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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 7418 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da
e del socio Parte_1
accomandatario ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIATERESA SORTE per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
Email_1
- attore - contro
( ), contumace Controparte_1 C.F._1
- convenuto -
e nei confronti di
, contumace Controparte_2
- terza chiamata - avente ad OGGETTO: scioglimento di comunione.
CONCLUSIONI
Per e del socio Parte_1
accomandatario : In via principale: Dichiarare lo scioglimento della Parte_1 comunione esistente in riferimento all'immobile sito in Romano di Lombardia (BG) e catastalmente identificato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio 15, particella 7026 subalterno 704, 706 e 707, nonché di box identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 15, particella 7026 subalterno 6, ed accertare la quota di proprietà del
[...]
e del socio accomandatario nella Parte_1 Parte_1
1 misura pari ad 1/2; Per l'effetto, pronunciare la divisione giudiziale dell'immobile sito in
Romano di Lombardia (BG), come meglio descritto in precedenza, in comproprietà con il sig.
e disporne ex art. 788 c.p.c. la vendita secondo la stima di valore del C.T.U. Controparte_1
nominato, con conseguente attribuzione al Fallimento attore della quota parte del ricavato ottenuto dalla vendita, maggiorata degli interessi legali. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali di causa e del procedimento di mediazione instaurato avanti all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e con richiesta che, stante
l'ammissione del al patrocinio a Spese dello Stato, tutte le spese della C.T.U. Parte_1 esperita vengano poste a carico dell'Erario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il e del socio Parte_1
accomandatario ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
esponendo che: con sentenza n. 242/2018 del 21/12/2018 il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato il fallimento della società onché Controparte_3
personalmente della socia accomandataria a seguito del fallimento i Parte_1
beni di risultavano appresi alla massa fallimentare;
Parte_1 Pt_1
ra titolare del 50% del diritto di proprietà di un immobile adibito a civile abitazione
[...]
sito in Romano di Lombardia catastalmente identificato al N.C.E.U. del detto Comune al foglio
15, particella 7026 subalterno 704, 706 e 707, nonché di un box identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 15, particella 7026 subalterno 6; il restante 50% risultava intestato a marito della fallita;
il tentativo della procedura volto all'acquisizione Controparte_1 da parte dell'altro contitolare della quota appresa alla massa non aveva sortito l'esito sperato;
ai sensi dell'art. 1111 c.c. aveva diritto di chiedere la divisione che, in caso di non comoda divisibilità e in mancanza di richiesta di attribuzione da parte di uno dei contitolari, doveva attuarsi con la vendita dell'intero e il riparto pro quota del ricavato.
Tanto esposto, ha chiesto di dichiarare lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili indicati, disponendo, in caso di indivisibilità e di mancata richiesta di assegnazione da parte del convenuto, la vendita, con attribuzione in suo favore, in ogni caso, della quota parte del ricavato. nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituito ed Controparte_1
è stato dichiarato contumace.
Constatata, tramite visura ipocatastale richiesta dal giudice, l'iscrizione, in data antecedente alla trascrizione della domanda di divisione intervenuta in data 19/11/2020, di varie ipoteche riferibili all' anche inerenti alla quota di Controparte_2 Pt_1
a fronte del dichiarato interesse dell'attore alla prosecuzione della divisione
[...]
2 giudiziale, è stata ordinata la chiamata della creditrice ipotecaria che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
A seguito di assunzione in decisione, in esito all'udienza c.d. cartolare del 19/9/2023, sulla questione rilevata d'ufficio della procedibilità della divisione stante la non conformità edilizia e catastale delle porzioni da dividere, con ordinanza del 26/2/2024, sul presupposto della ritenuta inidoneità delle questioni a definire il giudizio, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento della c.t.u. richiesta dall'attore.
Acquisita la relazione del c.t.u., all'udienza del 22/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. La domanda di scioglimento della comunione è stata proposta dall'attore con riferimento ad alcune porzioni immobiliari site in Romano di Lombardia (BG) in via Goffredo Mameli al civico n. 21, così identificate nel N.C.E.U. di tale Comune: Foglio 15, Particella 7026, subalterni 704, 706, 707 e 6.
Il diritto di proprietà di tali porzioni spettava in comune pro quota del 50% per ciascuno ai coniugi Controparte_1 Parte_1
A seguito del fallimento personale di a quota del diritto di proprietà Parte_1
alla stessa spettante è stata acquisita alla massa fallimentare e la Curatela, in forza del subentro nei diritti della comproprietaria, ha chiesto lo scioglimento della comunione che, ai sensi dell'art. 1111, primo comma, c.c., ciascuno dei partecipanti può sempre domandare.
2. La questione preliminare, sollevata d'ufficio, della proponibilità della domanda di scioglimento della comunione avente ad oggetto immobili che, come si dirà infra, sono risultati privi di regolarità urbanistica e catastale, va risolta nel senso di ritenere nella specie tali irregolarità non ostative alla divisione.
La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che “in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione c.d.
"endoesecutiva” o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. "endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47” (Cass. S. U. 25021/2019).
La questione dell'applicabilità o meno alla divisione endoesecutiva e alla divisione endoconcorsuale della distinta nullità prevista in caso di difformità catastale dall'art. 29, comma
3 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, invece, non è stata ancora affrontata direttamente dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel senso dell'estensione del principio enunciato dalle Sezioni Unite per gli immobili abusivi all'ipotesi di mera irregolarità catastale si è espressa la condivisibile giurisprudenza di merito che, partendo dall'esclusione dal novero degli atti nulli, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, di quelli costitutivi di diritti reali di garanzia, ha osservato che la mancata estensione delle eccezioni previste per le irregolarità urbanistiche alle irregolarità catastali sarebbe incoerente con tale esclusione, atteso che la preminenza della tutela del credito – garantita in sede di costituzione di diritti reali di garanzia – verrebbe meno proprio nel momento in cui il creditore intenda far valere il suo diritto ad escutere il patrimonio del proprio debitore provocando anche la divisione giudiziale dei beni che risultano indivisi.
Siffatto orientamento è stato richiamato anche dalla Corte di Cassazione sia pure ai fini della declaratoria di inammissibilità della questione sopra indicata sottoposta con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. (Cass. 9808/2024, decreto).
Quindi, in applicazione dei richiamati principi, può procedersi comunque alla divisione, trattandosi di scioglimento di comunione che si è reso necessario nell'ambito del fallimento personale di er far cessare lo stato di comunione e poter poi disporre Parte_1
in sede concorsuale della sola quota, in natura o in denaro, attribuita al . Parte_1
3. La consulenza espletata ha consentito di accertare che di fatto le unità identificate con i subalterni 704, 706 e 707, originariamente accatastate come locali facenti parte di un unico cantinato, sono state completamente trasformate.
In particolare, il subalterno 704 e il subalterno 706 costituiscono ora un unico appartamento con destinazione abitativa, in cui è inglobata anche parte dell'area identificata col subalterno
707 che, per la restante parte, ha mantenuto l'originaria destinazione a cantina e comprende anche un locale tecnico interessato dal passaggio delle tubazioni del riscaldamento sia del suddetto appartamento che del distinto appartamento soprastante.
Il subalterno 6, invece, corrisponde anche di fatto a un'autorimessa posta all'esterno della palazzina e idonea al ricovero di una singola auto di modeste dimensioni.
4. Le porzioni individuate coi subalterni 704, 706 e 707 risultano irregolari dal punto di vista edilizio e urbanistico in quanto la trasformazione del piano terra in appartamento è avvenuta in assenza del necessario titoli abilitativo.
In particolare, dall'accesso agli atti presso il comune è emerso che, a seguito della DIA presentata in data 18/2/2004 (prot. n. 3725) per la trasformazione dei vari subalterni da “cantina,
4 disimpegno, ecc.” in un appartamento, il Comune ha emesso l'ordinanza n. 1708 del 26/2/2004 con la quale si è intimato di non procedere con l'esecuzione delle opere in quanto lo stato rappresentato come di fatto già non corrispondeva a quello all'interno degli atti amministrativi.
Quindi, in mancanza di successivi atti autorizzativi, la trasformazione dello stato di fatto comunque attuata deve ritenersi abusiva.
Tuttavia, il c.t.u. ha verificato la possibilità di regolarizzazione tramite permesso di costruire in sanatoria e ha individuato le opere da eseguire per rendere l'unità immobiliare conforme al regolamento locale d'igiene, stimando in € 30.260,00 il costo complessivo della sanatoria.
La modifica dello stato di fatto ha comportato evidentemente anche un disallineamento tra la nuova situazione di fatto dei vari subalterni interessati e quello risultante dalle planimetrie depositate in catasto, rispondenti alla situazione precedente.
Per l'adeguamento catastale si dovrà procedere alla regolarizzazione di tutte le planimetrie, tramite la soppressione dei subalterni 704, 706 e 707 e la creazione di altri due subalterni che comprendano l'intera unità immobiliare e la parte destinata a cantina (ex 707).
Il costo dell'adeguamento catastale è stato stimato dal c.t.u. in complessivi € 1.000,00, comprensivi anche della rettifica di alcune irregolarità sugli intestatari catastali.
A tale importo va aggiunta la spesa, stimata in € 300,00, da sostenere per l'aggiornamento del codice fiscale di ecessario per il subalterno 6. Controparte_1
5. Il valore di vendita dell'intero compendio così come di fatto costituito dall'appartamento, dalla cantina e dall'autorimessa è stato stimato in € 192.079,00, già al netto delle spese di regolarizzazione (urbanistica e catastale) pari a complessivi € 31.560,00 (€ 30.260,00 + €
1.000,00 + € 300,00).
La stima fatta dal c.t.u. tenendo conto dell'attuale destinazione delle unità e con detrazione dei costi di regolarizzazione appare corretta, stante l'accertata possibilità di sanatoria di cui l'aggiudicatario si potrà avvalere in base alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
6. La consulenza espletata ha consentito di verificare anche che il compendio oggetto di comunione non è comodamente divisibile in due porzioni.
Anche questa valutazione è condivisibile, considerato che le unità in comunione corrispondono di fatto a un unico appartamento di circa 150 mq con cantina e box di pertinenza.
In mancanza di richieste di attribuzione ex art. 720 c.c., va disposta la vendita all'incanto dei beni, alla quale si provvede, mediante delega, secondo quanto consentito dall'art. 788 c.p.c., come da separata ordinanza con la quale la causa verrà contestualmente rimessa sul ruolo.
5 7. La presente sentenza ha carattere di definitività, stante la natura non strettamente giurisdizionale delle residue operazioni divisionali (vendita all'incanto) delegate.
Quindi, deve procedersi alla regolamentazione delle spese.
Nel rapporto tra l'attore e il condividente convenuto, va fatta piena applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (tra le tante, Cass. 1635/2020).
Con l'espressione “a carico della massa”, si intende che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese comuni, ovvero a quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione.
Nella specie, non si ravvisano ragioni per applicare, in luogo del criterio ordinario, la regola generale della soccombenza, tenuto conto che il partecipa al giudizio di divisione Parte_1
come condividente subentrato alla fallita e che l'altro condividente, cui non può attribuirsi la responsabilità della divisione endoconcorsuale, restando contumace, non ha frapposto ostacoli alla divisione giudiziale.
In applicazione del richiamato principio, stante l'equivalenza delle quote di proprietà spettanti in comune ai condividenti, vanno poste a carico di pro quota del 50%, Controparte_1
quali spese comuni, il contributo unificato come prenotato a debito, la spesa di € 1.195,60 sostenuta per la “Compilazione e deposito Nota” e per la “Relazione ipocatastale ventennale”
e le spese di c.t.u. nella misura liquidata con separato decreto di pagamento.
Invece, in mancanza di soccombenza nel senso sopra indicato, va escluso il rimborso da parte del convenuto, anche solo pro quota, del compenso di avvocato spettante al difensore dell'attore.
Per effetto dell'attestazione di indisponibilità fatta dal giudice delegato (doc. 2 del fascicolo dell'attore), ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il Fallimento attore va considerato come ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti della disposizioni del citato
D.P.R. sul patrocinio a spese dello stato.
Pertanto, deve disporti che il pagamento da parte di ella parte di spese Controparte_1
posta a suo carico sia eseguito in favore dello Stato che, per effetto dell'ammissione, ha prenotato a debito o anticipato tali spese, in applicazione della regola prevista dall'art. 133 del
6 D.P.R. da ritenersi estensibile alle spese poste a carico della parte non ammessa anche in assenza di soccombenza in senso stretto.
Nel rapporto tra l'attore e l' va escluso ogni Controparte_2
concorso di quest'ultima nelle spese, tenuto conto che la terza chiamata è stata citata solo ai fini dell'opponibilità della divisione e che la stessa, restando contumace, non ha svolto opposizioni alla divisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- dispone lo scioglimento della comunione tra il Parte_1
e del socio accomandatario e
[...] Parte_1 [...]
sulle seguenti unità immobiliari site in Romano di Lombardia, via Goffredo CP_1
Mameli n. 21, censite al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 15, particella 7026, subalterno 6, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 15 mq, Sup. catastale 18 mq., Rendita 46,48 €;
Foglio 15, Particella 7026, Subalterno 704, categoria C/2, Classe 2, Consistenza 54 mq, Sup. catastale 65 mq., Rendita 119,92 €;
Foglio 15, Particella 7026, Subalterno 706, categoria C/2, Classe 2, Consistenza 63 mq, Sup. catastale 73 mq., Rendita 139,91 €;
Foglio 15, Particella 7026, Subalterno 707, categoria C/2, Classe 2, Consistenza 29 mq, Sup. catastale 36 mq., Rendita 64,40 €;
- dispone la vendita della piena proprietà, per l'intero, delle unità di cui al capo che precede;
- rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per la vendita del compendio;
- pone a carico di pro quota del 50%, il contributo unificato come Controparte_1
prenotato a debito, la spesa di € 1.195,60 sostenuta per la “Compilazione e deposito Nota” e per la “Relazione ipocatastale ventennale” e le spese di c.t.u. nella misura liquidata con separato decreto di pagamento e dispone che il pagamento da parte di ella parte Controparte_1
a suo carico sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Bergamo in data 23/03/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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