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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 405/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 405 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. con ordinanza del 6 marzo 2025, all'udienza sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e vertente
tra
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Cortona, vicolo
Cinaglia, 6;
ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Pag. 1 di 6 Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 5 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento emesso in data 25.1.2024 nel procedimento n. 254/2023, con cui il
Tribunale di Siena – Sezione lavoro ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione del compenso a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
In particolare, il ricorrente ha esposto che: nel procedimento R.G. n. 254/2023 dinanzi al
Tribunale di Siena – Sezione Lavoro, , suo assistito, è stato ammesso al patrocinio Controparte_2
a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena del 13.3.2023, contenente l'attestazione della presentazione per via telematica della relativa istanza in data
22.2.2023, dunque in data anteriore a quella del deposito dell'atto introduttivo nel giudizio di primo grado, avvenuto in data 1.3.2023; all'udienza di discussione svoltasi in data 11.8.2023, il ricorrente, dato atto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito, ha depositato istanza di liquidazione del proprio compenso, omettendo di allegare il provvedimento di ammissione provvisoria, ritenendolo per errore già presente nel fascicolo telematico;
nella sentenza con cui è stato definito il suddetto procedimento, il giudice, non essendo presenti in atti la richiesta al Consiglio dell'Ordine, la documentazione relativa al reddito dell'assistito e il provvedimento di ammissione provvisoria emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ha ritenuto che il ricorrente non avesse i requisiti per il beneficio, con conseguente condanna del
Tavanti al pagamento delle spese di lite;
l'istanza di liquidazione del compenso è stata nuovamente presentata in data 24.1.2024, con allegazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena;
il giudice, con provvedimento del 25.1.2024, richiamata la motivazione contenuta nella sentenza, ha dichiarato il non luogo a provvedere, in assenza dei presupposti di legge.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha esposto in diritto che, una volta depositato il provvedimento di ammissione provvisoria emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il giudice avrebbe dovuto provvedere sulla nuova istanza di liquidazione, non ostandovi la chiusura della fase processuale dinanzi al giudice adito, non prevedendo l'art. 83 d.P.R. 115/2002 alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto altresì che nella sentenza che ha definito il giudizio non vi era alcun formale dispositivo di rigetto dell'istanza di liquidazione, ma solo un'errata motivazione con riferimento alla condanna Pag. 2 di 6 del ricorrente alle spese di lite quale parte soccombente, conseguenza che tuttavia prescinde dall'ammissione o meno al patrocinio a spese dello stato.
Ha, pertanto, così concluso: “Voglia l'On. Tribunale di Siena liquidare, a carico dello Stato, i compensi spettanti all'Avv. per l'attività difensiva svolta nel procedimento, iscritto presso la Sezione lavoro, Parte_1
n. 254/2023.”
Il pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e, Controparte_1 conseguentemente, con ordinanza del 25.6.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La giudice delegata ha, poi, disposto ex art. 15, co. 5, d. lgs. 150/2011 l'acquisizione degli atti di parte e delle istanze presentate ai fini della liquidazione del compenso, unitamente alla relativa documentazione allegata, depositate nel fascicolo presupposto (R.G. n. 254/2023).
Disposto un primo rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in assenza delle parti e comparsa la parte ricorrente all'udienza di rinvio, con ordinanza del 6.3.2025 la giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente per l'udienza del 5.3.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento e dunque deve essere rigettato.
Anzitutto, giova ricostruire il provvedimento opposto attraverso il richiamo alla sentenza che ha definito il procedimento nell'ambito del quale l'odierno ricorrente ha chiesto la liquidazione del proprio compenso a carico dell'Erario.
Dalla documentazione in atti risulta che con sentenza n. 368/2023 pubblicata in data 11.8.2023
(R.G. 254/2023) nel disciplinare le spese di lite, la giudice aveva evidenziato che “il ricorrente dichiara di essere ammesso al gratuito patrocinio, ma non vi è in atti alcuna documentazione attestante la circostanza, non vi è la richiesta al Consiglio dell'Ordine, non risulta depositata alcuna documentazione relativa al reddito e non vi è il provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione provvisoria, conseguentemente allo stato deve ritenersi che il ricorrente non abbia i requisiti per il beneficio de quo” (v. sentenza in atti, fasc. ricorrente), facendone discendere la condanna alle spese di lite del CP_2
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che risultano del tutto irrilevanti, pur se in effetti corrette, le doglianze in merito all'errata motivazione in ordine alle conseguenze tratte in sentenza dalla ritenuta insussistenza dei requisiti per il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio, che
Pag. 3 di 6 effettivamente non implica, ove esistente, la condanna delle spese di lite a carico dell'Erario ove la parte ammessa al beneficio risulti soccombente (v. Cass. 10053/2012).
Tanto precisato, con successivo provvedimento del 25.1.2024 la giudice, a fronte di nuova istanza da parte del difensore ha così disposto: “Il giudice, visto quanto disposto con sentenza del 11.08.2023 visto quanto ivi motivato e vista l'istanza ridepositata dal legale, dichiara non luogo a provvedere sul punto, in assenza dei presupposti di legge.”.
Ciò posto, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, il provvedimento opposto deve intendersi come provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario depositata dal difensore nel suddetto giudizio, non avendo il giudice della liquidazione pronunciato la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.
Neppure viene in rilievo, in quanto non costituente motivazione del provvedimento opposto,
l'assenza di un termine di decadenza per la richiesta di liquidazione ex art. 83 d.P.R. 115/2002.
Ebbene, come noto ai sensi dell'art. 127 d.P.R. 115/2002 la “effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza”. Inoltre, è previsto, ai sensi dell'art. 136 d.P.R. 115/2002 che se “nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione” e che l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati è revocata “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione
[…]”.
Ciò implica che il giudice del merito, investito dell'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha non soltanto il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria, e la persistenza, delle condizioni di ammissibilità della domanda.
Posta tale premessa, secondo la giurisprudenza di legittimità il ricorso introdotto ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 “non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (v. Cass.
Pag. 4 di 6 1470/2018). Da ciò consegue che, nel giudizio di opposizione, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo dell'opposizione, della nota spese presentata dall'avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio della parte da questo assistita, “dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione alla determinazione non solo del “quantum”, ma anche dell' “an””, ciò in virtù di quanto previsto all'art. 15, co. 5 d.lgs. 150/2011 per cui il giudice “può” richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, norma che deve essere interpretata “non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova” (v. Cass. 2206/2020).
Ebbene, nel presente giudizio di opposizione l'istante ha depositato l'istanza di liquidazione dei compensi, la sentenza n. 368/2023, il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato e il provvedimento opposto.
A fronte della scarna documentazione depositata, la giudice ha pertanto disposto l'acquisizione degli atti di parte (avv. quale difensore di e delle istanze Parte_1 Controparte_2 presentate ai fini della liquidazione del compenso, unitamente alla relativa documentazione allegata, depositate nel fascicolo presupposto (R.G. Lav. 254/2023) ai sensi del richiamato art. 15, co. 5 d.lgs. 150/2011.
Ciò posto, dall'analisi della documentazione acquisita, è emerso che il difensore istante, a seguito del rilievo contenuto nella sentenza n. 368/2023 con riferimento all'assenza della documentazione necessaria, ha nuovamente presentato istanza per la liquidazione del proprio compenso, allegando unicamente la delibera del 13.3.2023 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siena di ammissione provvisoria al patrocinio a carico dell'Erario del proprio assistito, , omettendo, tuttavia, di allegare altra documentazione idonea alla verifica Controparte_2 della sussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio al momento della presentazione dell'istanza (quest'ultima neppure prodotta), quale presupposto per la liquidazione del compenso.
In particolare, il difensore ha omesso di produrre l'autocertificazione della parte circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, prevista dall'art. 79, co. 1 lett. c) d.P.R.
115/2002, carenza documentale che di per sé giustifica il rigetto dell'istanza di liquidazione, in quanto ha precluso al Tribunale la possibilità di esaminare l'originaria sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio e “non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito Pag. 5 di 6 ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario” (v. Cass. 1712/2024 in materia di revoca del beneficio).
Infatti, le lacune riscontrate dal giudice della liquidazione, pur se per il tramite di una motivazione per relationem al contenuto della sentenza definitiva (v. supra), non sono state sanate nel presente giudizio di opposizione, essendosi il ricorrente limitato a depositare il solo provvedimento di provvisoria ammissione al patrocinio a carico dell'Erario emesso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, né è stata rinvenuta all'interno del fascicolo presupposto, attraverso l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 15, co. 5 d.lgs. 150/2011, ulteriore e idonea documentazione necessaria al fine della verifica dei presupposti di legge per addivenire alla liquidazione del compenso a carico dell'Erario.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. In considerazione della contumacia del resistente, nulla deve essere disposto in CP_1 merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. Parte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
− rigetta l'opposizione;
− nulla sulle spese.
Così deciso in Siena, in data 5 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 405 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. con ordinanza del 6 marzo 2025, all'udienza sostituita con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e vertente
tra
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Cortona, vicolo
Cinaglia, 6;
ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Pag. 1 di 6 Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 5 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il provvedimento emesso in data 25.1.2024 nel procedimento n. 254/2023, con cui il
Tribunale di Siena – Sezione lavoro ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione del compenso a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
In particolare, il ricorrente ha esposto che: nel procedimento R.G. n. 254/2023 dinanzi al
Tribunale di Siena – Sezione Lavoro, , suo assistito, è stato ammesso al patrocinio Controparte_2
a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena del 13.3.2023, contenente l'attestazione della presentazione per via telematica della relativa istanza in data
22.2.2023, dunque in data anteriore a quella del deposito dell'atto introduttivo nel giudizio di primo grado, avvenuto in data 1.3.2023; all'udienza di discussione svoltasi in data 11.8.2023, il ricorrente, dato atto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito, ha depositato istanza di liquidazione del proprio compenso, omettendo di allegare il provvedimento di ammissione provvisoria, ritenendolo per errore già presente nel fascicolo telematico;
nella sentenza con cui è stato definito il suddetto procedimento, il giudice, non essendo presenti in atti la richiesta al Consiglio dell'Ordine, la documentazione relativa al reddito dell'assistito e il provvedimento di ammissione provvisoria emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ha ritenuto che il ricorrente non avesse i requisiti per il beneficio, con conseguente condanna del
Tavanti al pagamento delle spese di lite;
l'istanza di liquidazione del compenso è stata nuovamente presentata in data 24.1.2024, con allegazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena;
il giudice, con provvedimento del 25.1.2024, richiamata la motivazione contenuta nella sentenza, ha dichiarato il non luogo a provvedere, in assenza dei presupposti di legge.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha esposto in diritto che, una volta depositato il provvedimento di ammissione provvisoria emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il giudice avrebbe dovuto provvedere sulla nuova istanza di liquidazione, non ostandovi la chiusura della fase processuale dinanzi al giudice adito, non prevedendo l'art. 83 d.P.R. 115/2002 alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto altresì che nella sentenza che ha definito il giudizio non vi era alcun formale dispositivo di rigetto dell'istanza di liquidazione, ma solo un'errata motivazione con riferimento alla condanna Pag. 2 di 6 del ricorrente alle spese di lite quale parte soccombente, conseguenza che tuttavia prescinde dall'ammissione o meno al patrocinio a spese dello stato.
Ha, pertanto, così concluso: “Voglia l'On. Tribunale di Siena liquidare, a carico dello Stato, i compensi spettanti all'Avv. per l'attività difensiva svolta nel procedimento, iscritto presso la Sezione lavoro, Parte_1
n. 254/2023.”
Il pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e, Controparte_1 conseguentemente, con ordinanza del 25.6.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
La giudice delegata ha, poi, disposto ex art. 15, co. 5, d. lgs. 150/2011 l'acquisizione degli atti di parte e delle istanze presentate ai fini della liquidazione del compenso, unitamente alla relativa documentazione allegata, depositate nel fascicolo presupposto (R.G. n. 254/2023).
Disposto un primo rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in assenza delle parti e comparsa la parte ricorrente all'udienza di rinvio, con ordinanza del 6.3.2025 la giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente per l'udienza del 5.3.2025, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2. Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento e dunque deve essere rigettato.
Anzitutto, giova ricostruire il provvedimento opposto attraverso il richiamo alla sentenza che ha definito il procedimento nell'ambito del quale l'odierno ricorrente ha chiesto la liquidazione del proprio compenso a carico dell'Erario.
Dalla documentazione in atti risulta che con sentenza n. 368/2023 pubblicata in data 11.8.2023
(R.G. 254/2023) nel disciplinare le spese di lite, la giudice aveva evidenziato che “il ricorrente dichiara di essere ammesso al gratuito patrocinio, ma non vi è in atti alcuna documentazione attestante la circostanza, non vi è la richiesta al Consiglio dell'Ordine, non risulta depositata alcuna documentazione relativa al reddito e non vi è il provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione provvisoria, conseguentemente allo stato deve ritenersi che il ricorrente non abbia i requisiti per il beneficio de quo” (v. sentenza in atti, fasc. ricorrente), facendone discendere la condanna alle spese di lite del CP_2
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che risultano del tutto irrilevanti, pur se in effetti corrette, le doglianze in merito all'errata motivazione in ordine alle conseguenze tratte in sentenza dalla ritenuta insussistenza dei requisiti per il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio, che
Pag. 3 di 6 effettivamente non implica, ove esistente, la condanna delle spese di lite a carico dell'Erario ove la parte ammessa al beneficio risulti soccombente (v. Cass. 10053/2012).
Tanto precisato, con successivo provvedimento del 25.1.2024 la giudice, a fronte di nuova istanza da parte del difensore ha così disposto: “Il giudice, visto quanto disposto con sentenza del 11.08.2023 visto quanto ivi motivato e vista l'istanza ridepositata dal legale, dichiara non luogo a provvedere sul punto, in assenza dei presupposti di legge.”.
Ciò posto, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, il provvedimento opposto deve intendersi come provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario depositata dal difensore nel suddetto giudizio, non avendo il giudice della liquidazione pronunciato la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.
Neppure viene in rilievo, in quanto non costituente motivazione del provvedimento opposto,
l'assenza di un termine di decadenza per la richiesta di liquidazione ex art. 83 d.P.R. 115/2002.
Ebbene, come noto ai sensi dell'art. 127 d.P.R. 115/2002 la “effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza”. Inoltre, è previsto, ai sensi dell'art. 136 d.P.R. 115/2002 che se “nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione” e che l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati è revocata “se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione
[…]”.
Ciò implica che il giudice del merito, investito dell'istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha non soltanto il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria, e la persistenza, delle condizioni di ammissibilità della domanda.
Posta tale premessa, secondo la giurisprudenza di legittimità il ricorso introdotto ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 “non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza” (v. Cass.
Pag. 4 di 6 1470/2018). Da ciò consegue che, nel giudizio di opposizione, la domanda non può essere rigettata per la mancanza, nel fascicolo dell'opposizione, della nota spese presentata dall'avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio della parte da questo assistita, “dovendo il giudice adito attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione alla determinazione non solo del “quantum”, ma anche dell' “an””, ciò in virtù di quanto previsto all'art. 15, co. 5 d.lgs. 150/2011 per cui il giudice “può” richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, norma che deve essere interpretata “non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “causa cognita”, senza limitarsi ad una meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova” (v. Cass. 2206/2020).
Ebbene, nel presente giudizio di opposizione l'istante ha depositato l'istanza di liquidazione dei compensi, la sentenza n. 368/2023, il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato e il provvedimento opposto.
A fronte della scarna documentazione depositata, la giudice ha pertanto disposto l'acquisizione degli atti di parte (avv. quale difensore di e delle istanze Parte_1 Controparte_2 presentate ai fini della liquidazione del compenso, unitamente alla relativa documentazione allegata, depositate nel fascicolo presupposto (R.G. Lav. 254/2023) ai sensi del richiamato art. 15, co. 5 d.lgs. 150/2011.
Ciò posto, dall'analisi della documentazione acquisita, è emerso che il difensore istante, a seguito del rilievo contenuto nella sentenza n. 368/2023 con riferimento all'assenza della documentazione necessaria, ha nuovamente presentato istanza per la liquidazione del proprio compenso, allegando unicamente la delibera del 13.3.2023 del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siena di ammissione provvisoria al patrocinio a carico dell'Erario del proprio assistito, , omettendo, tuttavia, di allegare altra documentazione idonea alla verifica Controparte_2 della sussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio al momento della presentazione dell'istanza (quest'ultima neppure prodotta), quale presupposto per la liquidazione del compenso.
In particolare, il difensore ha omesso di produrre l'autocertificazione della parte circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari, prevista dall'art. 79, co. 1 lett. c) d.P.R.
115/2002, carenza documentale che di per sé giustifica il rigetto dell'istanza di liquidazione, in quanto ha precluso al Tribunale la possibilità di esaminare l'originaria sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio e “non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito Pag. 5 di 6 ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario” (v. Cass. 1712/2024 in materia di revoca del beneficio).
Infatti, le lacune riscontrate dal giudice della liquidazione, pur se per il tramite di una motivazione per relationem al contenuto della sentenza definitiva (v. supra), non sono state sanate nel presente giudizio di opposizione, essendosi il ricorrente limitato a depositare il solo provvedimento di provvisoria ammissione al patrocinio a carico dell'Erario emesso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati, né è stata rinvenuta all'interno del fascicolo presupposto, attraverso l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 15, co. 5 d.lgs. 150/2011, ulteriore e idonea documentazione necessaria al fine della verifica dei presupposti di legge per addivenire alla liquidazione del compenso a carico dell'Erario.
In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. In considerazione della contumacia del resistente, nulla deve essere disposto in CP_1 merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. Parte_1 ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
− rigetta l'opposizione;
− nulla sulle spese.
Così deciso in Siena, in data 5 aprile 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
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