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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1830/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Jeni Alessandro); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Jeni Alessandro); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
30/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/12/2006 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
30/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 22/01/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.1
La figlia è affidata ad entrambi i genitori in modo congiunto e condiviso, i Persona_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitorialeanche disgiuntamente, ed avrà residenza prevalente presso l'abitazione della madre, CP_1
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione,alla salute della figlia dovranno essere assunte dalle odierne parti di comune accordo, tenendo conto delle Per_1 capacità, dell'inclinazionenaturale e delle aspirazioni della stessa.
Art.2
La casa familiare sita in Palermo nella Via Pacinotti n.34, con tutti gli arredi, corredi ed accessori, resta definitivamente assegnata ed in pieno ed esclusivo godimento al Signor
Parte_1
Art.3
Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le Parte_1 Per_1 modalità di seguito indicati:
- Ogni fine settimana, dal venerdì alle ore 16:00, prelevandola dalla casa materna, sino alle ore
18:00 del sabato, accompagnandola presso l'abitazione della Signora ovvero, dal CP_1 sabato alle ore 10:00, prelevandola dalla casa materna, sino alle ore 11:00 della domenica, accompagnandola presso l'abitazione della Signora CP_1
- ogni martedì, dalle ore 16:00, prelevandola dalla casa materna, sino alle ore 21:30 del giorno successivo, accompagnandola presso l'abitazione della Signora CP_1
- ogni giovedì, dalle ore 16:00, prelevandola dalla casa materna, sino alle ore 21:30 dello stesso dì, accompagnandola presso l'abitazione della Signora CP_1 - durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé la figlia in via continuativa ed ininterrotta, così temporaneamente sospendendosi il regime di visita ordinario, ad anni alterni dalle ore
12:00 del 23 dicembre alle ore 12:00 del 25 dicembre oppure dalle ore 12:00 del 30 dicembre alle ore 12:00 del 2 gennaio, e così ogni anno successivo adottando il criterio dell'alternanza - nel corso delle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e così ogni anno successivo adottando il criterio dell'alternanza;
- nel corso del mese di agosto) la figlia trascorrerà, con ciascuno dei due genitori, due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 giugno di ogni anno, così temporaneamente sospendendosi il regime di visita ordinario.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, qualora i coniugi non raggiungano un accordo per organizzarli e trascorrerli congiuntamente insieme alla figlia, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Il regime di visita sopra descritto, potrà essere variato liberamente dalle odierne parti in comune accordo, in ragione dei rispettivi impegni e secondo le necessità della loro figlia.
Art.4
Il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora entro il giorno 05 di ogni mese, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di €.370,00#, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di €.180,00# a titolo di contributo omnicomprensivo mensile al pagamento della retta di frequenza scolastica presso l'Istituto
Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo, per l'intero ciclo di scuola media inferiore.
Per l'intero corso di scuola media della piccola il Signor s'impegna a Per_1 Pt_1 contribuire altresì al pagamento, nella misura del 50%, della quota una tantum d'iscrizione ad ogni singolo anno scolastico presso il predetto istituto privato.
Detti contributi una tantum all'iscrizione e di compartecipazione al pagamento della retta scolastica sono disposti limitatamente alla frequenza della piccola del solo corso di Per_1 studi di scuola media inferiore, in quanto, per espresso accordo tra le odierne parti, ella, successivamente, proseguirà gli studi frequentando la scuola superiore presso struttura pubblica.
A decorrere dal mese di settembre 2028, data presuntiva di ingresso alla scuola superiore secondaria pubblica della figlia il Signor si obbliga ad aumentare il proprio Per_1 Pt_1 contributo al mantenimento per la predetta figlia, portandolo da €.370,00# ad €.550,00#, proseguendo nel pagarlo alla Signora entro il 05 di ogni mese, e, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo l'indice Istat a decorrere dal 2029.
Art.5
Per quanto concerne le spese di carattere straordinario, in coerenza con quanto disposto al vigente “Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Palermo”, che implichino esborsi di particolare rilevanza ed entità da affrontare per la figlia (quali ad esempio: Per_1 acquisto di libri scolastici;
visite medico-specialistiche ed interventi chirurgici e fisioterapici non coperti dal SSN;
acquisto di farmaci non rientranti nel consueto uso e comunque dal prezzo superiore agli €.20,00 cad.; presidi per la correzione della vista, ortodontici ed acustici, acquisto di mezzi di locomozione quali motocicli, ciclomotori, autovetture;
feste di compleanno, indumenti da cerimonia, gite e viaggi scolastici, rette ed attrezzature per attività sportive, ecc.), fatto salvo il caso in cui la scelta da operarsi rivesta carattere di necessità ed urgenza per la salute e/o l'incolumità della figlia, gli odierni istanti, una volta raggiunto positivo accordo sulla tipologia e l'entità della spesa, convengono di sopportarne il costo nella misura di metà per ciascuno.
Art.6
Il Signor mantiene la residenza propria presso l'attuale abitazione, corrente in Parte_1
Palermo nella Via Pacinotti n.34.
Del pari, la Signora mantiene la propria residenza presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori, corrente in Palermo nel Piazzale de Gasperi n. 30, ove altresì proseguirà la residenza prevalente anche della figlia Persona_1
Art.7
Come già convenuto tra le parti con apposita e separata scrittura privata, il Signor Pt_1
qualora in futuro venda il predetto proprio appartamento di Via Pacinotti n.34,
[...]
s'impegna a corrispondere alla Signora l'importo di €.10.000,00 non suscettibile CP_1 di interessi, né di rivalutazione nel corso del tempo.
Art.8
Gli odierni istanti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili ed effetti personali in occasione della loro separazione, e pertanto, ad eccezione di quanto regolamentato sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Art.9 Entrambi i coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio ed al conseguimento dei rispettivi passaporti.
Art.10
I coniugi si danno reciproca facoltà ad operare disgiuntamente al fine di chiedere, ottenere e rilasciare presso le competenti Autorità ogni sorta di consenso, autorizzazione, certificato, attestazione, benestare, nulla osta, documento nell'interesse della figlia anche valevole ai fini dell'espatrio e sanitari” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 09/12/2006, da , nato a [...]
Palermo il 27/07/1970, e da nata a [...] il [...], trascritto nei CP_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 54, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1830/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Jeni Alessandro); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Jeni Alessandro); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
30/06/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 09/12/2006 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
30/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 22/01/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.1
La figlia è affidata ad entrambi i genitori in modo congiunto e condiviso, i Persona_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitorialeanche disgiuntamente, ed avrà residenza prevalente presso l'abitazione della madre, CP_1
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione,alla salute della figlia dovranno essere assunte dalle odierne parti di comune accordo, tenendo conto delle Per_1 capacità, dell'inclinazionenaturale e delle aspirazioni della stessa.
Art.2
La casa familiare sita in Palermo nella Via Pacinotti n.34, con tutti gli arredi, corredi ed accessori, resta definitivamente assegnata ed in pieno ed esclusivo godimento al Signor
Parte_1
Art.3
Il Signor potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le Parte_1 Per_1 modalità di seguito indicati:
- Ogni fine settimana, dal venerdì alle ore 16:00, prelevandola dalla casa materna, sino alle ore
18:00 del sabato, accompagnandola presso l'abitazione della Signora ovvero, dal CP_1 sabato alle ore 10:00, prelevandola dalla casa materna, sino alle ore 11:00 della domenica, accompagnandola presso l'abitazione della Signora CP_1
- ogni martedì, dalle ore 16:00, prelevandola dalla casa materna, sino alle ore 21:30 del giorno successivo, accompagnandola presso l'abitazione della Signora CP_1
- ogni giovedì, dalle ore 16:00, prelevandola dalla casa materna, sino alle ore 21:30 dello stesso dì, accompagnandola presso l'abitazione della Signora CP_1 - durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé la figlia in via continuativa ed ininterrotta, così temporaneamente sospendendosi il regime di visita ordinario, ad anni alterni dalle ore
12:00 del 23 dicembre alle ore 12:00 del 25 dicembre oppure dalle ore 12:00 del 30 dicembre alle ore 12:00 del 2 gennaio, e così ogni anno successivo adottando il criterio dell'alternanza - nel corso delle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo, e così ogni anno successivo adottando il criterio dell'alternanza;
- nel corso del mese di agosto) la figlia trascorrerà, con ciascuno dei due genitori, due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 giugno di ogni anno, così temporaneamente sospendendosi il regime di visita ordinario.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, qualora i coniugi non raggiungano un accordo per organizzarli e trascorrerli congiuntamente insieme alla figlia, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Il regime di visita sopra descritto, potrà essere variato liberamente dalle odierne parti in comune accordo, in ragione dei rispettivi impegni e secondo le necessità della loro figlia.
Art.4
Il Signor si obbliga a corrispondere alla Signora entro il giorno 05 di ogni mese, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di €.370,00#, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di €.180,00# a titolo di contributo omnicomprensivo mensile al pagamento della retta di frequenza scolastica presso l'Istituto
Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo, per l'intero ciclo di scuola media inferiore.
Per l'intero corso di scuola media della piccola il Signor s'impegna a Per_1 Pt_1 contribuire altresì al pagamento, nella misura del 50%, della quota una tantum d'iscrizione ad ogni singolo anno scolastico presso il predetto istituto privato.
Detti contributi una tantum all'iscrizione e di compartecipazione al pagamento della retta scolastica sono disposti limitatamente alla frequenza della piccola del solo corso di Per_1 studi di scuola media inferiore, in quanto, per espresso accordo tra le odierne parti, ella, successivamente, proseguirà gli studi frequentando la scuola superiore presso struttura pubblica.
A decorrere dal mese di settembre 2028, data presuntiva di ingresso alla scuola superiore secondaria pubblica della figlia il Signor si obbliga ad aumentare il proprio Per_1 Pt_1 contributo al mantenimento per la predetta figlia, portandolo da €.370,00# ad €.550,00#, proseguendo nel pagarlo alla Signora entro il 05 di ogni mese, e, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo l'indice Istat a decorrere dal 2029.
Art.5
Per quanto concerne le spese di carattere straordinario, in coerenza con quanto disposto al vigente “Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Palermo”, che implichino esborsi di particolare rilevanza ed entità da affrontare per la figlia (quali ad esempio: Per_1 acquisto di libri scolastici;
visite medico-specialistiche ed interventi chirurgici e fisioterapici non coperti dal SSN;
acquisto di farmaci non rientranti nel consueto uso e comunque dal prezzo superiore agli €.20,00 cad.; presidi per la correzione della vista, ortodontici ed acustici, acquisto di mezzi di locomozione quali motocicli, ciclomotori, autovetture;
feste di compleanno, indumenti da cerimonia, gite e viaggi scolastici, rette ed attrezzature per attività sportive, ecc.), fatto salvo il caso in cui la scelta da operarsi rivesta carattere di necessità ed urgenza per la salute e/o l'incolumità della figlia, gli odierni istanti, una volta raggiunto positivo accordo sulla tipologia e l'entità della spesa, convengono di sopportarne il costo nella misura di metà per ciascuno.
Art.6
Il Signor mantiene la residenza propria presso l'attuale abitazione, corrente in Parte_1
Palermo nella Via Pacinotti n.34.
Del pari, la Signora mantiene la propria residenza presso l'abitazione dei propri CP_1 genitori, corrente in Palermo nel Piazzale de Gasperi n. 30, ove altresì proseguirà la residenza prevalente anche della figlia Persona_1
Art.7
Come già convenuto tra le parti con apposita e separata scrittura privata, il Signor Pt_1
qualora in futuro venda il predetto proprio appartamento di Via Pacinotti n.34,
[...]
s'impegna a corrispondere alla Signora l'importo di €.10.000,00 non suscettibile CP_1 di interessi, né di rivalutazione nel corso del tempo.
Art.8
Gli odierni istanti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili ed effetti personali in occasione della loro separazione, e pertanto, ad eccezione di quanto regolamentato sopra, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Art.9 Entrambi i coniugi si concedono reciproca autorizzazione all'espatrio ed al conseguimento dei rispettivi passaporti.
Art.10
I coniugi si danno reciproca facoltà ad operare disgiuntamente al fine di chiedere, ottenere e rilasciare presso le competenti Autorità ogni sorta di consenso, autorizzazione, certificato, attestazione, benestare, nulla osta, documento nell'interesse della figlia anche valevole ai fini dell'espatrio e sanitari” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 09/12/2006, da , nato a [...]
Palermo il 27/07/1970, e da nata a [...] il [...], trascritto nei CP_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 54, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 30/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.