Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
-Presidente-
2) Dott. Michele CAMPANALE
- Consigliere-
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 141 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2020, avverso la sentenza n. 484/2020(RG 3151/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di rapporto di subagenzia, promossa da:
Parte 1 rappr. e difeso dall'avv. G. MALANDRINO
-Appellante- contro
CP 1
Rappr. e difesa dagli avv.ti S.CICERONE e P.CICERONE
-Appellata-
OGGETTO: "Rapporto di subagenzia"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 14/4/2020 l'istante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto in parte la domanda di CP 1
[...] riconoscendole l'importo complessivo di € 33.974,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art 1751, 3° comma c.c., e di indennità di mancato preavviso, in relazione all'intercorso rapporto di subagenzia, nel periodo dal 6/10/1987 al 31/8/2017.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per non avere considerato che il rapporto di subagenzia fosse proseguito ininterrottamente anche dopo la cessazione del suo rapporto di agenzia con la Unipol Sai, dal momento che anche l'agente subentrante Per 1 aveva stipulato con la CP 1 un rapporto di subagenzia, per cui quest'ultima aveva conservato inalterato il suo pacchetto
La prosecuzione sostanziale del rapporto di subagenzia e la conservazione del pacchetto clienti rendeva non dovuta l'indennità di cessazione del rapporto di lavoro ed anche l'indennità di mancato preavviso, atteso che il rapporto di subagenzia era proseguito senza soluzione di continuità. Tanto premesso ha domandato la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda della
CP 1 L'appellata si è riportata alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
L'istruttoria espletata in primo grado ha consentito di accertare che il rapporto di subagenzia stipulato tra le parti è cessato in data 31/8/2017, mentre il nuovo rapporto di subagenzia è stato sottoscritto tra il nuovo agente Controparte_2 e la CP 1 in data 4/9/2017 con efficacia differita di una decina di giorni. Come testimoniato in giudizio dalla stessa Per 1 ella è stata contattata direttamente dalla CP 1 che si è presentata presentandole il suo curriculum e chiedendole di poter collaborare con lei. Nessuna comunicazione invece la PE 1 ha dichiarato di avere ricevuto dal precedente agente, non conoscendo ella la subagente CP_1 prima di essere contattata dalla stessa. La teste era certa che all'agenzia Unipol fosse stato riconsegnato dall'agente
Pt 1 alla cessazione del suo rapporto di agenzia, il suo portafoglio clienti ed anche il portafoglio '
clienti del subagente. Infatti tali portafogli, sebbene ridimensionati nel numero dei clienti, poiché il
Pt 1 , andando via, aveva portato con sé numerosi clienti presso altra agenzia, le erano stati conferiti all'atto dell'affidamento dell'incarico. La PE 1 ha precisato altresì che le competenze di fine rapporto dell'agente Pt 1 sono state calcolate dalla Unipol tenendo presente anche il portafoglio della subagente restituito insieme al suo. Ella poi aveva stipulato un nuovo rapporto di agenzia con la Unipol, ad altre condizioni rispetto a quelle del precedente agente e aveva stipulato un nuovo rapporto di subagenzia con la _CP_1
Ebbene, tale deposizione è molto importante, poiché chiarisce intanto che il rapporto di subagenzia non è proseguito senza soluzione di continuità alle medesime condizioni, ma si è concluso definitivamente con il Pt 1 e vi è stata restituzione del portafoglio dell'agente ed anche del subagente presso l'agenzia mandante. Poi il nuovo rapporto di subagenzia è stato stipulato per autonoma iniziativa della CP 1 la quale ha contattato il nuovo agente Controparte_2 proponendo la sua collaborazione. Ciò è sufficiente, a prescindere da quanti giorni la CP_1 sia rimasta disoccupata tra un rapporto di lavoro e l'altro, per attribuirle l'indennità di cessazione del rapporto di lavoro ed anche l'indennità di mancato preavviso. Non era scontato infatti né previsto che la CP 1 riprendesse a lavorare con il nuovo agente, essendo ciò dipeso solo dal fatto che ella si sia attivata in tal senso e la PE 1 abbia acconsentito, né il Pt 1 ha in qualche modo favorito tale nuovo rapporto di subagenzia. Il Pt 1 ha concluso definitivamente il proprio rapporto di subagenzia con la CP_1 togliendole il portafoglio clienti e restituendolo insieme con il suo alla
Unipol, percependo la sua indennità di cessazione del rapporto di lavoro, parametrata anche al portafoglio clienti della CP_1
Non vi è motivo allora per escludere il suo obbligo di liquidare l'indennità di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art 1751, 3° comma c..c, in favore della CP 1 che ha collaborato con lui per trent'anni e che certo non potrà imputare tale periodo alla PE 1, una volta che terminerà il rapporto con la stessa. A conferma di ciò va rilevato che vi è una espressa pattuizione nel contratto di subagenzia stipulato tra la PE 1 e la CP 1 all'art 8, comma II, come evidenziato anche dal giudice di primo grado, secondo cui alla cessazione del rapporto l'indennità verrà calcolata sulla differenza tra il portafoglio assegnato alla subagente all'inizio del rapporto e quello riconsegnato all'esito. alInsomma, avendo l'agente PE 1 stipulato un nuovo rapporto di subagenzia con la CP 1 termine dello stesso, risponderà nei confronti della subagente dell'indennità di cessazione maturata nel suo periodo di collaborazione e non anche nel periodo precedente, che si è definitivamente chiuso prima dell'inizio del suo rapporto, non avendo peraltro assunto alcun obbligo in tal senso nei confronti del Pt 1 e della stessa subagente. PEaltro, per giurisprudenza consolidata in materia,
"Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 del d.lgs. n. 65 del
1999). PEtanto, detta indennità non solo sorge al momento dell'effettiva cessazione del contratto, ma presuppone anche che l'agente generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna"(Cass. Sez. 2-
Sentenza n. 21602 del 22/08/2019).
Si sostiene altresì che "Allo scioglimento del contratto, la relativa indennità prevista in favore dell'agente dall'art. 1751 cod. civ. spetta anche al sub-agente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l'agente consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o dalla società preponente o direttamente dall'agente di pari livello che gli subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della sub-agenzia confluisce in quello dell'agenzia"¹. Siccome è indubbio nel caso di specie che la subagente abbia restituito anche il suo portafoglio e quest'ultimo sia confluito nel portafoglio dell'agente, incidendo sulla determinazione della indennità di cessazione del rapporto corrisposta al Pt 1 dalla Unipol preponente, è innegabile che ciò si sia tradotto in un vantaggio economico per il Pt_1
Non può negarsi allora in favore della subagente la corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto così come di mancato preavviso, per quanto argomentato.
L'appello deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
Taranto, 12/3/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass, Sez. L, Sentenza n. 3196 del 14/02/2006