Articolo 296 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 295Articolo 297
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 296.
(Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali)
1. Le macchine operatrici, che, per necessita' funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalita' stabilite dal ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) Il ((Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.)) stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonche' le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996