Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE FALLIMENTARE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici: dott.ssa Elena Giuppi presidente dott.ssa Ada Cappello giudice est. dott.ssa Luisa Dalla Via giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZADI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
visto il ricorso depositato in data 25.3.2025 con cui rappresentato e di- Parte_1 feso dall'avv. DANIELE RESTORI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Carmen
Di Benedetto, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);;
*****
Premesso che il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e che, pertanto, risulta essere questa la disciplina oramai vigente cui è neces- sario fare riferimento;
ritenuto che
, mediante la suddetta riforma, il legislatore non abbia inteso espungere dall'ordinamento l'istituto della Liquidazione del patrimonio del debitore, bensì semplificarne la disciplina;
ritenuto dunque che si è al cospetto di una novazione dell'istituto giuridico, posto che “dal fe- nomeno dell'abrogazione va tenuto distinto quello della riproduzione della norma giuridica, il quale si verifica quando una norma, già enunciata in una fattispecie normativa, venga iscritta in un provvedimento normativo successivo. In tali casi, la norma non viene abrogata in senso proprio, pur risultandone «novata» e cioè sostituita, la fonte” (Cass. Pen. n. 299/1973);
***** letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
ritenuto che
sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;
vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo famigliare, oltre che al fine di una interpreta-
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ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva. Nel ca- so di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo famigliare di risulta composto dalla ricorrente (che percepisce una retribuzio- Persona_1 ne mensile netta pari a circa 3.000,00 mensili), dalla moglie (che percepisce una retribuzione pari a circa 1.100,00 netti mensili) e dalle figlie (maggiorenne ma ancora studentessa), Per_2 Per_
ed (queste ultime minorenni). Tenuto conto che, in applicazione del criterio di Per_4 cui all'art. 283 comma 2 CCII il debitore avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di €
2.153,00, che ad ogni modo le spese documentate risultano notevolmente inferiori rispetto all'importo richiesto e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. il debitore potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 2.400,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio;
al fine di contemperare le esigenze alimentari del ricorrente con quelle dei creditori, deve ritenersi con- gruo, quale importo da sottrarsi alla liquida-zione, quello mensile di € 2.200,00, peraltro pari all'importo richiesto dal ricorrente.
PQM
1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata relativa a Parte_2
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DANIELE RESTORI;
[...] C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Ada Cappello;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Carmen
Di Benedetto;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligato- rie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono tra- smettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di ri- vendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e autorizza la ri- corrente a restare nell'abitazione sino alla sua vendita;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non pos- sono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. fissa ex art. 268, comma 4, CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.200,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
10. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche rela- zioni semestrali in forma libera;
2 11. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvede- re alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
12. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita se- zione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
13. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024"
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ogget- to della liquidazione.
Così deciso in Lodi, il 15/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Ada Cappello dott.ssa Elena Giuppi
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