Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1432
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Sentenza 14 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, dal giudice dr.ssa Antonella Paone. Le parti in causa sono TR S.p.A. e RE AN, con quest'ultimo che ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento per sanzioni amministrative, sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione. TR S.p.A. ha impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo la riforma per tardività della domanda e contestando la condanna alle spese. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'inammissibilità della domanda e il difetto di giurisdizione.

Il giudice ha accolto l'appello, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta da RE AN. Ha argomentato che la mancata notifica della cartella costituiva un motivo di opposizione tardivo, poiché l'atto di citazione era stato notificato oltre il termine previsto. Inoltre, ha evidenziato che l'opponente non aveva dimostrato un interesse concreto a far valere la prescrizione, limitandosi a un controllo generico della legittimità della pretesa impositiva. Pertanto, la sentenza di primo grado è stata riformata, con condanna alle spese a carico di RE AN.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1432
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 1432
    Data del deposito : 14 aprile 2025

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