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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/09/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2919/2021 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Gianluca Zaccaria -parte attrice- contro
con sede legale in Roma, viale Europa 190, (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dell'Avv. Gaetano Lo Curzio -convenuta- P.IVA_1
avente ad oggetto: “responsabilità contrattuale”
***
All'udienza del 19 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Premessa l'esistenza di un contratto di conto corrente postale intestato alla sola attrice , sul quale risultano effettuate da tale sig. Parte_1 Per_1
(ex coniuge dell'attrice, estraneo alla lite) n. 4 operazioni di prelievo di denaro tramite la procedura di “assegno vidimato”, parte attrice, lamentando di non aver mai autorizzato dette operazioni, citava in giudizio la convenuta
[...] osì concludendo: Controparte_1
- dire, ritenere e affermare la non autenticità delle firme apposte sugli assegni
1) n.0657129509-10 relative alle operazioni registrate in data 7/9/19, dell'importo di Euro 3.000
2) n.0657129510-11 relative alle operazioni registrate in data 11/9/19 dell'importo di Euro 1.250,
3) n.0657098353-02 relative alle operazioni registrate in data 16/09/19 dell'importo di Euro 1.450,00
4) n.0657098356-05 relative alle operazioni registrate in data 11/10/19 dell'importo di Euro 3.850. - conseguentemente dire, ritenere ed affermare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in ragione della condotta inadempiente Controparte_1 dell'Ufficio Postale di Pachino che ha illegittimamente autorizzato un soggetto terzo ad effettuare prelievi sul conto personale della ricorrente mediante l'apposizione ripetuta e reiterata di firme false relative alle operazioni registrate in data 7/9/19, dell'importo di Euro 3.000; in data 11/9/19 dell'importo di Euro
1.250; in data 16/09/19 dell'importo di Euro 1.450; e in data 11/10/19 dell'importo di Euro 3.850.
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al rimborso delle somme illegittimamente prelevate pari ad Euro 9.550, maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali di mora, oltre al risarcimento del maggior danno da liquidarsi in via equitativa.
• Si costituiva in giudizio la convenuta così Controparte_1 concludendo:
- In via preliminare, rigettare o dichiarare inammissibile la domanda della parte attrice per carenza assoluta di interesse ad agire del medesimo, per come sottolineato ed argomentato in narrativa;
inoltre rigettare o dichiarare inammissibile la domanda dell'istante de qua in quanto, nella fattispecie de qua, non risulta provato alcun nesso di causalità tra la condotta posta in essere dagli operatori postali e il danno lamentato solo labialmente dalla istante;
- In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare la legittimità dell'operato di
[...]
esponente e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate stante CP_1 l'assoluta infondatezza e temerarietà delle avverse domande.
- Ritenere e dichiarare, quindi, l'assenza di responsabilità delle Controparte_1 nella fattispecie de qua.
- Dichiarare, dunque, che nessun danno patrimoniale ha subito l'odierna istante… condannare ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c, parte attrice…
• Le parti depositavano le memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. e formulavano rispettive istanze istruttorie.
• Giusta provvedimento 23.05.22 questo Giudice così statuiva:
“…il Giudice preliminarmente ordina la esibizione/produzione a carico di
delle disposizioni “RICHIESTA EMISSIONE ASSEGNI Controparte_1
VIDIMATI”, relativi agli assegni di Euro 1.450 del 16/09/2019 e di Euro 3.850 del 11/10/2019 e di tutti i verbali ispettivi di assunzione di dichiarazione, compreso quello di chiusura, relativi alle indagini ispettivi condotte da RI
EN e Persona_2
Ammette la consulenza tecnica grafologica al fine accertare la veridicità delle sottoscrizioni disconosciute da parte attrice, sottoponendo la parte a saggio grafico e a comparazione con la firma di procura apposta nella procura alle liti
o in scritture autenticate aventi data certa, acquisite in giudizio con il consenso di tutte le parti in causa.
Ordina a parte convenuta il deposito degli originali dei documenti disconosciuti.
Nomina quale CTU il dott. ”. Persona_3
pag. 2/5 • Con sua nota 17.07.22 il CTU nominato così evidenziava:
“… Il sottoscritto CTU dà atto di non aver rinvenuto, all'interno del fascicolo cartaceo, l'originale documentazione posta in verifica, né essa è stata poi prodotta in seno alle operazioni peritali. Inoltre la documentazione in verifica - sebbene formalmente richiesta dalla S.V. Ill.ma già nell'ordinanza di nomina dello scrivente, datata 23.05.2022 – non mi è mai stata prodotta, sebbene sollecitata sia a mezzo PEC che in seno al verbale delle operazioni peritali tenute.
Pertanto, il materiale in verifica sul quale potrà operare lo scrivente risulta essere presente unicamente in copia fotostatica, di mediocre qualità
• Con successivo provvedimento 07.02.23, questo Giudice così statuiva:
“… nel caso che ci occupa non sono stati prodotti gli originali dei documenti contestati, né, malgrado espressamente richiesti i documenti comparativi, ed il
CTU ha dato atto della mediocrità delle copie fotostatiche prodotte, che rendono impossibile l'esame grafologico delle stesse.
Alla luce di quanto sopra il CTU va invitato alla restituzione della documentazione acquisita nonché del saggio grafico eseguito, formulando richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività, comunque, svolta.
Ammette la prova testimoniale chiesta da parte attrice nella propria seconda memoria istruttoria, fissando l'udienza del 3.04.2023…”
• Alla udienza del 03.04.23 veniva escussa la teste madre della attrice, la Tes_1 quale confermava che, in presenza sua e della figlia, il Direttore dell'ufficio postale (sig. ) aveva autorizzato uno dei prelievi eseguiti dal CP_2 [...]
. Per_1
Ancora la teste confermava che altro dipendente dell'Ufficio postale (sig.
si era recato presso l'abitazione della teste ammettendo di aver Pt_2 autorizzato un prelievo da parte del e, in detta occasione, il predetto Per_1 offriva alla teste la somma di euro 3.850 a titolo di ristoro per il danno Pt_2 arrecato, somma poi rifiutata.
• Sempre a detta udienza veniva escussa la teste EN, in servizio presso l'ufficio ispettivo di , la quale affermava “…dai controlli CP_1 effettuati sulle operazioni eseguite nelle date indicate abbiamo accertato che le stesse erano da un punto di vista contabile regolari, mentre da un punto di vista sostanziale vi erano delle anomalie. Le anomalie erano rappresentate da incongruenze nelle firme apposte negli assegni, rispetto alle firme depositate… Le nostre incongruenze ovviamente erano da un punto di vista visivo non essendo io e la collega esperti grafologi”. Ancora, la teste EN riferiva che, al momento della deposizione, non era stato aperto un procedimento pag. 3/5 disciplinare a carico dei due dipendenti, essendosi riservata CP_1
l'apertura di eventuale procedimento disciplinare all'esito del presente giudizio.
• Alla successiva udienza del 26.06.23 veniva sentita la teste (germana Pt_1 della attrice) la quale confermava le circostanze cui ai capitolati di prova.
• Indi, alla udienza del 26.02.24, veniva sentita a prova contraria la teste Tes_1
(madre dell'attrice) la quale confermava che nei giorni in cui furono eseguite le operazioni di prelievo la figlia si trovava a Modica e non a Pachino.
• Alla udienza del 19.05.25, esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c..
• Con sua comparsa conclusionale parte attrice insisteva nell'accoglimento della domanda, ancora evidenziando che la parte convenuta non aveva ottemperato al depositato degli originali dei documenti contestati, con ciò rendendo impossibile l'espletamento della CTU grafologica.
• Di contro, parte convenuta contestava la domanda, evidenziando l'insussistenza di alcuna violazione della diligenza professionale richiesta agli operatori dell'Ufficio postale (asserendo che il terzo aveva dolosamente carpito Per_1 la buona fede degli operatori). In subordine evidenziando che i due dipendenti
( e , nel momento in cui ebbero a commettere le operazioni CP_2 Pt_2 in parola, avevano interrotto il rapporto di imputazione organica.
MOTIVAZIONI
1. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
2. Risulta dagli atti del procedimento che sono stati eseguiti prelievi di denaro dal conto corrente postale intestato alla sola attrice per complessivi euro 9.550, tramite la procedura di assegni vidimati. Parte attrice, sin dal proprio atto introduttivo, ha disconosciuto le firme apposte sugli assegni in parola, all'uopo chiedendo ex art. 210 c.p.c. la produzione degli originali. E però, come anche rilevato dal CTU grafologo, sebbene con ordinanza 23.05.22 questo Giudice avesse ordinato a l'esibizione degli originali delle richieste CP_1 di emissione degli assegni, la convenuta non aveva poi ottemperato, rendendo, di fatto, impossibile l'esame da parte del CTU. Per dar prova dell'adempimento corretto della sua obbligazione, avrebbe dovuto comprovare CP_1 la autenticità delle firme, adempimento rimasto non provato. Il disconoscimento della attrice, apparente sottoscrittrice degli assegni, risultava pertanto correttamente eseguito.
3. Ancora, utile ai fini della decisione risulta la deposizione della teste EN, in servizio presso l'ufficio ispettivo di , la quale, in merito alle CP_1
pag. 4/5 operazioni in parola, ha dichiarato di aver verificato la presenza di “anomalie rappresentate da incongruenze nelle firme apposte negli assegni”.
4. Ritiene quindi questo Tribunale raggiunta la prova in punto alla non autenticità delle firme apparentemente apposte dalla attrice sulle richieste di emissione degli assegni. Ne consegue che, non potendo dirsi dette operazioni di prelievo autorizzate dalla titolare del conto, la convenuta ha elargito illegittimamente somme di denaro a soggetti terzi.
5. Quanto alla responsabilità della convenuta rileva l'art. 1228 CP_1
c.c., avendo i suoi ausiliari ( e ) autorizzato le operazioni non Pt_2 CP_2 corrette.
6. Quanto alle spese legali, il valore della controversia (domanda di euro 9.550) è compreso nello scaglione tra euro 5.200 ed euro 26.000. Per cui queste sono le voci, con i relativi compensi, giusta D.M. vigente:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 919,00 FASE INTRODUTTIVA 777,00
FASE TRATTAZIONE 1.696,00
FASE DECISIONALE 1.701,00 TOTALE 5.093,00
Oltre alle spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta. Oltre il rimborso per contributo unificato per complessivi euro 237 e marca di iscrizione a ruolo per euro
27.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2919/2021 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, Parte_1 condanna la parte convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, di euro 9.550, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 7.9.19 su 3.000 euro. Dall' 11.9.19 su 1.250 euro. Dal 16.09.19 su 1.450 euro. Dall' 11.10.19 su 3.850 euro e ciò fino al soddisfo.
• Per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento Controparte_1 delle spese di lite liquidate in euro 5.093, oltre spese generali al 15 %, Cassa
Previdenza ed IVA se dovuta, oltre spese vive per euro 264, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato ZACCARIA Gianluca, legale di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
• Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta. Così deciso in Siracusa, in data 24 settembre 2025 IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2919/2021 R.G.
promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dell'Avv. Gianluca Zaccaria -parte attrice- contro
con sede legale in Roma, viale Europa 190, (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dell'Avv. Gaetano Lo Curzio -convenuta- P.IVA_1
avente ad oggetto: “responsabilità contrattuale”
***
All'udienza del 19 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Premessa l'esistenza di un contratto di conto corrente postale intestato alla sola attrice , sul quale risultano effettuate da tale sig. Parte_1 Per_1
(ex coniuge dell'attrice, estraneo alla lite) n. 4 operazioni di prelievo di denaro tramite la procedura di “assegno vidimato”, parte attrice, lamentando di non aver mai autorizzato dette operazioni, citava in giudizio la convenuta
[...] osì concludendo: Controparte_1
- dire, ritenere e affermare la non autenticità delle firme apposte sugli assegni
1) n.0657129509-10 relative alle operazioni registrate in data 7/9/19, dell'importo di Euro 3.000
2) n.0657129510-11 relative alle operazioni registrate in data 11/9/19 dell'importo di Euro 1.250,
3) n.0657098353-02 relative alle operazioni registrate in data 16/09/19 dell'importo di Euro 1.450,00
4) n.0657098356-05 relative alle operazioni registrate in data 11/10/19 dell'importo di Euro 3.850. - conseguentemente dire, ritenere ed affermare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di in ragione della condotta inadempiente Controparte_1 dell'Ufficio Postale di Pachino che ha illegittimamente autorizzato un soggetto terzo ad effettuare prelievi sul conto personale della ricorrente mediante l'apposizione ripetuta e reiterata di firme false relative alle operazioni registrate in data 7/9/19, dell'importo di Euro 3.000; in data 11/9/19 dell'importo di Euro
1.250; in data 16/09/19 dell'importo di Euro 1.450; e in data 11/10/19 dell'importo di Euro 3.850.
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 al rimborso delle somme illegittimamente prelevate pari ad Euro 9.550, maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali di mora, oltre al risarcimento del maggior danno da liquidarsi in via equitativa.
• Si costituiva in giudizio la convenuta così Controparte_1 concludendo:
- In via preliminare, rigettare o dichiarare inammissibile la domanda della parte attrice per carenza assoluta di interesse ad agire del medesimo, per come sottolineato ed argomentato in narrativa;
inoltre rigettare o dichiarare inammissibile la domanda dell'istante de qua in quanto, nella fattispecie de qua, non risulta provato alcun nesso di causalità tra la condotta posta in essere dagli operatori postali e il danno lamentato solo labialmente dalla istante;
- In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare la legittimità dell'operato di
[...]
esponente e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate stante CP_1 l'assoluta infondatezza e temerarietà delle avverse domande.
- Ritenere e dichiarare, quindi, l'assenza di responsabilità delle Controparte_1 nella fattispecie de qua.
- Dichiarare, dunque, che nessun danno patrimoniale ha subito l'odierna istante… condannare ai sensi dell'art. 96, III comma c.p.c, parte attrice…
• Le parti depositavano le memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. e formulavano rispettive istanze istruttorie.
• Giusta provvedimento 23.05.22 questo Giudice così statuiva:
“…il Giudice preliminarmente ordina la esibizione/produzione a carico di
delle disposizioni “RICHIESTA EMISSIONE ASSEGNI Controparte_1
VIDIMATI”, relativi agli assegni di Euro 1.450 del 16/09/2019 e di Euro 3.850 del 11/10/2019 e di tutti i verbali ispettivi di assunzione di dichiarazione, compreso quello di chiusura, relativi alle indagini ispettivi condotte da RI
EN e Persona_2
Ammette la consulenza tecnica grafologica al fine accertare la veridicità delle sottoscrizioni disconosciute da parte attrice, sottoponendo la parte a saggio grafico e a comparazione con la firma di procura apposta nella procura alle liti
o in scritture autenticate aventi data certa, acquisite in giudizio con il consenso di tutte le parti in causa.
Ordina a parte convenuta il deposito degli originali dei documenti disconosciuti.
Nomina quale CTU il dott. ”. Persona_3
pag. 2/5 • Con sua nota 17.07.22 il CTU nominato così evidenziava:
“… Il sottoscritto CTU dà atto di non aver rinvenuto, all'interno del fascicolo cartaceo, l'originale documentazione posta in verifica, né essa è stata poi prodotta in seno alle operazioni peritali. Inoltre la documentazione in verifica - sebbene formalmente richiesta dalla S.V. Ill.ma già nell'ordinanza di nomina dello scrivente, datata 23.05.2022 – non mi è mai stata prodotta, sebbene sollecitata sia a mezzo PEC che in seno al verbale delle operazioni peritali tenute.
Pertanto, il materiale in verifica sul quale potrà operare lo scrivente risulta essere presente unicamente in copia fotostatica, di mediocre qualità
• Con successivo provvedimento 07.02.23, questo Giudice così statuiva:
“… nel caso che ci occupa non sono stati prodotti gli originali dei documenti contestati, né, malgrado espressamente richiesti i documenti comparativi, ed il
CTU ha dato atto della mediocrità delle copie fotostatiche prodotte, che rendono impossibile l'esame grafologico delle stesse.
Alla luce di quanto sopra il CTU va invitato alla restituzione della documentazione acquisita nonché del saggio grafico eseguito, formulando richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività, comunque, svolta.
Ammette la prova testimoniale chiesta da parte attrice nella propria seconda memoria istruttoria, fissando l'udienza del 3.04.2023…”
• Alla udienza del 03.04.23 veniva escussa la teste madre della attrice, la Tes_1 quale confermava che, in presenza sua e della figlia, il Direttore dell'ufficio postale (sig. ) aveva autorizzato uno dei prelievi eseguiti dal CP_2 [...]
. Per_1
Ancora la teste confermava che altro dipendente dell'Ufficio postale (sig.
si era recato presso l'abitazione della teste ammettendo di aver Pt_2 autorizzato un prelievo da parte del e, in detta occasione, il predetto Per_1 offriva alla teste la somma di euro 3.850 a titolo di ristoro per il danno Pt_2 arrecato, somma poi rifiutata.
• Sempre a detta udienza veniva escussa la teste EN, in servizio presso l'ufficio ispettivo di , la quale affermava “…dai controlli CP_1 effettuati sulle operazioni eseguite nelle date indicate abbiamo accertato che le stesse erano da un punto di vista contabile regolari, mentre da un punto di vista sostanziale vi erano delle anomalie. Le anomalie erano rappresentate da incongruenze nelle firme apposte negli assegni, rispetto alle firme depositate… Le nostre incongruenze ovviamente erano da un punto di vista visivo non essendo io e la collega esperti grafologi”. Ancora, la teste EN riferiva che, al momento della deposizione, non era stato aperto un procedimento pag. 3/5 disciplinare a carico dei due dipendenti, essendosi riservata CP_1
l'apertura di eventuale procedimento disciplinare all'esito del presente giudizio.
• Alla successiva udienza del 26.06.23 veniva sentita la teste (germana Pt_1 della attrice) la quale confermava le circostanze cui ai capitolati di prova.
• Indi, alla udienza del 26.02.24, veniva sentita a prova contraria la teste Tes_1
(madre dell'attrice) la quale confermava che nei giorni in cui furono eseguite le operazioni di prelievo la figlia si trovava a Modica e non a Pachino.
• Alla udienza del 19.05.25, esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c..
• Con sua comparsa conclusionale parte attrice insisteva nell'accoglimento della domanda, ancora evidenziando che la parte convenuta non aveva ottemperato al depositato degli originali dei documenti contestati, con ciò rendendo impossibile l'espletamento della CTU grafologica.
• Di contro, parte convenuta contestava la domanda, evidenziando l'insussistenza di alcuna violazione della diligenza professionale richiesta agli operatori dell'Ufficio postale (asserendo che il terzo aveva dolosamente carpito Per_1 la buona fede degli operatori). In subordine evidenziando che i due dipendenti
( e , nel momento in cui ebbero a commettere le operazioni CP_2 Pt_2 in parola, avevano interrotto il rapporto di imputazione organica.
MOTIVAZIONI
1. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
2. Risulta dagli atti del procedimento che sono stati eseguiti prelievi di denaro dal conto corrente postale intestato alla sola attrice per complessivi euro 9.550, tramite la procedura di assegni vidimati. Parte attrice, sin dal proprio atto introduttivo, ha disconosciuto le firme apposte sugli assegni in parola, all'uopo chiedendo ex art. 210 c.p.c. la produzione degli originali. E però, come anche rilevato dal CTU grafologo, sebbene con ordinanza 23.05.22 questo Giudice avesse ordinato a l'esibizione degli originali delle richieste CP_1 di emissione degli assegni, la convenuta non aveva poi ottemperato, rendendo, di fatto, impossibile l'esame da parte del CTU. Per dar prova dell'adempimento corretto della sua obbligazione, avrebbe dovuto comprovare CP_1 la autenticità delle firme, adempimento rimasto non provato. Il disconoscimento della attrice, apparente sottoscrittrice degli assegni, risultava pertanto correttamente eseguito.
3. Ancora, utile ai fini della decisione risulta la deposizione della teste EN, in servizio presso l'ufficio ispettivo di , la quale, in merito alle CP_1
pag. 4/5 operazioni in parola, ha dichiarato di aver verificato la presenza di “anomalie rappresentate da incongruenze nelle firme apposte negli assegni”.
4. Ritiene quindi questo Tribunale raggiunta la prova in punto alla non autenticità delle firme apparentemente apposte dalla attrice sulle richieste di emissione degli assegni. Ne consegue che, non potendo dirsi dette operazioni di prelievo autorizzate dalla titolare del conto, la convenuta ha elargito illegittimamente somme di denaro a soggetti terzi.
5. Quanto alla responsabilità della convenuta rileva l'art. 1228 CP_1
c.c., avendo i suoi ausiliari ( e ) autorizzato le operazioni non Pt_2 CP_2 corrette.
6. Quanto alle spese legali, il valore della controversia (domanda di euro 9.550) è compreso nello scaglione tra euro 5.200 ed euro 26.000. Per cui queste sono le voci, con i relativi compensi, giusta D.M. vigente:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA 919,00 FASE INTRODUTTIVA 777,00
FASE TRATTAZIONE 1.696,00
FASE DECISIONALE 1.701,00 TOTALE 5.093,00
Oltre alle spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta. Oltre il rimborso per contributo unificato per complessivi euro 237 e marca di iscrizione a ruolo per euro
27.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2919/2021 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, Parte_1 condanna la parte convenuta al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attrice, di euro 9.550, oltre interessi al tasso legale decorrenti dal 7.9.19 su 3.000 euro. Dall' 11.9.19 su 1.250 euro. Dal 16.09.19 su 1.450 euro. Dall' 11.10.19 su 3.850 euro e ciò fino al soddisfo.
• Per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento Controparte_1 delle spese di lite liquidate in euro 5.093, oltre spese generali al 15 %, Cassa
Previdenza ed IVA se dovuta, oltre spese vive per euro 264, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato ZACCARIA Gianluca, legale di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
• Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta. Così deciso in Siracusa, in data 24 settembre 2025 IL GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5