Art. 4.
Fermi restando i requisiti generali per l'ammissione in impiego e le modalita' di assunzione stabiliti dagli articoli 3 e 6 dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure, i criteri e le modalita' per l'espletamento dei concorsi sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
La partecipazione alle commissioni esaminatrici di membri esterni all'Azienda ferroviaria resta stabilita per i concorsi al profilo professionale di ispettore per i concorsi ai rimanenti profili professionali, per i quali e' prevista la partecipazione di membri esterni, questa puo' essere esclusa in caso di particolare necessita' ed urgenza connessa con l'esercizio ferroviario.
L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto e' subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti fisici previsti dalla normativa vigente in materia ed alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.
Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti, a pena di decadenza dalla nomina, a produrre la documentazione di rito richiesta per la partecipazione al concorso.
Le norme di cui ai precedenti commi trovano applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , anche nei confronti delle assunzioni disposte sulla base di graduatorie compartimentali, di graduatorie nazionali e di graduatorie uniche formulate con i candidati risultati idonei in diversi compartimenti.
Dalla stessa data, qualora esigenze immediate di servizio ferroviario abbiano reso necessario coprire con urgenza posti di organico vacanti, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, puo' autorizzare l'assunzione in impiego di idonei in concorsi relativi a profili diversi da quelli per i quali e' stato bandito il concorso, purche' della stessa categoria e sempre che posseggano i requisiti fisici richiesti per il profilo di assunzione.
Nei bandi di concorso nazionali e compartimentali per profili professionali comuni a piu' servizi, i posti relativi possono essere messi a concorso globalmente anche se appartenenti a distinti ruoli.
Possono, comunque, essere stabiliti programmi di esame differenziati in relazione alle esigenze aziendali e potranno essere formulate graduatorie distinte per ciascun programma.
L'assegnazione dei vincitori e degli idonei ai singoli servizi e la loro destinazione nei singoli ruoli di specializzazione o nelle sezioni di mestiere dei ruoli stessi saranno effettuate, in relazione alle vacanze da ricoprire ed alle necessita' aziendali, con delibera del direttore del servizio del personale per i concorsi nazionali e con delibera del direttore compartimentale per i concorsi compartimentali.
Fermi restando i requisiti generali per l'ammissione in impiego e le modalita' di assunzione stabiliti dagli articoli 3 e 6 dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure, i criteri e le modalita' per l'espletamento dei concorsi sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
La partecipazione alle commissioni esaminatrici di membri esterni all'Azienda ferroviaria resta stabilita per i concorsi al profilo professionale di ispettore per i concorsi ai rimanenti profili professionali, per i quali e' prevista la partecipazione di membri esterni, questa puo' essere esclusa in caso di particolare necessita' ed urgenza connessa con l'esercizio ferroviario.
L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto e' subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti fisici previsti dalla normativa vigente in materia ed alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.
Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti, a pena di decadenza dalla nomina, a produrre la documentazione di rito richiesta per la partecipazione al concorso.
Le norme di cui ai precedenti commi trovano applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , anche nei confronti delle assunzioni disposte sulla base di graduatorie compartimentali, di graduatorie nazionali e di graduatorie uniche formulate con i candidati risultati idonei in diversi compartimenti.
Dalla stessa data, qualora esigenze immediate di servizio ferroviario abbiano reso necessario coprire con urgenza posti di organico vacanti, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, puo' autorizzare l'assunzione in impiego di idonei in concorsi relativi a profili diversi da quelli per i quali e' stato bandito il concorso, purche' della stessa categoria e sempre che posseggano i requisiti fisici richiesti per il profilo di assunzione.
Nei bandi di concorso nazionali e compartimentali per profili professionali comuni a piu' servizi, i posti relativi possono essere messi a concorso globalmente anche se appartenenti a distinti ruoli.
Possono, comunque, essere stabiliti programmi di esame differenziati in relazione alle esigenze aziendali e potranno essere formulate graduatorie distinte per ciascun programma.
L'assegnazione dei vincitori e degli idonei ai singoli servizi e la loro destinazione nei singoli ruoli di specializzazione o nelle sezioni di mestiere dei ruoli stessi saranno effettuate, in relazione alle vacanze da ricoprire ed alle necessita' aziendali, con delibera del direttore del servizio del personale per i concorsi nazionali e con delibera del direttore compartimentale per i concorsi compartimentali.