TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/12/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. IO AT Presidente
Dott. AN HE Giudice relatore
Dott. CO Cefis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6247 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. NUNZIA CACCAVALE, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
attore
contro
, nata a [...] il [...], nato Controparte_1 Controparte_2
a SENNORI, il 12/06/1959, e nata a [...], il [...], Controparte_3
quali eredi di nato a [...] l'[...] e deceduto in Monserrato il Persona_1
22/11/2013, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti MIRKO POLLI e DAVIDE
MASCIA, che li rappresentano e difendono per procura speciale,
convenuti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “II Tribunale Ill.mo Voglia:
In via principale, insiste per la rinnovazione delle operazioni peritali eseguite affidando incarico ad altro CTU per le motivazioni e i vizi di cui ai precedenti scritti difensivi;
in via subordinata, chiede che la signora sia dichiarata figlia del signor Parte_1
.” Parte_2
Nell'interesse di parte resistente: “II Tribunale Ill.mo Voglia:
Rigettare l'avversa domanda di accertamento della filiazione fra l'attrice e Parte_2
con condanna dell'attrice alle spese del giudizio.”
[...]
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “Rigetto della domanda sulla base della CTU”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti a questo Tribunale e quali eredi legittimi di Controparte_2 Controparte_3
esponendo: Persona_1
- di essere nata a [...] il [...] dalla signora all'epoca non Persona_2
coniugata;
- di essere stata affidata dalla madre, subito dopo la nascita, ad un Istituto per orfani ove le era stato dato il nome di;
Persona_3
- di essere stata riconosciuta dalla madre un anno dopo la nascita, ma il nome e cognome erano rimasti invariati;
- in data 31/10/1973, il marito della madre, aveva chiesto al Giudice Persona_4
Tutelare presso la Pretura di Nocera Inferiore l'affiliazione dell'attrice, e da quel momento le era stato attribuito il cognome Parte_1
- di avere scoperto soltanto all'età di 22 anni che non era il padre naturale, e Persona_4
che dopo anni di insistenza la madre le aveva confidato che il padre era un ragazzo sardo che all'epoca del concepimento svolgeva la leva militare presso la caserma di Libroia a Nocera
Inferiore;
2 - di avere quindi rintracciato nel 2007, aiutata nelle ricerche anche dalle proprie figlie, il signor il quale aveva subito ammesso di essere suo genitore naturale;
Persona_1
- che il primo incontro fra loro era avvenuto il 24 agosto 2008, quando era stata invitata insieme alla sua famiglia presso la residenza del signor in Sardegna nella località “Torre Persona_1
delle Stelle”, dove aveva conosciuto il padre e i figli di questo e si era creato “tra tutti un clima sereno per gli affetti ritrovati”;
- che aveva infatti partecipato al matrimonio della figlia dell'attrice, Persona_1 Per_5
avvenuto il 30/11/2011 a Cagliari, dove la stessa vive, accompagnandola personalmente dalla propria abitazione fino alla chiesa, e questo gesto era stato da tutti “inteso” come un riavvicinamento e una riparazione per le mancanze verso l'attrice;
- che i rapporti tra la figlia e erano sempre stati “improntati ad un Per_5 Persona_1
normale rapporto nonno-nipote”;
- che nelle visite susseguitesi in Sardegna, fra il 2008 e il 2011, sempre ospite del padre naturale,
essa attrice aveva manifestato più volte la volontà di essere riconosciuta, ma l non lo Per_1
aveva fatto;
- che era poi deceduto in Monserrato in data 22/11/2013. Persona_1
Tutto ciò esposto, l'attrice ha domandato che fosse accertato e dichiarato il suo rapporto di filiazione naturale con nato a [...] il [...] e deceduto a Monserrato Persona_1
il 22/11/2013.
Con comparsa depositata in data 18/12/2014, si sono costituiti in giudizio e Controparte_2
eredi di chiedendo che il Tribunale, valutate le prove Controparte_3 Persona_1
offerte dalla attrice, assumesse le determinazioni ritenute di giustizia, condannando in ogni caso parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio.
I convenuti hanno affermato la loro estraneità ai fatti allegati dall'attrice con riferimento al periodo antecedente all'incontro fra la stessa e in Sardegna, e di Parte_1 Persona_1
non conoscere la natura del rapporto intercorso tra loro.
Hanno inoltre contestato che l' avesse mai lasciato trapelare di essere il padre dell'attrice Per_1
e, tantomeno, che avesse mai qualificato la quale sua figlia naturale, neppure in Parte_1
3 punto di morte, con testamento o altri atti similari.
I convenuti hanno quindi sostenuto di avere appreso soltanto con l'atto di citazione delle doglianze della signora e di non avere elementi per valutarne la veridicità. Parte_1
Nell'udienza del 2/07/2015, il giudice istruttore, rilevato il difetto del litisconsorzio necessario, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altra erede Controparte_1
legittima del defunto Persona_1
Con comparsa depositata il 27/11/2017, si è costituita in giudizio Controparte_1
affermando di non avere alcuna conoscenza dei fatti affermati dall'attrice, chiedendo che il tribunale decidesse secondo giustizia con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Assunta la prova testimoniale richiesta dall'attrice, con ordinanza in data 26/10/2017, il giudice istruttore ha disposto CTU genetica, nominando il prof. , c/o l'Istituto di Medicina Persona_6
Legale del Policlinico Universitario di Cagliari, affinché previa riesumazione della salma di fosse accertato se sussiste un rapporto parentale genetico in termini di paternità Persona_1
biologica tra e il defunto Parte_1 Persona_1
Con successivo provvedimento in data 12/09/2018, su istanza del CTU e accordo delle parti, il giudice istruttore ha esteso l'oggetto dell'incarico peritale all'accertamento del profilo genetico ricavabile dalla salma della madre dell'attrice, nata a [...] il Persona_7
4/10/1929 e deceduta a Nocera Inferiore il 20/03/2007.
Con provvedimento in data 11/04/2019, stante la condivisa istanza del CTU e della parte attrice,
basata sulla opportunità di sottoporre i risultati ottenuti a un ulteriore verifica al fine di escludere un esito di “falso negativo”, il giudice istruttore ha autorizzato a tal fine il prolungamento delle operazioni peritali assegnando un nuovo termine per il deposito della relazione tecnica.
All'esito degli ulteriori accertamenti, la parte attrice ha formulato eccezioni e osservazioni tecniche sia durante il procedimento peritale attraverso il consulente di parte inizialmente nominato, sia successivamente al deposito della relazione tecnica finale attraverso un nuovo consulente tecnico di parte.
I convenuti hanno eccepito l'irritualità e inammissibilità dei nuovi rilievi tecnici ed eccezioni formulate successivamente al deposito della relazione tecnica, contestandone in ogni caso nel
4 merito la fondatezza e la validità.
Dopo alcuni differimenti imposti dall'emergenza sanitaria da Covid – 19, nell'udienza del
4/11/2021 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con ordinanza in data 13/10/2022, il Collegio ha rimesso la causa in lettura, ritenendo che le difese tecniche della parte attrice, svolte anche mediante il deposito dell'elaborato del proprio nuovo CTP nella prima difesa utile successiva al deposito della c.t.u., richiedessero il richiamo a chiarimenti del CTU, altresì richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza 21/02/2022, n. 5624/2022) secondo cui “Le contestazioni e i rilievi critici
delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo
procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 157 cpc, costituiscono argomentazioni
difensive, sebbene di carattere non tecnico giuridico, che possono essere formulate per la prima
volta nella comparsa conclusionale e anche in appello purché non introducano nuovi fatti
costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano
alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU e siano volte a sollecitare il potere
valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”; ed altresì che “In tema di consulenza
tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 195 CPC , così come
modifica-to dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti in cui non
si applica, ratione temporis, il novellato articolo 195 CPC, il giudice sulla base dei suoi poteri
generali di organizzazione e direzione del processo ex articolo 175 cpc, abbia concesso alle parti
ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel
subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto
la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla
parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo
procedimento, come tali disciplinate dagli articoli 156 e 157 cpc, nel successivo corso del giudizio
e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
Espletato l'incombente, nell'udienza del 16/01/2025, la causa è stata nuovamente rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, senza assegnazione dei termini di
5 cui all'art. 190 cpc. avendovi le parti rinunciato.
***
La domanda proposta da deve essere respinta in quanto infondata. Parte_1
Preliminarmente, ritiene il Collegio che, esaminata la relazione tecnica del 9/09/2019, le eccezioni e osservazioni tecniche di parte attrice, e i chiarimenti offerti dal CTU in data 8/02/2023, le operazioni peritali non devono essere rinnovate.
Parte attrice ha formulato eccezioni e rilevi tecnici di carattere sia formale che sostanziale evidenziando vizi metodologici del procedimento accertativo e valutativo ritenuti tali da invalidare gli esiti dell'accertamento tecnico.
Il Collegio ritiene tali rilievi non condivisibili.
Partitamente, l'attrice ha eccepito sul piano metodologico e formale che non risulta documentata l'identificazione della salma di asserito padre dell'attrice, che il profilo genetico Persona_1
del soggetto esaminato sarebbe incompleto, che non sarebbe documentata l'acquisizione dei campioni biologici esaminati né la catena di custodia, che sarebbe assente ogni documentazione attestante i requisiti e le certificazioni di idoneità dei laboratori che hanno eseguito le indagini.
È bene rammentare che il consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, gli atti da lui redatti nello svolgimento della funzione che attestano il verificarsi di determinati fatti o atti da lui stesso o da altri compiuti in sua presenza ovvero che attestano essere state a lui rese determinate informazioni fa fede fino a querela di falso (Cass., Sez.
IV civ., sentenza 23 marzo 2015, n. 5793).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che “Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice, (v., per tutte: Cass.
16471/2009)”.
Ancora, “Nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, se il giudice del merito si
6 basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione,
è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice del merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica (ex plurimis Cass. 17324/2005)”.
Occorre anche chiarire che le Raccomandazioni GeFI (Genetisti Forensi Italiani), elaborate nel
2018, richiamate da parte attrice a supporto degli asseriti profili di invalidità degli accertamenti compiuti, hanno valore di indirizzo tecnico e scientifico nel campo della genetica forense in Italia,
stabilendo standard per metodi, marcatori genetici, e interpretazione dei risultati, che favoriscono l'affidabilità e l'uniformità nei test di identificazione, e facilitano il consenso tra esperti, ma non hanno un valore legale diretto capace di determinare la nullità dell'attività peritale quand'anche inosservati.
Nel caso in esame, lo svolgimento delle operazioni peritali per la parte avvenuta in presenza dei
Difensori, dei Consulenti tecnici nominati, e delle parti, risulta verbalizzata e sottoscritta dai presenti.
Vi è in particolare specifica verbalizzazione di quanto avvenuto in data 28/11/2017, sottoscritta dal
CTU e firmata dai predetti soggetti presenti, attestante l'identificazione dell'attrice quale soggetto probando, i prelievi eseguiti su entrambi i soggetti probandi (attrice e defunto asserito padre),
quali reperti sono stati prelevati e la loro natura: prelievo salivare dell'attrice; ossa, muscolo, denti,
unghie del defunto, metodo di conservazione per i reperti di parte attrice (documento allegato ai chiarimenti dell'8/02/2023).
In ordine all'identificazione del soggetto probando defunto può farsi riferimento alla specifica
(necessaria) autorizzazione giudiziale alla esumazione/estumulazione della salma di Per_1
e alle documentali autorizzazioni richieste dal CTU al Sindaco e alla ASL per potervi
[...]
concretamente procedere (documenti allegati ai chiarimenti 8/02/2023).
7 Il CTU ha ulteriormente chiarito che l'individuazione della salma è avvenuta correttamente e che i presenti Consulenti tecnici di parte attrice e convenuta (CTP attrice dott. e CTP Persona_8
convenuti dott. nulla hanno eccepito o rilevato al riguardo al termine delle operazioni Persona_9
di esumazione e prelievo dei reperti biologici, avvenute nella stessa data del 27/11/2017.
Ed in effetti, l'eccezione circa la mancata identificazione della salma è stata svolta soltanto dopo il deposito della c.t.u., dal nuovo consulente di parte attrice dott. che non ha Persona_10
partecipato a nessuna attività peritale né ha offerto elementi concreti che dovrebbero indurre a ritenere non avvenuta l'identificazione della salma, o non avvenuta correttamente, evenienza che appare tutt'altro che probabile anche considerato il contesto soggettivo (presenza dei CCTTPP e dei legali) e oggettivo di intervento (cimitero comunale di Monserrato, estrazione da loculo nominativo) che consentiva la sola presenza dei soggetti autorizzati e la sola estumulazione di una ben determinata salma.
Il CTU ha inoltre chiarito di avere provveduto alla conservazione dei prelievi biologici sulla salma in apposite provette e contenitori certificati dalle linee guida e raccomandazioni GeFi, “con sigilli
firmati e controfirmati e infine verbalizzati dal sottoscritto CTU, dai precedenti CCTTPP e dal
precedente avv. per la parte attrice”, e di avere quindi “senza soluzione di continuo e in CP_4
accordo con le parti” curato in via esclusiva ogni passaggio successivo, senza l'intervento di terzi soggetti, effettuando le analisi presso il laboratorio di genetica forense dell'Istituto di Medicina
Legale dell'Università di Cagliari, e stoccando i reperti in apposita camera blindata non accessibile a terzi non autorizzati.
Sempre il CTU ha poi curato il trasporto (documento datato 14/06/2019) degli stessi reperti presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica di Roma - Policlinico Gemelli per la ripetizione delle analisi, come richiesto dal legale dell'attrice avv. Cristina Rizzo e dal CTP
dell'attrice dott. (chiarimenti CTU dell'8/02/2023). Ha precisato il CTU che “In Persona_8
questa sede la presa visione dei reperti da parte del sottoscritto CTU e del CTP dott. è Per_8
stata verbalizzata in presenza della Prof.ssa , Responsabile del laboratorio di Persona_11
Genetica Forense dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica di Roma, ove il dott.
nulla ha avuto da eccepire circa lo stato di conservazione e mantenimento dei Persona_8
8 reperti biologici, non avendo inoltre nulla da obiettare circa il mantenimento della catena di
custodia degli stessi, i quali, si ribadisce ancora una volta, sono stati custoditi e adeguatamente
conservati dal sottoscritto presso la camera blindata dell'istituto di Medicina Legale di Cagliari
esclusivamente dedicata alla conservazione degli stessi con accesso esclusivamente riservato agli
operatori sanitari”.
La catena di custodia dei reperti biologici è stata quindi curata in via esclusiva dal CTU che ne attesta regolarità e integrità nel rispetto delle raccomandazioni GeFi.
D'altra parte, i CCTTPP che hanno partecipato allo svolgimento degli accertamenti peritali non hanno rilevato alcuna criticità al riguardo.
Con riferimento al possesso dei requisiti e certificazioni dei laboratori in cui sono state eseguite le analisi ci si limita a osservare che si tratta dei laboratori di genetica forense degli Istituti di
Medicina Legale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e di Roma, di cui può
presupporsi la adeguatezza e idoneità tecnica allo scopo, potendosi ulteriormente notare che parte attrice non ha negato né contestato in concreto il possesso dei requisiti, limitandosi a lamentare che il CTU non abbia fatto menzione delle certificazioni possedute dai laboratori.
Ad avvalorare il carattere esplorativo e non concreto dell'argomento si aggiunge la constatazione che la ripetizione delle analisi presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica di
Roma è stata sollecitata e concordata proprio dal legale della parte attrice e dal suo CTP dott.
Persona_8
In via assorbente, l'aspetto di sicuro rilievo, chiarito dal CTU, è l'identità del risultato ottenuto dalle analisi eseguite presso i due laboratori, sui medesimi reperti biologici dell'attrice e del defunto nei termini di una totale incompatibilità genetica fra loro. Persona_1
Sul punto, il CTP dell'attrice dott. ha eccepito la non comparabilità fra i profili Persona_10
genetici di attrice e defunto ottenuti con kit analitici differenti, quali quelli impiegati presso il laboratorio di Cagliari e quelli impiegati presso il laboratorio di Roma.
Il CTU ha al riguardo precisato che, differentemente da quanto sostenuto dal CTP, le analisi sono state integralmente eseguite a Cagliari e integralmente ripetute a Roma sugli stessi prelievi biologici della attrice e del defunto, sicché vi è stata una doppia comparazione: una prima
9 avvenuta a Cagliari fra i due profili genetici ottenuti con l'impiego di un kit analitico, e una seconda avvenuta a Roma fra i due profili genetici ottenuti con l'impiego di un differente kit analitico, il cui risultato è stato identico sia quanto ai profili genetici ottenuti sia quanto alla assoluta e certa incompatibilità genetica fra loro.
Su tale incontrovertibile risultato anche il CTP dell'attrice dott. si è mostrato Persona_8
concorde (“È pur vero che le indagini del CTU sono state effettuate presso due diversi laboratori
(Università degli Studi di Cagliari - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), giungendo
alle medesime conclusioni”: osservazioni tecniche allegate alla c.t.u.), soffermandosi piuttosto sulla mancanza di una ripetizione della profilazione genetica della madre dell'attrice dato che l'analisi compiuta a Cagliari era risultata inutilizzabile.
Su questo punto, il CTU ha chiarito che l'iniziale necessità di accertare anche il profilo genetico della madre della attrice, giustificata dalla incompletezza del profilo genetico inizialmente ottenuto per l'asserito padre, era stata superata dall'ampliamento delle regioni genetiche analizzate sui reperti dell che aveva consentito di ottenere un profilo genetico completo e Per_1
comparabile a quello dell'attrice, e quindi la certezza della incompatibilità per 9 regioni genetiche
(risposta del CTU alle osservazioni del CTP . Per_8
Traiamo dunque da quanto chiarito dal CTU la condivisione anche da parte del CTP dell'attrice dott. dell'identità dei profili genetici ottenuti nei due laboratori di Cagliari e Roma, e Per_8
dell'incompatibilità tra il profilo genetico della attrice e dell'asserito padre con un valore di esclusione della paternità biologica pari a 7 regioni genetiche, ben superiore, evidenzia il CTU, al numero di 3 regioni genetiche escludenti raccomandate dalle linee guida GeFI, e quindi in definitiva con un valore biostatistico di esclusione del 100% (così il CTU).
Il CTU ha inoltre chiarito che la presenza di “artefatti” in alcune regioni genetiche esaminate negli elettroferogrammi ottenuti a Cagliari (per il CTU imputabile alla degradazione dei reperti per la datazione del decesso) non è stata invece riscontrata negli elettroferogrammi ottenuti a Roma
risultando un profilo genetico relativo al defunto assolutamente univoco e Persona_1
identico a quello ottenuto a Cagliari.
Il CTU ha ricercato anche tracce del proprio profilo genetico, quale unico soggetto che ha
10 maneggiato i reperti, senza trovarlo, escludendo quindi ulteriormente ogni ipotesi di contaminazione.
Il CTU, con argomentazione che appare immune da vizi logici o errori scientifici, ha quindi chiarito che:
“- Le analisi biologiche molecolari eseguite sui prelievi biologici effettuati in sede di esumazione
sulla salma del signor e sulla saliva prelevata alla signora Persona_1 Persona_12
, eseguite in laboratori differenti, con reagenti di diversi, strumenti diversi, oltre che in
[...]
momenti diversi, hanno consentito di ottenere un identico univoco profilo genetico per il defunto e
per la parte attrice.
- i risultati delle tipizzazioni eseguite con metodiche biologiche molecolari permettono di
escludere la paternità del defunto signor e sulla signora per almeno 7 Persona_12
regioni genetiche;
- il valore della esclusione della paternità biologica del defunto signor sulla Persona_1
signora e del 100%; Parte_1
- si può pertanto affermare che il defunto signor non è sicuramente il padre Persona_1
biologico della signora . Trattasi di esclusione certa di paternità. Parte_1
- tutte le analisi sono state eseguite in momenti diversi e in laboratori diversi inizialmente presso
il laboratorio di genetica forense del servizio di medicina legale dell'università degli studi di
Cagliari e successivamente presso il laboratorio di genetica forense dell'istituto di medicina
legale dell in presenza del sottoscritto CTU e dell'allora CTP Controparte_5
della parte attrice , dottor . Parte_1 Persona_8
- le analisi suddette eseguite in momenti differenti e in laboratori diversi hanno consentito di
ottenere sempre lo stesso identico profilo genetico per il defunto sig e per la Persona_1
signora , escludendo la paternità del defunto sulla parte attrice. Parte_1
- dopo la presa visione del profilo genetico del defunto signor , a seguito delle Persona_1
analisi eseguite in momenti e laboratori diversi, il CTP della parte attrice dottor Persona_8
si è mostrato assolutamente d'accordo con i risultati ottenuti, avendo lo stesso partecipato alle
operazioni eseguite presso il laboratorio di genetica forense dell'istituto di medicina legale
11 dell'università Cattolica di Roma.
- a dimostrazione di quanto suddetto si allegano gli elettroferogrammi ottenuti presso il
laboratorio di genetica forense dell'istituto di medicina legale di Cagliari e dell'istituto di
medicina legale dell'università Cattolica di Roma (Policlinico Gemelli) relativamente alle analisi
identificative genetico forensi eseguite sui prelievi biologici eseguiti in sede di esumazione sulla
salma del signor e sulla saliva prelevata alla signora ”. Persona_1 Parte_1
Pertanto, attraverso gli accertamenti tecnici espletati e ripetuti anche in un secondo laboratorio e con strumentazione diversa, che questo Giudice non ritiene di rinnovare per la essenziale e assorbente ragione che hanno condotto a un identico risultato, deve con certezza escludersi che l'attrice sia figlia del defunto . Persona_1
L'esito della prova testimoniale, che non vi sarebbe la necessità di approfondire in ragione delle assorbenti considerazioni che precedono, non consente di fondare un diverso convincimento.
Deve intanto rilevarsi che non vi è atti alcuna prova, né riscontro obiettivo, del fatto specifico che la madre della attrice e il defunto abbiano effettivamente avuto una relazione Persona_1
affettiva e consumato rapporti idonei al concepimento di un figlio.
I testi chiamati a deporre dalla attrice hanno potuto riferire soltanto di circostanze lungamente successive nel tempo e, in buona parte, apprese de relato, mentre i fatti oggetto di conoscenza diretta (ad esempio, che l abbia ospitato la teste figlia della attrice, la notte Per_1 Per_5
prima del suo matrimonio e l'abbia accompagnata in chiesa, o che si sarebbe da questa fatto chiamare “nonno”) non sono tali da comprovare la paternità dell'uomo, ovvero da escludere che la stessa attrice e l possano avere maturato il convincimento erroneo di essere legati da un Per_1
rapporto genitoriale o che l fosse mosso da un sentimento di affezione dovuto ad altri Per_1
intimi e imperscrutabili motivi.
Per le considerazioni che precedono, la domanda proposta dalla attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di riferimento per le causa di valore indeterminabile di bassa complessità
stabiliti dal DM 55/2014.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore dei convenuti le spese del Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 6.094,40 per compensi di avvocato, oltre spese generali
(15%), cpa e iva.
3. pone definitivamente in capo all'attrice le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Cagliari in data 18/11/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile
del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
AN HE IO AT
13