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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 288/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 288/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, su ricorso proposto da:
nato il [...] a [...] – CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cinzia Buraglia, C.F. C.F._2
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), impresa individuale con sede in Via Controparte_1 C.F._3
IC TO n. 28 Casoria (Na);
- Resistente;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
; Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
CCI mediante Pec inviata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC assegnato d'ufficio dalla a Pt_2 norma del Dlgs. 76/2020;
Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: - L'impresa resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI, per come richiamati dall'art. 121 CCI;
anzi la documentazione acquisita d'ufficio a norma dell'art. 42 CCII ha evidenziato la sussistenza di debiti erariali per circa
650.000,00 euro (cfr. estratti di ruolo ed accertamenti effettuati a mezzo GdF);
- L'impresa resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ex art. 647
c.p.c. emesso dal Tribunale di Roma, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla sussistenza di debiti previdenziali per circa
210.000,00 euro ed in generale da debiti risultanti dagli estratti di ruolo per circa 650.000,00 euro, come si evince dalla documentazione acquisita d'ufficio ex art. 42 CCII;
- l'ammontare dei debiti esigibili, tenuto conto anche della debitoria di carattere erariale emersa dagli accertamenti disposti d'ufficio, supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede VIA ENRICO TOTI n. 28 CASORIA (NA), C.F.
; C.F._3
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e curatore l'Avv. Chiara Sorbo, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 23/02/2026 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
dott. Luciano Ferrara
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.P.U. 288/2025
Riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:
DOTT. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO GIUDICE
DOTT. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 288/2025 del ruolo dei procedimenti unitari, su ricorso proposto da:
nato il [...] a [...] – CF. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cinzia Buraglia, C.F. C.F._2
- Ricorrente;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), impresa individuale con sede in Via Controparte_1 C.F._3
IC TO n. 28 Casoria (Na);
- Resistente;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di
; Controparte_1
Esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
Ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40
CCI mediante Pec inviata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC assegnato d'ufficio dalla a Pt_2 norma del Dlgs. 76/2020;
Considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto: - L'impresa resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCI, per come richiamati dall'art. 121 CCI;
anzi la documentazione acquisita d'ufficio a norma dell'art. 42 CCII ha evidenziato la sussistenza di debiti erariali per circa
650.000,00 euro (cfr. estratti di ruolo ed accertamenti effettuati a mezzo GdF);
- L'impresa resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ex art. 647
c.p.c. emesso dal Tribunale di Roma, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla sussistenza di debiti previdenziali per circa
210.000,00 euro ed in generale da debiti risultanti dagli estratti di ruolo per circa 650.000,00 euro, come si evince dalla documentazione acquisita d'ufficio ex art. 42 CCII;
- l'ammontare dei debiti esigibili, tenuto conto anche della debitoria di carattere erariale emersa dagli accertamenti disposti d'ufficio, supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede VIA ENRICO TOTI n. 28 CASORIA (NA), C.F.
; C.F._3
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Maria De Vivo e curatore l'Avv. Chiara Sorbo, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 23/02/2026 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
dott. Luciano Ferrara
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello