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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa da
, (c.f. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale P.IVA_1
dello Stato di , presso la quale è domiciliata in Via degli Offici n. 14 Pt_1
- APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Controparte_1 C.F._1
Spacchetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via Umberto I° n.48;
-APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Foligno
CONCLUSIONI
per parte appellante:
pagina 1 di 7 “In riforma della sentenza impugnata, respingersi integralmente, perché inammissibile e/o infondata,
l'opposizione proposta dalla parte appellata e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento opposto. Con vittoria di spese”.
per parte appellata:
“con riserva di eventuali ulteriori argomenti, la difesa di conclude per il rigetto Controparte_1 dell'appello svolto dalla in quanto infondato in fatto e in diritto.” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.9.2024, la , proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foligno n. 30/2024 (RG. 545/2023) resa in data
27.5.2024 e depositata in data 6.8.2024 esponendo che:
- il proponeva ricorso al Giudice di Pace di Foligno avverso il verbale n. 710308 del CP_1
18.4.2023 con il quale la Polizia Stradale di contestava la violazione dell'art. 142 comma 9 Pt_1
C.d.S., eccependo, in primo luogo, la mancata omologazione dell'autovelox;
- l'Amministrazione si costituiva in giudizio contestando quanto richiesto dal ricorrente, richiamando le controdeduzioni dell'organo accertatore, attraverso le quali si opponeva all'accoglimento del ricorso;
- con sentenza n. 30/2024 il Giudice di Pace di Foligno, allineandosi alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n.10505/2024, annullava il provvedimento opposto, compensando le spese di lite.
Lamentava l'appellante che la sentenza di primo grado era illegittima in quanto il Giudice di Pace non avrebbe motivato sulle ragioni che hanno determinato l'annullamento del verbale, limitandosi a prendere atto dell'intervenuto arresto di legittimità in merito all'omologazione degli apparecchi tecnici di accertamento e rivelazione della velocità
Il Giudice, in particolare, avrebbe errato nel ritenere l'omologazione e l'approvazione come due diverse procedure di certificazione, trattandosi, secondo la prospettazione di parte appellante, di un medesimo procedimento di convalida dell'apparecchiatura.
Eccepiva, inoltre, come il giudice di pace avrebbe errato nella ricostruzione normativa della fattispecie in quanto l'articolo 142, comma 6 C.d.S., rinvierebbe al Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada, per individuare le modalità di omologazione che, secondo l'articolo 345 del Regolamento citato si concretizzerebbe nell'analogo procedimento di approvazione disciplinato anche esso dall'articolo
192 del medesimo Regolamento, con una procedura che ha come unica differenza rispetto all'omologazione l'assenza di un disciplinare tecnico di riferimento.
pagina 2 di 7 Pertanto, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza.
2. Si costituiva in giudizio il Sig. , rilevando la correttezza della sentenza Controparte_1
impugnata, evidenziando come la si sia limitata a riproporre quanto già riportato in sede di Parte_1
costituzione, lamentando come motivo di impugnazione il richiamo operato dal Giudice di Pace alla recente pronuncia della Cassazione.
Sosteneva, inoltre, come contrariamente a quanto sostenuto dall'appallante, le doglianze avanzate con l'atto di appello dalla sarebbero inidonee a superare quanto argomentato dalla Corte di Parte_1
Cassazione e applicato dal giudice di primo grado.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
3. All'udienza del 11.12.2024 il Giudice ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava per la discussione e decisione al 16.04.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
All'udienza odierna, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note difensive insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate.
Il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha emesso la presente sentenza contestuale.
4. L'appello proposto è infondato, alla luce delle considerazioni che ci si accinge ad illustrare.
Risulta dall'esame degli atti come il giudice di primo grado abbia posto alla base dell'accoglimento della domanda attorea la recente ordinanza della Cassazione n. 10505 del 18.04.2024.
La questione relativa alla validità delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'art. 142 cds nei casi in cui il rilievo della velocità è stato effettuato con apparecchiature non omologate, ma oggetto del diverso procedimento di approvazione, ha dato adito ad un nutrito contenzioso, fonte di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito.
La Corte di Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, interamente richiamata dal giudice di primo grado, nella quale ha affermato il seguente principio “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
pagina 3 di 7 La Corte, in sintesi, ha osservato che soltanto il procedimento di omologazione, in quanto volto ad autorizzare la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, integra una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura tecnica e che, proprio per tale connotazione, è idonea a garantire, testualmente “la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Secondo la prospettazione ermeneutica di parte appellante i termini approvazione e omologazione devono ritenersi equivalenti o alternativi. In particolare, parte appellante sostiene che le procedure tipo per l'omologazione/approvazione dei dispositivi di rilevazione d'infrazioni, previste dalla richiamata normativa, si basano su un'istruttoria tecnico-amministrativa identica sia per l'omologazione sia per l'approvazione, con la sola differenza che per il procedimento di omologazione esistono le relative norme tecniche di riferimento, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per quello di approvazione manca tale riferimento.
La prima disposizione alla quale aver riguardo è l'art. 142, comma 6, C.d.S. che dispone: “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Regolamento”. Tale norma per l'appunto parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
La seconda è l'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (d.P.R. n. 495/1992) il quale è rubricato “omologazione ed approvazione”, ad indicare che sono distinte le attività e le funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione. La norma contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni, con conseguenti differenti effetti agli stessi riconducibili.
Anche il citato art. 45, comma 6, C.d.S., che utilizza entrambi i termini approvazione ed omologazione, non opera alcuna equiparazione tra gli stessi, ma, anzi, come affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza richiamata dal giudice di pace “al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i «mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni», taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo pagina 4 di 7 dell'espressione «debitamente omologati» impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura..) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
Dalla lettura sistematica delle citate norme e dal tenore letterale delle stesse è agevole ritenere che i procedimenti di approvazione e omologazione siano distinti e abbiano caratteristiche, natura e finalità diverse.
In questo senso la Suprema Corte ha asserito nella pronuncia appena citata che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(ibidem Cass. 10505/2024).
La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale conforme già tracciato dalla
Corte di Cassazione, “giova ricordare che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del CdS
(Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa
l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; 8 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del
11/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 3/06/2020; Cass. Sez. 2, 24/09/2018, n. 22499)”.
Successivamente, peraltro, ci sono state altre pronunce che hanno confermato il suddetto orientamento
(vedasi, tra tutte, Cass. n. 20913/2024).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, dunque, ritenuto che, alla luce delle predette norme, non derogabili da provvedimenti di rango inferiore o circolari amministrative, i due procedimenti non possono ritenersi equipollenti con la conseguenza che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla pagina 5 di 7 funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. 3335/2024).
Pertanto, in caso di contestazioni sull'affidabilità delle misurazioni eseguite dallo strumento di rilievo della velocità, l'onere della prova della funzionalità, che grava sull'amministrazione, può essere assolto soltanto mediante la produzione delle certificazioni di omologazione e di conformità, non essendo a tal fine idonee le indicazioni contenute nel verbale di accertamento.
Nel caso in esame, risulta che il dispositivo di rilevamento utilizzato abbia ricevuto la “approvazione” del Ministero, mentre risulta sprovvisto della relativa omologazione ai sensi di legge e, alla luce delle specifiche contestazioni svolte nel giudizio di primo grado sulla validità ed utilizzabilità dei risultati delle misurazioni, la non ha assolto al proprio onere probatorio dell'impiego di Parte_1 apparecchiature conformi alle previsioni di cui all'art. 142, comma 6 C.d.S.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, la rilevazione della velocità mediante apparecchiature, pur regolarmente approvate e periodicamente tarate, come dimostrato nel caso che ci occupa, ma non omologate, rende nullo l'accertamento dell'infrazione e illegittima la sanzione irrogata.
Pertanto, la sentenza impugnata risulta esente da censure, avendo il giudice di pace correttamente argomentato alla luce della documentazione prodotta dall'amministrazione, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità nella citata sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della liquidazione, si tiene conto dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, trattandosi di giudizio di appello nel quale non è stata compiuta alcuna attività istruttoria.
L'appellante, poi, stante il rigetto integrale dell'appello è tenuto al pagamento del contributo unificato raddoppiato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1299/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata;
CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in complessivi euro 462,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 6 di 7 DICHIARA ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Sentenza contestuale resa ex art. 429 c.p.c. mediante lettura e allegazione al verbale.
Spoleto, 16 aprile 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa da
, (c.f. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale P.IVA_1
dello Stato di , presso la quale è domiciliata in Via degli Offici n. 14 Pt_1
- APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Controparte_1 C.F._1
Spacchetti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via Umberto I° n.48;
-APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Foligno
CONCLUSIONI
per parte appellante:
pagina 1 di 7 “In riforma della sentenza impugnata, respingersi integralmente, perché inammissibile e/o infondata,
l'opposizione proposta dalla parte appellata e, per l'effetto, confermare integralmente il provvedimento opposto. Con vittoria di spese”.
per parte appellata:
“con riserva di eventuali ulteriori argomenti, la difesa di conclude per il rigetto Controparte_1 dell'appello svolto dalla in quanto infondato in fatto e in diritto.” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.9.2024, la , proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Foligno n. 30/2024 (RG. 545/2023) resa in data
27.5.2024 e depositata in data 6.8.2024 esponendo che:
- il proponeva ricorso al Giudice di Pace di Foligno avverso il verbale n. 710308 del CP_1
18.4.2023 con il quale la Polizia Stradale di contestava la violazione dell'art. 142 comma 9 Pt_1
C.d.S., eccependo, in primo luogo, la mancata omologazione dell'autovelox;
- l'Amministrazione si costituiva in giudizio contestando quanto richiesto dal ricorrente, richiamando le controdeduzioni dell'organo accertatore, attraverso le quali si opponeva all'accoglimento del ricorso;
- con sentenza n. 30/2024 il Giudice di Pace di Foligno, allineandosi alla recente pronuncia della Corte di Cassazione n.10505/2024, annullava il provvedimento opposto, compensando le spese di lite.
Lamentava l'appellante che la sentenza di primo grado era illegittima in quanto il Giudice di Pace non avrebbe motivato sulle ragioni che hanno determinato l'annullamento del verbale, limitandosi a prendere atto dell'intervenuto arresto di legittimità in merito all'omologazione degli apparecchi tecnici di accertamento e rivelazione della velocità
Il Giudice, in particolare, avrebbe errato nel ritenere l'omologazione e l'approvazione come due diverse procedure di certificazione, trattandosi, secondo la prospettazione di parte appellante, di un medesimo procedimento di convalida dell'apparecchiatura.
Eccepiva, inoltre, come il giudice di pace avrebbe errato nella ricostruzione normativa della fattispecie in quanto l'articolo 142, comma 6 C.d.S., rinvierebbe al Regolamento di esecuzione del Codice della
Strada, per individuare le modalità di omologazione che, secondo l'articolo 345 del Regolamento citato si concretizzerebbe nell'analogo procedimento di approvazione disciplinato anche esso dall'articolo
192 del medesimo Regolamento, con una procedura che ha come unica differenza rispetto all'omologazione l'assenza di un disciplinare tecnico di riferimento.
pagina 2 di 7 Pertanto, parte appellante chiedeva la riforma della sentenza.
2. Si costituiva in giudizio il Sig. , rilevando la correttezza della sentenza Controparte_1
impugnata, evidenziando come la si sia limitata a riproporre quanto già riportato in sede di Parte_1
costituzione, lamentando come motivo di impugnazione il richiamo operato dal Giudice di Pace alla recente pronuncia della Cassazione.
Sosteneva, inoltre, come contrariamente a quanto sostenuto dall'appallante, le doglianze avanzate con l'atto di appello dalla sarebbero inidonee a superare quanto argomentato dalla Corte di Parte_1
Cassazione e applicato dal giudice di primo grado.
Pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
3. All'udienza del 11.12.2024 il Giudice ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava per la discussione e decisione al 16.04.2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
All'udienza odierna, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note difensive insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate.
Il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha emesso la presente sentenza contestuale.
4. L'appello proposto è infondato, alla luce delle considerazioni che ci si accinge ad illustrare.
Risulta dall'esame degli atti come il giudice di primo grado abbia posto alla base dell'accoglimento della domanda attorea la recente ordinanza della Cassazione n. 10505 del 18.04.2024.
La questione relativa alla validità delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'art. 142 cds nei casi in cui il rilievo della velocità è stato effettuato con apparecchiature non omologate, ma oggetto del diverso procedimento di approvazione, ha dato adito ad un nutrito contenzioso, fonte di opposti orientamenti nella giurisprudenza di merito.
La Corte di Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, interamente richiamata dal giudice di primo grado, nella quale ha affermato il seguente principio “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
pagina 3 di 7 La Corte, in sintesi, ha osservato che soltanto il procedimento di omologazione, in quanto volto ad autorizzare la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, integra una procedura che, pur essendo amministrativa, ha anche natura tecnica e che, proprio per tale connotazione, è idonea a garantire, testualmente “la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.”.
Secondo la prospettazione ermeneutica di parte appellante i termini approvazione e omologazione devono ritenersi equivalenti o alternativi. In particolare, parte appellante sostiene che le procedure tipo per l'omologazione/approvazione dei dispositivi di rilevazione d'infrazioni, previste dalla richiamata normativa, si basano su un'istruttoria tecnico-amministrativa identica sia per l'omologazione sia per l'approvazione, con la sola differenza che per il procedimento di omologazione esistono le relative norme tecniche di riferimento, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per quello di approvazione manca tale riferimento.
La prima disposizione alla quale aver riguardo è l'art. 142, comma 6, C.d.S. che dispone: “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Regolamento”. Tale norma per l'appunto parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
La seconda è l'art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (d.P.R. n. 495/1992) il quale è rubricato “omologazione ed approvazione”, ad indicare che sono distinte le attività e le funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione. La norma contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni, con conseguenti differenti effetti agli stessi riconducibili.
Anche il citato art. 45, comma 6, C.d.S., che utilizza entrambi i termini approvazione ed omologazione, non opera alcuna equiparazione tra gli stessi, ma, anzi, come affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza richiamata dal giudice di pace “al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i «mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni», taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo pagina 4 di 7 dell'espressione «debitamente omologati» impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura..) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
Dalla lettura sistematica delle citate norme e dal tenore letterale delle stesse è agevole ritenere che i procedimenti di approvazione e omologazione siano distinti e abbiano caratteristiche, natura e finalità diverse.
In questo senso la Suprema Corte ha asserito nella pronuncia appena citata che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(ibidem Cass. 10505/2024).
La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale conforme già tracciato dalla
Corte di Cassazione, “giova ricordare che questa Corte ha già in passato affermato il principio per cui, poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del CdS
(Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa
l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; 8 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 533 del
11/01/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 3/06/2020; Cass. Sez. 2, 24/09/2018, n. 22499)”.
Successivamente, peraltro, ci sono state altre pronunce che hanno confermato il suddetto orientamento
(vedasi, tra tutte, Cass. n. 20913/2024).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha, dunque, ritenuto che, alla luce delle predette norme, non derogabili da provvedimenti di rango inferiore o circolari amministrative, i due procedimenti non possono ritenersi equipollenti con la conseguenza che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla pagina 5 di 7 funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. 3335/2024).
Pertanto, in caso di contestazioni sull'affidabilità delle misurazioni eseguite dallo strumento di rilievo della velocità, l'onere della prova della funzionalità, che grava sull'amministrazione, può essere assolto soltanto mediante la produzione delle certificazioni di omologazione e di conformità, non essendo a tal fine idonee le indicazioni contenute nel verbale di accertamento.
Nel caso in esame, risulta che il dispositivo di rilevamento utilizzato abbia ricevuto la “approvazione” del Ministero, mentre risulta sprovvisto della relativa omologazione ai sensi di legge e, alla luce delle specifiche contestazioni svolte nel giudizio di primo grado sulla validità ed utilizzabilità dei risultati delle misurazioni, la non ha assolto al proprio onere probatorio dell'impiego di Parte_1 apparecchiature conformi alle previsioni di cui all'art. 142, comma 6 C.d.S.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, la rilevazione della velocità mediante apparecchiature, pur regolarmente approvate e periodicamente tarate, come dimostrato nel caso che ci occupa, ma non omologate, rende nullo l'accertamento dell'infrazione e illegittima la sanzione irrogata.
Pertanto, la sentenza impugnata risulta esente da censure, avendo il giudice di pace correttamente argomentato alla luce della documentazione prodotta dall'amministrazione, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di legittimità nella citata sentenza.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini della liquidazione, si tiene conto dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, trattandosi di giudizio di appello nel quale non è stata compiuta alcuna attività istruttoria.
L'appellante, poi, stante il rigetto integrale dell'appello è tenuto al pagamento del contributo unificato raddoppiato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1299/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata;
CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in complessivi euro 462,00 oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 6 di 7 DICHIARA ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Sentenza contestuale resa ex art. 429 c.p.c. mediante lettura e allegazione al verbale.
Spoleto, 16 aprile 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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