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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4930/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 30/1/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv.to Maria Di Parte_1
Pippo;
- Appellante -
E
; Controparte_1
- Appellata contumace –
E rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_2
Federico De Marco);
- Altra appellata -
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 931/2019 emessa dal Tribunale Civile di Velletri – Giud. Dott.ssa Barbara Affinita, depositata il 16.5.2019 nel giudizio iscritto al RG 7447/201a.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 30.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 esponeva di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale il giorno 25.07.2012 alle ore 23,00 mentre percorreva alla guida del suo motociclo Ducati targato BH88710, in Ardea, il Lungomare degli Ardeatini in direzione Torvaianica all'altezza del civico n. 409, allorchè l'autovettura Renault Clio targata EK739NS condotta dalla proprietaria SI.ra , ferma sul lato destro della carreggiata da lui Controparte_1 percorsa , improvvisamente e senza segnalazione alcuna, si spostava sul lato sinistro della carreggiata per entrare nel cancello della propria abitazione sita civico n. 409 posto nella opposta direzione di marcia. Aggiungeva di aver provato ad evitare l'impatto spostandosi ulteriormente a sinistra, ma senza riuscirvi, riportando lesioni fisiche per le quali con ambulanza veniva trasportato presso il P.S. della Casa di Cura S. Anna -Policlinico Città di Pomezia dove i sanitari refertavano“Frattura lussozione dello sterno. Frattura corpo scapolare dx. Frattura della clavicola dx. Frattura chiusa della YII vertebra cervicale. Frattura chiusa D1.Ferito penetrante del collo con perdita di sostanza. Frattura di Libia dx. L'esame radiografico della spalla e del braccio rilevavo frattura pluriframmentaria dello clavicola e della P spalla, l'esame rx-grafico del ginocchio e gamba evidenziava lo frattura pluriframmentario di tibia e perone, l'esame rx-grafico della mano dx documentava la frattura della base del V metacarpo”. Veniva emessa prognosi di gg. 30 e trasferito presso l Controparte_3 dove veniva sottoposto a diversificati videat
[...] specialisti ed al termine dei quali veniva diagnosticata "Frattura di tibia dx, frattura di clavicola, frattura di sterno, frattura di scapolo, frattura DI e CX, frattura scafoide e semilunare mano dx, confusione polmonare, FLC con perdita di sostanza latero-cervicale dx” , con prognosi di gg.
[...]
e successivamente ricoverato presso il Centro per lo Shock e CP_4
Trauma .
L'attore rappresentava poi di avere subito due interventi chirurgici e successivamente di essersi sottoposto a numerosi controlli medici, in ultimo alla visita medico-legale della dott.ssa che Persona_2 valutava il danno in I.T.A. gg. 120, I.T.P. al 50% gg. 60, Danno Biologico Permanente 45°% ; dalla valutazione medico-legale il danno da lesioni fisiche veniva quantificato in 260.000,00.
Entrambi i convenuti si costituivano e contestavano la responsabilità dello SI.ra nella produzione dell'incidente. Pt_2
Veniva espletata l'istruttoria attraverso l'interrogatorio formale dell'attore e la prova testimoniale di parte attrice e convenuta.
Il Giudice non ammetteva la C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore e ritenendo la causa matura la poneva in decisione.Con la sentenza impugnata n. 931/2019 disponeva quanto segue:" rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti, che liquida d'ufficio in euro 10.000,00 per onorari, ciascuna, oltre il 15% per spese forfettarie IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta pronuncia spiegava rituale appello il Parte_1 censurando i passaggi motivazionali nei quali il Tribunale non chiariva le ragioni della mancata applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c., secondo il quale si presume, fino a prova contraria la corresponsabilità dei due o più conducenti nei sinistri fra veicoli, e quindi non palesando nel proprio ragionamento le ragioni per le quali potesse in concreto escludere l'assenza di alcuna colpa nella condotta di guida della nella dinamica del sinistro. Controparte_1
In particolare evidenziava come la stessa avesse affermato in CP_1 sede di verbalizzazione da parte della pattuglia dei carabinieri intervenuta, che il sinistro fosse occorso mentre svoltava a sinistra per immettersi nel varco della propria abitazione, e quindi non all'intervenuto completamento della manovra. Inoltre rilevava come la sola avesse affermato di aver posto in azione il segnalatore di CP_1 direzione di svolta a sinistra.
In ogni caso riteneva, alla luce della pacifica giurisprudenza sull'art. 154 del CDS, che da parte del conducente del veicolo intenzionato ad operare una svolta, non fosse comunque sufficiente aver preventivamente azionato l'indicatore di direzione, in quanto ciò non esentava il conducente dal porre in atto tutte le cautele del caso specifico, assicurandosi, anche utilizzando gli specchietti retrovisori, che nessun veicolo sopraggiungesse da ogni direzione ed in particolare da dietro.
E ciò in quanto è espresso obbligo dei conducenti anche prevedere i possibili altrui comportamenti, persino se violativi di norme di condotta.
Avvalorava tali tesi anche alla luce di una più esaustiva lettura delle deposizioni rese da tutti i testi escussi. Chiedeva pertanto preliminarmente l'ammissione di CTU medico legale volta a determinare il rapporto causale fra il sinistro e le lesioni permanenti sofferte dal e quindi all'esito la riforma della sentenza e Parte_1
l'accoglimento della originaria domanda le cui conclusioni si reiteravano.
Si costituiva ritualmente la sola Controparte_2 contestando espressamente i motivi dell'appello di cui chiedeva il rigetto. Restava invece contumace la . Controparte_1 Con ordinanza collegiale del 5.12.2019 veniva ammessa la CTU medico legale e dopo il giuramento del CTU nominato Dott.ssa , Persona_3 con inizio operazioni peritali in data 20.7.2021, veniva depositata per l'udienza del 12.10.2023 la relazione peritale definitiva che teneva conto anche delle osservazioni del CTP di parte convenuta Dott.
Persona_4
Quindi la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, con termini per comparse conclusionali e repliche e quindi presa in decisione con ordinanza del 3.2.2025.
***
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti che verranno in prosieguo chiariti.
Preliminarmente deve ritenersi del tutto erroneo il riferimento alla presunzione di cui all' art. 2054 c.c. contenuto in motivazione , avendo come è noto la norma regolatrice della fattispecie ovvero l'art. 2054 comma 2 c.c., portata residuale , alle ipotesi in cui dagli elementi probatori acquisiti non sia possibile ricostruire le modalità di verificazione del sinistro e l' apporto dato dalle condotte alla causazione del sinistro e la correlata misura della responsabilità
.Parimenti è fuor di luogo per gli stessi motivi la dedotta mancata applicazione della presunzione di cui all' art. 2054 c.c.
Per contro nella fattispecie in esame la esaustività delle prove sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi consente di ricostruire sia la dinamica del sinistro che l' apporto fornito dalle condotte dei conducenti alla causazione dello stesso.
La invero, ha testualmente riferito in sede di verbalizzazione CP_1 da parte dei Carabinieri intervenuti, che l'impatto con il motociclo sopravveniente da tergo sia avvenuto mentre svoltava a sinistra ,e quindi effettivamente durante tale manovra e non al completamento della stessa. In tale dichiarazione null'altro riferisce la circa le fasi CP_1 antecedenti la manovra di svolta se non che: “L'urto è avvenuto quando già avevo messo la freccia ed iniziato la manovra di svolta a sinistra”.
Quindi le dichiarazioni rese dalla stessa i discostano da quelle CP_1 rese dalla teste ove la stessa riferisce che “l'auto era quasi Tes_1 entrata nel cancello e aveva l'indicatore acceso”. Peraltro difformemente dalle dichiarazioni rese a caldo ai Carabinieri ove precisava che la moto iniziava il sorpasso, “nonostante che la Renault Clio nera che la precedeva aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra”.
Infine l'altro teste escusso presente all'atto dell'impatto, Tes_2 ma allontanatosi successivamente in quanto in compagnia del figlio minore, ha riferito all'opposto che “l'auto era accostata sul lato destro della corsia ed ha svoltato all'improvviso a sinistra per entrare nel cancello…… mi sembra ma non sono sicuro che l'auto non avesse l'indicatore di direzione acceso”.
In sintesi, e facendo applicazione della regola civilistica del più probabile che non, emerge dagli elementi ricostruttivi documentali e testimoniali che la conducente dalla autovettura Controparte_5 non abbia adottato tutte le cautele specifiche richiedibili ed esigibili nel caso specifico, non avendo peraltro affatto dichiarato di aver previamente, all'inizio della manovra di svolta, controllato con gli specchietti retrovisori che nessun veicolo sopraggiungesse, e tale omissione ha ragionevolmente contribuito in maniera causalmente preponderante alla verificazione del sinistro, che ragionevolmente non si sarebbe nemmeno verificato se la avesse guardato e CP_1 constatato il sopraggiungere della moto.
Inoltre la posizione statica della moto dopo l'impatto all'interno dell'area privata delimitata dal cancello al civico 409 è chiaramente incompatibile con il completamento della manovra di ingresso da parte della autovettura e quindi di un urto della moto in posizione perpendicolare alla vettura, così rendendo poco credibile la deposizione della teste rispetto alle diverse più compatibili Tes_3 dichiarazioni svolte a verbale ai Carabinieri intervenuti.
A tanto si aggiunga che le stesse condizioni di visibilità su strada extraurbana con limitata illuminazione in orario notturno, avrebbero dovuto indurre la conducente della autovettura ad una particolare prudenza nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 154 del CDS di
“assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”.
Appare quindi indubitabile che, seppur sopravveniente a velocità sostenuta, la moto fosse visibile dagli specchietti retrovisori della autovettura in quanto vi era piena visibilità per essere la strada rettilinea e peraltro marciante la moto necessariamente con il faro acceso in orario notturno ed essendo peraltro consentita la manovra di sorpasso in strada extraurbana in presenza, come nel detto tratto di linea tratteggiata discontinua fra le due corsie di marcia opposte.
Sul punto recentemente Cass. n. 30070/2022 ha stabilito: “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo”. In termini Cass. 14791/2024: “In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva)”.
Quanto alla misura della relativa responsabilità nella causazione del sinistro, pur ritenendo il possibile superamento del limite di velocità dei 50 km. orari da parte del motociclista, che comunque poteva effettuare la manovra di sorpasso sull'altra corsia di marcia in presenza di striscia intermittente, si ritiene assolutamente prevalente, nella misura dell'80% la responsabilità della conducente del veicolo, la quale pur essendosi arrestata per procedere alla manovra di svolta, ed anche avendo presumibilmente segnalato con indicatore tale intenzione, non ha prestato obiettivamente la dovuta attenzione al sopraggiungere della moto da tergo, che era visibile su strada rettilinea e procedeva in orario notturno ragionevolmente con i fari accesi, così violando ai sensi dell'art. 2054 c.c. le espresse previsioni di cui all'art. 154 CDS che la obbligavano, come da giurisprudenza di legittimità citata, ad una particolare prudenza nella effettuazione della manovra nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza degli altri utenti della strada, la cui presenza e visibilità la avrebbero dovuta indurre a rinunciare alla stessa o ad intraprenderla solo dopo essere stata superata dal motociclo.
Devesi pertanto condannare la in solido con Controparte_1 [...]
a risarcire parte appellante per i danni tutti subiti Controparte_2 in conseguenza del sinistro da liquidarsi secondo le attuali tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano i cui criteri sono ritenuti dai giudici di legittimità maggiormente idonei ad assicurare la aderenza della liquidazione equitativa del danno al caso concreto , secondo la percentuale di invalidità permanente stabilita nella CTU medico legale e pari al 40% per un soggetto che aveva 42 anni all'atto del sinistro e pari ad € 295.952,00, oltre la ITA pari a 90 gg. ed ITP al 50% pari ad ulteriori 90 gg. e pari ad € 15.525,00, ed in assenza di alcuna personalizzazione pari per l'intero ad € 311.477,00 con riduzione in misura del 20% e quindi pari ad € 249.181,60 A tali somme dovranno aggiungersi quelle per spese mediche sostenute e documentate e pari, come specificato nella CTU a complessivi € 1.480,00 , che detratte del 20% , risultano pari a euro 1.184,00 , e sommate alle altre a complessivi euro 250.365,60.
Trattandosi di debito di valore l'importo anzidetto, calcolato all'attualità, deve essere maggiorato degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto, con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia, e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo .
Le spese del giudizio seguiranno anche per il primo grado la prevalente soccombenza di parte appellata e verranno liquidate secondo valori medi di tariffa per valore della causa.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 931/2019, in riforma dell'appellata sentenza ed in parziale accoglimento dell'appello, così provvede :
- accerta la corresponsabilità di e Controparte_1 Parte_1
nella causazione del sinistro avvenuto in data 25.7.2012 nella
[...] misura rispettivamente dell' 80% e del 20% , e per l'effetto condanna in solido con al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
250.365,60 oltre interessi compensativi secondo i criteri indicati in motivazione.
-condanna le parti appellate in solido fra loro al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, già determinate in misura dell'80%, compensando il rimanente 20% , che liquida per il primo grado nella misura già ridotta di euro 608,00 per esborsi ed euro 10.744,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, e per l'appello in misura di euro 910,00 per esborsi ed euro 11.453,60 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
- Condanna le parti appellate al pagamento delle spese di CTU.
- Così deciso nella Camera di consiglio del 26/6/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta