sindacale con cui si conveniva che il TFR dovuto al lavoratore, ammontante ad
€ 19.600,00 netti, sarebbe stato corrisposto dal datore di lavoro in favore del lavoratore a mezzo n° 28 rate mensili dell'importo € 700,00, con decorrenza dal mese di novembre 2020 fino al soddisfo;
di avere ricevuto, in virtù del predetto accordo, a titolo di tfr, la somma complessiva di € 14.700,00 fino al mese di giugno del 2022, così residuando la somma di € 4.900,00 netta a proprio credito;
che con decreto n° 18069/2023 del 08/08/2023 (R.G. n° 3592/23 V.G. Tribunale di Bari), il Tribunale di
Bari dichiara esecutivo il predetto verbale di conciliazione;
che aveva appreso del decesso del 23.06.2022 dell'ex datore di lavoro sig. ; che gli eredi del de cuius avevano Controparte_2 rinunciato all'eredità; che in data 18.10.2023 aveva depositato istanza per la nomina di un curatore dell'eredità giacente del defunto sig. con ricorso iscritto al n. R.G. Controparte_2
4670/2023 V.G. del Tribunale di Bari;
che il Giudice delle Successioni, assunte informazioni, con provvedimento del 19/02/2024, rigettava il ricorso per l'apertura dell'eredità giacente stante l'assenza di cespiti attivi;
che aveva quindi presentato, in data 26.02.2024, domanda di pagamento al Fondo di Garanzia, rigettata con provvedimento del 15/04/2024 per “… mancata apertura della procedura di eredità giacente”. Pertanto, premesso di avere vanamente presentato ricorso amministrativo del 22/05/2024, l'istante chiedeva condannarsi l' al pagamento in proprio favore della complessiva somma (al lordo) di CP_1
€ 6.027,00 a titolo di residuo tfr (pari a € 4.900,00 quale residuo t.f.r. al netto), oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, ricorrendo le condizioni previste dalla legge per l'intervento del Fondo di Garanzia, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L' , eccependo l'insussistenza dei presupposti di legge per l'intervento del Fondo di Garanzia e, CP_1 in particolare, la carenza di un valido titolo giudiziale, nonché la mancanza della dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo, concludeva per il rigetto della domanda.
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Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
L'art. 2 comma 5 L. 297/1982 prevede che “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
In termini generali, la Suprema Corte ha ritenuto (cfr. sentenze n. 7585/2011, n. 7466/2007, n.
1178/2009, n. 15662 del 2010) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, possa avere ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo, tra le quali si ritiene possa essere ricompresa quella di mancata presentazione dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito. L'interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali: siffatta interpretazione esclude, peraltro, quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr.
Cass. n. 11379 del 2008).
Pertanto, ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2, comma 5, della predetta legge, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il CP_1 lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredirli con l'azione esecutiva.
In proposito, è stato osservato che “l'infruttuoso esercizio di alcuno dei mezzi di espropriazione (di cui ai Capi secondo, terzo e quarto del Titolo secondo del Libro terzo del codice di rito) intanto può legittimare l'azione nei confronti del Fondo, in quanto non esistano le condizioni per la proficua utilizzazione di ogni altro mezzo. Ne risulta, quindi, ribadito che l'inutile esperimento di un qualsivoglia procedimento esecutivo individuale non è, da solo, idoneo a realizzare la preventiva escussione - voluta dalle disposizioni di legge in esame (L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 5, ed, senso sostanzialmente conforme, articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, cit.) - del debitore principale, quale, appunto, il datore di lavoro inadempiente (in senso contrario, vedi le sentenze di questa Corte n. 3551/2001; 1136/2002; 625, 1848/2004, che sembrano trascurare, tuttavia, il riferimento esplicito delle stesse disposizioni alle garanzie patrimoniali). Il collegamento prospettato, tuttavia, non impone al lavoratore l'onere - della probatio diabolica, circa la insufficienza della garanzia, con riferimento all'intero patrimonio del datore di lavoro inadempiente - ma soltanto l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto
o in parte insufficienti, a seguito di un esperimento dell'esecuzione forzata - serio e adeguato - che comporta - in coerenza con la normale diligenza - la ricerca di beni - di proprietà del datore di lavoro inadempiente -quantomeno nei luoghi, comunque, ricollegabili alla sua persona (in tal senso, vedi
Cass. n. 4793/2003, nonché n. 4666/2002; 10953/2003; 1848, 14447/2004, cit.). Sulla dimostrazione prospettata, infatti, riposa - secondo la stessa giurisprudenza - la presunzione legale di insufficienza delle garanzie patrimoniali offerte dal datore di lavoro inadempiente. Né può essere trascurato che, in tema di prova presuntiva, il giudizio - circa la idoneità degli elementi addotti ad essere utilizzati per dedurne l'esistenza del fatto principale -rientra nella valutazione, riservata al giudice di merito,
e, come tale, non è sindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 4783, 3982/2007; 16728, 1216/2006).
11. Peraltro, il delineato assetto normativo manifestamente non si pone in contrasto con disposizioni
o principi costituzionali - e, segnatamente, con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) - rispondendo
a canoni di ragionevolezza il diverso trattamento del lavoratore - a seconda che il datore di lavoro sia o meno soggetto a fallimento o ad altre procedure concorsuali - non solo in dipendenza della oggettiva "diversità delle due posizioni poste a raffronto" - posta in evidenza dalla sentenza impugnata - ma anche perché lo stato di insolvenza, cui si ricollega il rischio di mancata realizzazione del credito, costituisce - soltanto nella prima di dette ipotesi (di soggezione, cioè, del datore di lavoro a fallimento o ad altre procedure concorsuali) - oggetto di specifico accertamento giurisdizionale, con sicurezza di estensione della garanzia (di adempimento della obbligazione, appunto) all'universalità dei beni, che compongono il patrimonio del datore di lavoro inadempiente
(in tal senso, vedi, Cass. n. 4783/2003, cit). Alla medesima conclusione conduce, tuttavia, anche il rilievo che - per quanto si è detto - la tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro non è imposta dall'ordinamento comunitario (direttiva 80/987/CEE, cit.) - nella ipotesi di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali - ma resta affidata alla discrezionalità del legislatore nazionale, che potrebbe, quindi, non prevedere quella tutela ed - a maggior ragione - può stabilirne, del pari discrezionalmente, le modalità (in tal senso, vedi, Corte cost. n. 409 dei 16 dicembre 1998).
Né gli accertamenti e le ricerche - di cui il lavoratore è onerato, per quanto si è detto, nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali - possono considerarsi tali - da rendere eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto e dell'azione o da risultare incoerenti con la speciale rilevanza costituzionale dei crediti di lavoro e di previdenza (in contrasto con l'art. 24 Cost., e, rispettivamente, artt. 4, 35, 36 e 38 Cost.) - in quanto costituiscono mera espressione di quell'ordinaria diligenza, che l'ordinamento richiede a qualsivoglia titolare di una situazione giuridica di vantaggio, per consentirne la utilizzazione conforme alla sua funzione e trame la utilità corrispondente (in tal senso, vedi, Cass. n. 4783/2003, cit.). 12. Alla luce dei principi di diritto enunciati, risultano infondate le censure mosse, dal ricorrente principale, alla sentenza impugnata, che - come è stato ricordato in narrativa - ha rigettato la domanda proposta dallo stesso ricorrente contro l' quale gestore del Fondo di garanzia (di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297 cit., art. CP_1
2), per ottenere quanto dovuto, a titolo di trattamento di fine rapporto ed accessori, dal proprio ex datore di lavoro - a seguito dell'esito negativo di procedura esecutiva mobiliare nei suoi confronti - essenzialmente in base ai rilievi seguenti: l'attuale ricorrente principale non ha esperito l'esecuzione immobiliare - benché il debitore sia risultato proprietario (pro quota) di un immobile - né ha
“dimostrato che tale procedimento non avrebbe portato, in termini di ragionevole certezza, ad esiti vantaggiosi” ( v. Cassazione civile sez. lav., 08/05/2008, n. 11379).
Ancora, in termini generali, è stato osservato che: - l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro costituisce un presupposto per l'intervento della garanzia pubblica contro l'insolvenza del datore di lavoro, ed è finalizzato proprio a dimostrare l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali;
- la giurisprudenza si è interrogata a lungo sui limiti dell'onere di diligenza del lavoratore creditore, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, nella ricerca di ulteriori fruttuose procedure esecutive, individuando il criterio guida nella misura dell'ordinaria diligenza: per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già tentata, occorre che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili, ovvero che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili;
- secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente, ben espressa nella sentenza della Corte di Cassazione 7/7/2020 n. 14020 (che sul punto conferma la precedente Cass. n. 9108/2007), l'obbligo di procedere all'esperimento dell'esecuzione forzata per dimostrare la mancanza o l'insufficienza della garanzia patrimoniale del debitore viene meno allorché il suo adempimento ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza, e ciò avviene quando l'esecuzione forzata non sia necessaria essendo già stata fornita aliunde la prova della mancanza o insufficienza delle garanzie patrimoniali.
Con specifico riguardo alla fattispecie in esame, mette conto osservare che la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il lavoratore può conseguire dal Fondo di garanzia, costituito presso l' il pagamento del t.f.r. CP_1 gravante sull'eredità giacente a condizione che dimostri l'esistenza e la consistenza del credito risultante da un titolo anche giudiziale, nonché l'insufficienza del patrimonio ereditario che può essere dimostrata con l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione, con lo stato di graduazione dei crediti predisposto dal curatore dell'eredità giacente, ovvero con la dichiarazione del curatore dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore e dell'impossibilità di procedere alla liquidazione concorsuale per incapienza dell'attivo”. (Cass. Sez. lav n. 8072 del 21.04.2016).
In particolare, nella parte motiva viene rilevato che: “7.4. - E, nell'eredità giacente, il curatore non è mero appresentante degli interessi del chiamato o dell'erede ma è titolare di un ufficio di natura latamente pubblicistica, che si svolge sotto la diretta sorveglianza del giudice: le sue dichiarazioni pertanto godono di una fede privilegiata (Cass., 8 novembre 1994, n. 9240; Cass., 8 aprile 1978, n. 1646). Pertanto, l'accertamento da parte del curatore dell'insufficienza dell'eredità giacente in quanto effettuato sotto la costante presenza del giudice e nel rispetto della legge offre garanzie uguali a quelle di un'azione esecutiva conformata all'ordinaria diligenza ed esercitata in modo serio ed adeguato (cfr. Cass., 7 luglio 2005, n. 14282)”.
Ora, calando i suesposti principi nella presente ipotesi, si osserva che i fatti di causa sono pacifici e, in ogni caso, documentati.
Invero, non è contestata la prestazione lavorativa resa dal ricorrente in favore della ditta facente capo al sig. per il periodo dal 20/11/1997 al 31/01/2020, con la qualifica di Controparte_2 elettrotecnico.
Parimenti incontestata è l'avvenuta cessazione del rapporto per licenziamento per giusta causa.
Altresì, risulta agli atti il decesso del titolare verificatosi in data 23.06.2022.
Ancora, non pare dubitabile la sussistenza di un titolo esecutivo comprovante il diritto del lavoratore a percepire il TFR nei confronti della ditta individuale (cfr. verbale di conciliazione in sede sindacale del 05.08.2020 munito di formula esecutiva con decreto n° 18069/2023 del 08/08/2023 del Tribunale di Bari che dimostra l'esistenza e la consistenza del credito;
all. sub 2 e 4 fasc. ricorrente).
Così delineata la fattispecie, si ritiene che la domanda volta ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto possa essere accolta.
Infatti, nonostante il mancato accertamento del credito nell'ambito della procedura per eredità giacente, la documentazione versata in atti da parte del ricorrente consente di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro e del relativo credito. La mancata instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro non è quindi - nel caso di specie - ostativa all'accertamento in questione, stante la documentazione prodotta e nonostante l'avvenuta chiusura anticipata della procedura.
Inoltre, l'esito di quest'ultima consente di desumere lo stato di insolvenza del datore di lavoro, presupposto per l'accesso la Fondo di garanzia.
Al riguardo, circa l'incapienza dell'eredità, va evidenziato che con decreto n. 4122/2024 del 19/02/2024, emesso nell'ambito del procedimento n. R.G. 4670/2023 V.G. del Tribunale di Bari, il Giudice delle Successioni, assunte informazioni, rigettava il ricorso per l'apertura dell'eredità giacente presentato dall'odierno istante con la seguente motivazione: “… considerato che la delibazione della domanda presuppone la verifica che i chiamati all'eredità non ne abbiano fatto accettazione e che non siano nel possesso dei beni ereditari;
preso atto che, a seguito di espresso ordine di integrazione di questo Tribunale, il ricorrente ha dedotto e documentato che non sussistono beni nell'eredità del defunto;
ritenuto pertanto che non può procedersi alla nomina di un curatore dell'eredità giacente atteso che, in assenza di cespiti attivi, difetta del tutto l'oggetto delle esigenze di conservazione e amministrazione che fondano l'essenza stessa dell'istituto” (cfr. all. sub 9 fasc. ricorrente).
Si ritengono, pertanto, sussistenti i requisiti per dare corso alla liquidazione del TFR in capo al Fondo di Garanzia presso l' nei confronti del richiedente. CP_1
Pertanto, la domanda relativa alla corresponsione della somma vantata dalla parte ricorrente a titolo di TFR deve essere accolta e, di conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di € 6.027,00 dovuta a titolo di residuo tfr in virtù dell'art. 2 della legge n. 297/82, potendo farsi riferimento al computo di cui al ricorso, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 16.09.2024, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente della somma di € 6.027,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 16.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella