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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 13/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n.
1366 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, C.F._1 che si difende da sé ex art. 86 cpc e rappresentato e difeso, altresì, dall'avv.
Luca Caponetti in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avv. Caponetti Luca
ATTORE OPPONENTE
E
(codice fiscale e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Cari del Foro di Rieti presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 22 gennaio 2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. ha esperito in via monitoria, nei Controparte_1 confronti di azione di esatto adempimento volta a Parte_1
1 conseguire da questo il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto e non ancora corrisposto a fronte della fornitura di acqua in due distinte porzioni immobiliari in virtù dei seguenti contratti:
- contratto di somministrazione di acqua contraddistinto dall'utenza indicata come n. 5100002150,
- contratto di somministrazione di acqua contraddistinto dall'utenza n. 5100002230. ha dunque ottenuto dal Tribunale di Rieti Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 350/2021. ha proposto opposizione avverso tale decreto – così Parte_1 introducendo il presente giudizio – eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adìto per aver esso opponente stipulato detti contratti in qualità di consumatore ed essendo esso residente e domiciliato in Via Provinciale n. 49 in Nerola, comune compreso nella circoscrizione del Tribunale di Tivoli, come tale competente ex art. 66 bis D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206; eccependo, nel merito, la non debenza degli importi pretesi.
Ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Rieti in favore del
Tribunale di Tivoli;
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato le avverse eccezioni e ha chiesto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 7.10.2022 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, non accettata da alcuna delle parti.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni, essendo stato ritenuto opportuno statuire preliminarmente sulla eccezione preliminare di rito dell'incompetenza territoriale.
All'udienza indicata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc atteso che l'eventuale accoglimento dell'eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere contenuto non già in un'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, ma in una sentenza, stante la necessaria
2 contestuale statuizione inerente l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Tanto premesso, va precisato che “in tema di contratti del consumatore, la competenza va regolata, ai sensi del generale principio di cui all'art. 5 c.p.c., sulla base delle norme in vigore alla data di proposizione della domanda e non di quelle in vigore alla data di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva determinato la competenza in base al disposto dell'art. 1469-bis, comma
3, n. 19, c.c., non più in vigore alla data di deposito del ricorso monitorio, senza considerare che, a quella data, il rapporto, avente ad oggetto un fido di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. a), TULB, non era regolato dalla normativa sui crediti al consumatore e, pertanto, la competenza non poteva essere stabilita secondo l'art. 33, comma 2, lett.
u), del codice del consumo)” (Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n.
25108).
Ciò in quanto la “norma contenuta nell'art. 1469 bis n. 19 c.c. (vecchio testo sostituito ex d.lgs. n. 206/2005) ha un'indubbia natura processuale e, come tale, va applicata ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, anche se relativi a controversie derivanti da contratti stipulati in data anteriore alla riforma” (Corte appello Ancona sez. I, 05/11/2019,
n.1579).
In ogni caso, l'art. 33, comma 2, lett. u) del T.U. del Consumo è norma meramente riproduttiva di quella che precedentemente era contenuta nell'art. 1469-bis c.c., che con identico contenuto precettivo stabiliva come vessatoria fino a prova contraria quella clausola che, fra l'altro, come previsto dal comma 2, n. 19, avesse l'effetto di «stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore». Conseguentemente non può porsi un problema di applicabilità temporale della nuova norma laddove il suo contenuto sia identico a quella sostituita e precedentemente vigente al momento della conclusione dei contratti per cui è causa (momento collocabile il 25.09.1997 quanto ad uno dei contratti di cui sopra, e al 27.09.2000 quanto all'altro contratto di
3 somministrazione, quando l'art. 1469 bis cc, quindi, era già in vigore), considerato che lo stesso contenuto normativo e la medesima interpretazione giurisprudenziale finiscono per saldarsi senza soluzione di continuità.
Ciò premesso, nel caso di specie l'opponente ha dimostrato di aver stipulato i contratti di somministrazione di acqua di cui sopra, prodotti da parte opposta sub docc. 1 e 2, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta. Invero, lo stesso ha fornito prova di esercitare la professione di avvocato dal 1978
(v doc. 1 prodotto dall'opponente il 10.3.2023) mentre gli immobili nei quali doveva essere somministrata l'acqua non ospitavano il relativo studio professionale, trattandosi di terreni e fabbricati siti in Montelibretti, via Carolano snc classificati catastalmente come D10 (codice che indica i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola) o come C2 (codice che indica gli immobili adibiti a magazzini, fienili, et similia) come risulta dalle visure catastali prodotte il 10.3.2023 da parte opponente sub. docc.
3 e 4.
Dunque lo svolgimento dell'attività di libero professionista da parte dell'opponente è di per sè irrilevante ai fini della valutazione della qualità di consumatore (cfr. ad es. Cass. civ. ord. 6578/2021 che chiarisce che
“ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” [n.d.r.. o di libero professionista] bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. Cass.
5.5.2015 n.
8904; Cass.
4.11.2013 n. 24731; Cass. 18.9.2006 n. 20175 […]).
Non conduce a diversa valutazione il documento prodotto sub n. 9 da parte opposta che reca il riferimento alla “Azienda Agricola RA LI
Caponetti”. Anzitutto tale documento non ha alcun valore probatorio perché non è dato sapere la provenienza e da chi sia stato formato,
4 apparendo essere estratto da una non meglio precisata fonte aperta. A prescindere da ciò, è irrilevante perché in esso si legge che il titolare di tale azienda agricola sarebbe non già l'odierno opponente, ma RA
LI. Peraltro, è irrilevante ai fini della configurabilità della qualità di consumatore in capo a chi ha stipulato i contratti di somministrazione di acqua per cui è causa il fatto che in un momento successivo (come sembra emergere, invero, dai documenti prodotti dallo stesso opponente sub doc. 11, 12 all'atto dell'iscrizione a ruolo e sub doc. 6 in data
10.3.2023) altro soggetto abbia iniziato ad esercitare l'attività di coltivatore diretto sui terreni, o su parte di essi, nei quali è somministrata l'acqua. Ciò che rileva, come già spiegato, è la individuazione degli scopi per cui è stato stipulato il contratto di somministrazione al momento della sua conclusione.
Ora, come risulta dalla stessa relata di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto ingiuntivo, l'opponente risulta essere residente nel Comune di Nerola il quale è ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Tivoli, che dunque è il foro del consumatore (tale essendo stata la veste del CAPONETTI all'atto della stipula dei due contratti sopra individuati) e per ciò è inderogabilmente competente a conoscere della controversia in esame. Di contro, il Tribunale di Rieti non era competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e a conoscere del rapporto sostanziale sotteso.
3. Va a tal punto precisato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta necessariamente un duplice contenuto, di
(eventuale) accoglimento in rito dell'opposizione e di (eventuale) caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69
e di cui all'art. 50 c.p.c. (sul punto v. Cass., 1.7.2020, n 13426; Cass. civile, n 20935/2016; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594;
Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825).
5 4. Con la pronuncia dichiarativa dell'incompetenza e quindi con la definizione del presente giudizio devono essere liquidate le spese di lite.
Esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori minimi del D.M. 55/2014 in considerazione della elementarità della controversia e quindi in considerazione dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto affrontate dalle parti, nonché in considerazione della ripetitività delle argomentazioni difensive contenute negli atti. Non è stata svolta dalle parti attività rientrante nella c.d. fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Rieti a conoscere della domanda proposta da (opposta – attrice Parte_2 in senso sostanziale) nei confronti di (opponente – Parte_1 convenuto in senso sostanziale) e quindi ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Tivoli;
2) per effetto di quanto statuito al precedente punto 1, revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2021 emesso dal Tribunale di Rieti;
3) condanna a rifondere a Parte_2 [...] le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso Parte_1 professionale, € 118,50 per esborsi, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
4) fissa il termine perentorio di mesi tre dalla data della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Tivoli.
Dato in Rieti il 13 giugno 2025 IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n.
1366 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, C.F._1 che si difende da sé ex art. 86 cpc e rappresentato e difeso, altresì, dall'avv.
Luca Caponetti in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avv. Caponetti Luca
ATTORE OPPONENTE
E
(codice fiscale e P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Cari del Foro di Rieti presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 22 gennaio 2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
1. ha esperito in via monitoria, nei Controparte_1 confronti di azione di esatto adempimento volta a Parte_1
1 conseguire da questo il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto e non ancora corrisposto a fronte della fornitura di acqua in due distinte porzioni immobiliari in virtù dei seguenti contratti:
- contratto di somministrazione di acqua contraddistinto dall'utenza indicata come n. 5100002150,
- contratto di somministrazione di acqua contraddistinto dall'utenza n. 5100002230. ha dunque ottenuto dal Tribunale di Rieti Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 350/2021. ha proposto opposizione avverso tale decreto – così Parte_1 introducendo il presente giudizio – eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adìto per aver esso opponente stipulato detti contratti in qualità di consumatore ed essendo esso residente e domiciliato in Via Provinciale n. 49 in Nerola, comune compreso nella circoscrizione del Tribunale di Tivoli, come tale competente ex art. 66 bis D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206; eccependo, nel merito, la non debenza degli importi pretesi.
Ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Rieti in favore del
Tribunale di Tivoli;
revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 contestato le avverse eccezioni e ha chiesto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 7.10.2022 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, non accettata da alcuna delle parti.
All'udienza del 22 gennaio 2025 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni, essendo stato ritenuto opportuno statuire preliminarmente sulla eccezione preliminare di rito dell'incompetenza territoriale.
All'udienza indicata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc atteso che l'eventuale accoglimento dell'eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere contenuto non già in un'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza, ma in una sentenza, stante la necessaria
2 contestuale statuizione inerente l'eventuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Tanto premesso, va precisato che “in tema di contratti del consumatore, la competenza va regolata, ai sensi del generale principio di cui all'art. 5 c.p.c., sulla base delle norme in vigore alla data di proposizione della domanda e non di quelle in vigore alla data di conclusione del contratto dal quale derivano le obbligazioni controverse.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva determinato la competenza in base al disposto dell'art. 1469-bis, comma
3, n. 19, c.c., non più in vigore alla data di deposito del ricorso monitorio, senza considerare che, a quella data, il rapporto, avente ad oggetto un fido di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. a), TULB, non era regolato dalla normativa sui crediti al consumatore e, pertanto, la competenza non poteva essere stabilita secondo l'art. 33, comma 2, lett.
u), del codice del consumo)” (Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n.
25108).
Ciò in quanto la “norma contenuta nell'art. 1469 bis n. 19 c.c. (vecchio testo sostituito ex d.lgs. n. 206/2005) ha un'indubbia natura processuale e, come tale, va applicata ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore, anche se relativi a controversie derivanti da contratti stipulati in data anteriore alla riforma” (Corte appello Ancona sez. I, 05/11/2019,
n.1579).
In ogni caso, l'art. 33, comma 2, lett. u) del T.U. del Consumo è norma meramente riproduttiva di quella che precedentemente era contenuta nell'art. 1469-bis c.c., che con identico contenuto precettivo stabiliva come vessatoria fino a prova contraria quella clausola che, fra l'altro, come previsto dal comma 2, n. 19, avesse l'effetto di «stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore». Conseguentemente non può porsi un problema di applicabilità temporale della nuova norma laddove il suo contenuto sia identico a quella sostituita e precedentemente vigente al momento della conclusione dei contratti per cui è causa (momento collocabile il 25.09.1997 quanto ad uno dei contratti di cui sopra, e al 27.09.2000 quanto all'altro contratto di
3 somministrazione, quando l'art. 1469 bis cc, quindi, era già in vigore), considerato che lo stesso contenuto normativo e la medesima interpretazione giurisprudenziale finiscono per saldarsi senza soluzione di continuità.
Ciò premesso, nel caso di specie l'opponente ha dimostrato di aver stipulato i contratti di somministrazione di acqua di cui sopra, prodotti da parte opposta sub docc. 1 e 2, per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta. Invero, lo stesso ha fornito prova di esercitare la professione di avvocato dal 1978
(v doc. 1 prodotto dall'opponente il 10.3.2023) mentre gli immobili nei quali doveva essere somministrata l'acqua non ospitavano il relativo studio professionale, trattandosi di terreni e fabbricati siti in Montelibretti, via Carolano snc classificati catastalmente come D10 (codice che indica i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola) o come C2 (codice che indica gli immobili adibiti a magazzini, fienili, et similia) come risulta dalle visure catastali prodotte il 10.3.2023 da parte opponente sub. docc.
3 e 4.
Dunque lo svolgimento dell'attività di libero professionista da parte dell'opponente è di per sè irrilevante ai fini della valutazione della qualità di consumatore (cfr. ad es. Cass. civ. ord. 6578/2021 che chiarisce che
“ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un “operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” [n.d.r.. o di libero professionista] bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi “consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. Cass.
5.5.2015 n.
8904; Cass.
4.11.2013 n. 24731; Cass. 18.9.2006 n. 20175 […]).
Non conduce a diversa valutazione il documento prodotto sub n. 9 da parte opposta che reca il riferimento alla “Azienda Agricola RA LI
Caponetti”. Anzitutto tale documento non ha alcun valore probatorio perché non è dato sapere la provenienza e da chi sia stato formato,
4 apparendo essere estratto da una non meglio precisata fonte aperta. A prescindere da ciò, è irrilevante perché in esso si legge che il titolare di tale azienda agricola sarebbe non già l'odierno opponente, ma RA
LI. Peraltro, è irrilevante ai fini della configurabilità della qualità di consumatore in capo a chi ha stipulato i contratti di somministrazione di acqua per cui è causa il fatto che in un momento successivo (come sembra emergere, invero, dai documenti prodotti dallo stesso opponente sub doc. 11, 12 all'atto dell'iscrizione a ruolo e sub doc. 6 in data
10.3.2023) altro soggetto abbia iniziato ad esercitare l'attività di coltivatore diretto sui terreni, o su parte di essi, nei quali è somministrata l'acqua. Ciò che rileva, come già spiegato, è la individuazione degli scopi per cui è stato stipulato il contratto di somministrazione al momento della sua conclusione.
Ora, come risulta dalla stessa relata di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto ingiuntivo, l'opponente risulta essere residente nel Comune di Nerola il quale è ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Tivoli, che dunque è il foro del consumatore (tale essendo stata la veste del CAPONETTI all'atto della stipula dei due contratti sopra individuati) e per ciò è inderogabilmente competente a conoscere della controversia in esame. Di contro, il Tribunale di Rieti non era competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e a conoscere del rapporto sostanziale sotteso.
3. Va a tal punto precisato che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta necessariamente un duplice contenuto, di
(eventuale) accoglimento in rito dell'opposizione e di (eventuale) caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 46 l. 18 giugno 2009 n. 69
e di cui all'art. 50 c.p.c. (sul punto v. Cass., 1.7.2020, n 13426; Cass. civile, n 20935/2016; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594;
Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825).
5 4. Con la pronuncia dichiarativa dell'incompetenza e quindi con la definizione del presente giudizio devono essere liquidate le spese di lite.
Esse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori minimi del D.M. 55/2014 in considerazione della elementarità della controversia e quindi in considerazione dell'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto affrontate dalle parti, nonché in considerazione della ripetitività delle argomentazioni difensive contenute negli atti. Non è stata svolta dalle parti attività rientrante nella c.d. fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Rieti a conoscere della domanda proposta da (opposta – attrice Parte_2 in senso sostanziale) nei confronti di (opponente – Parte_1 convenuto in senso sostanziale) e quindi ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Tribunale di Tivoli;
2) per effetto di quanto statuito al precedente punto 1, revoca il decreto ingiuntivo n. 350/2021 emesso dal Tribunale di Rieti;
3) condanna a rifondere a Parte_2 [...] le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso Parte_1 professionale, € 118,50 per esborsi, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014;
4) fissa il termine perentorio di mesi tre dalla data della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al
Tribunale di Tivoli.
Dato in Rieti il 13 giugno 2025 IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
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