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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonella Paone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6895 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
con sede in Roma, alla Piazza Croce Rossa n. 1, (C.F.P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Institore avv. Domenico Galli in virtù dei poteri conferitigli con procura in data 25 maggio del 2015 per atti del Notaio dott. dei notarili di Roma, Persona_1 Per_2
Civitavecchia e Velletri Rep.80877 Rogito 21501, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Roma 1, in data 27/05/2015 al n. 13500 serie 1T rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Michele Siviero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al viale
Maria Cristina di Savoia n. 18/c
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, in primo grado, dall'avvocato stabilito Maria Beatrice Controparte_1
Cassando, che agisce d'intesa con l'avv. Francesco Spena appellato contumace
(subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.), con sede legale in Roma alla Via Giuseppe
Grezar n. 14, cod. fisc. , in persona dell'avv. Angelo Lopatriello, nella qualità di P.IVA_2 procuratore dell' , in virtù di procura speciale autenticata per Controparte_2
Notar con studio in Roma, Via Cola Di Rienzo n° 285, Rep. n. 180.134 del Persona_3
22/06/2023, Racc. n. 12348, rappresentata e difesa dall' avv. Gianfranco Battista, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Michele Ferrara n. 11, giusta mandato in atti.
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 254/2022 (cfr. doc. n. 3), resa nel giudizio di primo grado recante il n.ro di R.G. 13660/2020 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in persona della dott.ssa Rabuano, pubblicata il 14 gennaio 2022 emessa il 5.11.2021.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che, con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' e di , proponeva Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. .
07120130095818413000 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative ex DPR
753/1980, anno 2010, ente creditore , deducendo la mancata notifica degli atti Parte_1 presupposti e della cartella stessa e l'intervenuta prescrizione successiva ad essa.
Accertata l'assenza di prova della notifica della cartella, con la sentenza n. 254/2022 il Giudice di
Pace di Marano dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, accogliendola nel merito con condanna dell' alle spese di giudizio. Parte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza richiedendone la riforma nella parte in cui non dichiara inammissibile la domanda per tardività della stessa e viene condannata al pagamento delle spese di lite, nonostante l'assolvimento dell'onere probatorio su di sé gravante, chiedendo la condanna di al pagamento dell'importo CP_3 di cui all'ordinanza ingiunzione .
In seguito alla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, si è costituita aderendo al CP_3 motivo di appello di , deducendo altresì l'inammissibilità della domanda proposta in Parte_1
primo grado per non essere autonomamente impugnabile il ruolo, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti in ordine alla richiesta di condanna proposta da . Parte_1
, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito, ne va pertanto dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Con ordinanza del 20.3.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, senza concessione di termini, stante la mancata richiesta.
Ciò premesso, l'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Quanto alla dedotta mancata analisi dell'eccezione di inammissibilità della domanda per sua tardività rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 6 d.lgs. 150/2011 rileva che il detto termine sarebbe stato rilevante rispetto alla parte di domanda che, in funzione di opposizione cd. recuperatoria, lamenta la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella. Il giudice di prime cure, nell'aver dato atto del fatto che ha prodotto prova delle regolari Parte_1 notifiche, non ha vagliato la domanda stessa, ritenendo assorbente l'altro motivo accolto, di talché vi è carenza di interesse in ordine alla detta censura.
Il profilo relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento dedotto costituisce, invece, motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., tardivamente proposto, atteso che l'atto di citazione è stato notificato il 15.10.2020 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta oltre i venti giorni da quella data, ragione per la quale non poteva essere vagliato.
Il profilo relativo alla prescrizione cd. successiva, invece, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione, per il quale rilevano gli approdi giurisprudenziali consolidatisi in materia di inammissibilità dell'impugnativa di estratto ruolo.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n. 22946/2016
(confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché di specifico sotto questo profilo, neppure in via implicita, se non un interesse al mero controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altro motivo.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 254/2022, resa nel giudizio di primo grado recante il n.ro di R.G. 13660/2020 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in persona della dott.ssa Rabuano, pubblicata il 14 gennaio 2022 emessa il 5.11.2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1 2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 254/2022, resa nel giudizio di primo grado recante il n.ro di R.G. 13660/2020 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in persona della dott.ssa Rabuano, pubblicata il 14 gennaio 2022 emessa il 5.11.2021 dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da;
- Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_2
spese del primo grado di giudizio che si liquidano in Euro 173,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_2
spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in Euro 332,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA;
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del primo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in Euro 173,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al
15%, IVA e CPA;
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del secondo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in euro 91,50 per spese ed in Euro 332,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Aversa, 11.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonella Paone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6895 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
con sede in Roma, alla Piazza Croce Rossa n. 1, (C.F.P.IVA. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo Institore avv. Domenico Galli in virtù dei poteri conferitigli con procura in data 25 maggio del 2015 per atti del Notaio dott. dei notarili di Roma, Persona_1 Per_2
Civitavecchia e Velletri Rep.80877 Rogito 21501, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Roma 1, in data 27/05/2015 al n. 13500 serie 1T rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Michele Siviero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al viale
Maria Cristina di Savoia n. 18/c
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso, in primo grado, dall'avvocato stabilito Maria Beatrice Controparte_1
Cassando, che agisce d'intesa con l'avv. Francesco Spena appellato contumace
(subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.), con sede legale in Roma alla Via Giuseppe
Grezar n. 14, cod. fisc. , in persona dell'avv. Angelo Lopatriello, nella qualità di P.IVA_2 procuratore dell' , in virtù di procura speciale autenticata per Controparte_2
Notar con studio in Roma, Via Cola Di Rienzo n° 285, Rep. n. 180.134 del Persona_3
22/06/2023, Racc. n. 12348, rappresentata e difesa dall' avv. Gianfranco Battista, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Michele Ferrara n. 11, giusta mandato in atti.
appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 254/2022 (cfr. doc. n. 3), resa nel giudizio di primo grado recante il n.ro di R.G. 13660/2020 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in persona della dott.ssa Rabuano, pubblicata il 14 gennaio 2022 emessa il 5.11.2021.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che, con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' e di , proponeva Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il ruolo relativo alla cartella di pagamento n. .
07120130095818413000 emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative ex DPR
753/1980, anno 2010, ente creditore , deducendo la mancata notifica degli atti Parte_1 presupposti e della cartella stessa e l'intervenuta prescrizione successiva ad essa.
Accertata l'assenza di prova della notifica della cartella, con la sentenza n. 254/2022 il Giudice di
Pace di Marano dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, accogliendola nel merito con condanna dell' alle spese di giudizio. Parte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza richiedendone la riforma nella parte in cui non dichiara inammissibile la domanda per tardività della stessa e viene condannata al pagamento delle spese di lite, nonostante l'assolvimento dell'onere probatorio su di sé gravante, chiedendo la condanna di al pagamento dell'importo CP_3 di cui all'ordinanza ingiunzione .
In seguito alla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, si è costituita aderendo al CP_3 motivo di appello di , deducendo altresì l'inammissibilità della domanda proposta in Parte_1
primo grado per non essere autonomamente impugnabile il ruolo, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti in ordine alla richiesta di condanna proposta da . Parte_1
, sebbene regolarmente evocato, non si è costituito, ne va pertanto dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Con ordinanza del 20.3.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione, senza concessione di termini, stante la mancata richiesta.
Ciò premesso, l'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Quanto alla dedotta mancata analisi dell'eccezione di inammissibilità della domanda per sua tardività rispetto al termine di decadenza previsto dall'art. 6 d.lgs. 150/2011 rileva che il detto termine sarebbe stato rilevante rispetto alla parte di domanda che, in funzione di opposizione cd. recuperatoria, lamenta la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella. Il giudice di prime cure, nell'aver dato atto del fatto che ha prodotto prova delle regolari Parte_1 notifiche, non ha vagliato la domanda stessa, ritenendo assorbente l'altro motivo accolto, di talché vi è carenza di interesse in ordine alla detta censura.
Il profilo relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento dedotto costituisce, invece, motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., tardivamente proposto, atteso che l'atto di citazione è stato notificato il 15.10.2020 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta oltre i venti giorni da quella data, ragione per la quale non poteva essere vagliato.
Il profilo relativo alla prescrizione cd. successiva, invece, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione, per il quale rilevano gli approdi giurisprudenziali consolidatisi in materia di inammissibilità dell'impugnativa di estratto ruolo.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum.
Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n. 22946/2016
(confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché di specifico sotto questo profilo, neppure in via implicita, se non un interesse al mero controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altro motivo.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 254/2022, resa nel giudizio di primo grado recante il n.ro di R.G. 13660/2020 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in persona della dott.ssa Rabuano, pubblicata il 14 gennaio 2022 emessa il 5.11.2021, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1 2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 254/2022, resa nel giudizio di primo grado recante il n.ro di R.G. 13660/2020 dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in persona della dott.ssa Rabuano, pubblicata il 14 gennaio 2022 emessa il 5.11.2021 dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado da;
- Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_2
spese del primo grado di giudizio che si liquidano in Euro 173,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_2
spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in Euro 332,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA;
5) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del primo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in Euro 173,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al
15%, IVA e CPA;
6) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del secondo Controparte_1 Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in euro 91,50 per spese ed in Euro 332,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Aversa, 11.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Antonella Paone